>    >  Ordine europeo di indagine (O.E.I.) e prova transnazionale: la Cassazione rafforza le garanzie del giusto processo

Ordine europeo di indagine (O.E.I.) e prova transnazionale: la Cassazione rafforza le garanzie del giusto processo

La Corte di cassazione, Sez. VI penale, con la sentenza 22 luglio 2026, n. 27520, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l’ordinanza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare, accogliendo le richieste formulate dalle difese degli imputati, si era riservato di emettere un Ordine europeo di indagine (O.E.I.) diretto alle autorità francesi. L’iniziativa era finalizzata a impedire la dispersione della documentazione relativa al procedimento estero e a consentire agli imputati di esercitare i rimedi giurisdizionali previsti nello Stato di esecuzione (Italia), verificando, in particolare, il rispetto delle garanzie difensive nell’acquisizione e nella trasmissione delle prove successivamente utilizzate nel procedimento penale italiano. Il Pubblico Ministero denunciava l’abnormità del provvedimento, sostenendo che l’O.E.I. fosse privo dei requisiti di necessità e proporzionalità di cui all’art. 6 della Direttiva 2014/41/UE (relativa all’ordine europeo di indagine penale), che introducesse un inammissibile sindacato sull’attività investigativa compiuta dalle autorità francesi e che determinasse ingiustificata paralisi del procedimento interno.

La Cassazione rigetta tale impostazione e affronta il delicato rapporto tra cooperazione giudiziaria europea e tutela effettiva del diritto di difesa, affermando un principio di particolare rilievo: è legittima l’emissione di un O.E.I. anche quando esso non sia finalizzato all’acquisizione di nuovi elementi di prova, ma risulti necessario a consentire all’imputato l’effettivo esercizio dei rimedi giurisdizionali previsti nello Stato di esecuzione e a verificare il rispetto dei diritti fondamentali nella formazione della prova.

La pronuncia trova fondamento negli artt. 6 e 14 della Direttiva 2014/41/UE, che subordinano l’emissione dell’O.E.I. ai requisiti di necessità e proporzionalità e garantiscono l’esistenza di rimedi giurisdizionali effettivi, nonché negli artt. 27, 31 e 32 del D.Lgs.Vo n. 108/2017, che disciplinano rispettivamente l’emissione dell’Ordine europeo di indagine, la richiesta formulata dalla difesa e i provvedimenti di conservazione della prova. La decisione richiama, inoltre, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché gli artt. 6 CEDU e 111 Cost., quali parametri del giusto processo.

La decisione si colloca nel solco delle Sezioni Unite Giorgi e Gjuzi, valorizzando una lettura sostanziale del giusto processo nello spazio giudiziario europeo. La prova raccolta all’estero non è infatti sottratta a qualsiasi controllo: il giudice italiano non può sindacare in via generale la regolarità dell’attività investigativa svolta nello Stato di esecuzione, poiché tale verifica compete all’autorità giudiziaria straniera, ma deve verificare se l’utilizzazione della prova nel procedimento nazionale determini una lesione del diritto di difesa o del diritto a un equo processo. Resta fermo che grava sulla difesa l’onere di allegare elementi concreti e idonei a dimostrare la violazione dei diritti fondamentali, non essendo sufficienti contestazioni meramente esplorative o ipotetiche.

Sotto altro profilo, la Corte esclude che un simile provvedimento possa qualificarsi come abnorme. L’eventuale dilazione del procedimento non integra infatti una stasi processuale irreparabile, anche perché il codice di procedura penale contempla fisiologici spazi di integrazione istruttoria sia nell’udienza preliminare sia nel giudizio abbreviato. Viene così respinta una concezione meramente efficientista della cooperazione giudiziaria, a favore di un equilibrio tra esigenze di celerità dell’accertamento e garanzie difensive.

La pronuncia appare condivisibile. Il principio del reciproco riconoscimento non può tradursi in una circolazione automatica della prova, impermeabile a qualsiasi verifica difensiva. Al contrario, l’efficienza della cooperazione penale europea conserva la propria legittimazione soltanto se accompagnata da strumenti idonei ad assicurare un controllo effettivo sul rispetto dei diritti fondamentali. In tale prospettiva, la sentenza n. 27520/2026 conferma che l’Ordine europeo di indagine non costituisce soltanto uno strumento di acquisizione probatoria, ma rappresenta anche un presidio essenziale del diritto di difesa e del giusto processo nello spazio giudiziario europeo.

Paper a cura dell’Avv. Carlo Zaccagnini, fondatore dello studio Zaccagnini, con sedi a Roma e Milano: avvocato penalista a Roma e avvocato penalista a Milano.

Sulle altre materie seguite dallo studio: aree di attività dello studio Zaccagnini. Sui ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo: ricorso CEDU dichiarato ammissibile.

Roma, 20 Luglio 2026                                                                                     Avvocato Carlo Zaccagnini

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