Home » Justicia Portfolio » Reati Tributari
Lo studio vanta specifica e qualificata esperienza nel settore dei Reati Tributari.
Un avvocato specializzato in reati tributari assiste imprenditori, amministratori e professionisti nei procedimenti penali per violazioni fiscali previste dal D.Lgs. 74 del 2000. Si tratta di dieci fattispecie distinte, dalla dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti all'omesso versamento IVA, fino alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ciascuna con proprie soglie di punibilità e propri margini di difesa.
Lo Studio Zaccagnini, con sedi a Roma e Milano e attivo dal 2001, offre assistenza penale nei reati tributari in tutta Italia, dalla fase delle verifiche fino al giudizio, valutando in ogni procedimento il ricorso alle procedure conciliative che possono estinguere il debito tributario e incidere sulla punibilità. Il quadro complessivo delle attività è descritto nella pagina dello studio.
Numerosi sono i procedimenti penali patrocinati su tutto il territorio nazionale (i più rilevanti presso i Tribunali di Roma, Milano, Ancona, Bologna, Foggia, Macerata, Verona) in cui è prestata assistenza a dirigenti di aziende, direttori generali, amministratori e legali rappresentanti di Società cui si contestano reati fiscali.
Imprenditori, amministratori, direttori generali, legali rappresentanti e professionisti coinvolti in contestazioni fiscali.
Dieci, previste dal D.Lgs. 74/2000, ciascuna con presupposti, soglie e margini di difesa propri.
Dall'esame degli atti ricevuti e della documentazione contabile e societaria del periodo interessato.
Nelle sedi di Roma e Milano, su appuntamento, oppure in videoconferenza.
"Avvocati competenti. Passione e dedizione per la miglior tutela."
Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate hanno avviato controlli. Quello che si dichiara in questa fase resta agli atti anche in sede penale.
Il procedimento penale è già avviato. È la fase in cui la difesa incide di più, prima che le posizioni si consolidino.
Beni aziendali o personali sono stati sottoposti a vincolo. I termini per opporsi sono brevi e incidono sull'operatività dell'impresa.
È la fattispecie più frequente e quella con i profili difensivi più articolati, sia per chi emette sia per chi utilizza.
In alcune situazioni il pagamento o la rateizzazione del debito incidono sulla punibilità. Va valutato prima che i termini scadano.
Commercialisti e consulenti fiscali possono trovarsi contestata una posizione propria, distinta da quella del contribuente.

Il lavoro comincia dalla lettura degli atti ricevuti e dalla ricostruzione della vicenda attraverso bilanci, scritture contabili, contratti e corrispondenza. Nei reati tributari la difesa si costruisce sui documenti prima ancora che sul fascicolo processuale.
È il momento in cui le scelte difensive hanno il maggiore effetto: memorie, indagini difensive, richiesta di essere sentiti. Una volta avviato il dibattimento, quegli stessi strumenti diventano meno efficaci.
Quando vengono disposti vincoli su beni aziendali o personali, l'attività si concentra sulle impugnazioni in materia cautelare, con tempi che si misurano in giorni.
Lo studio valuta in ogni procedimento il ricorso alle procedure che consentono di estinguere il debito tributario e che possono incidere sulla punibilità, confrontando costi, tempi ed effetti.
Accertamento fiscale e procedimento penale corrono spesso in parallelo. Lo studio segue anche il contenzioso tributario, così le due attività vengono impostate in modo coordinato invece che separatamente.
Nella quasi totalità dei casi l'azienda ha già un commercialista o un revisore che segue la posizione. Lo studio lavora in raccordo con loro, senza sostituirsi al lavoro già fatto.
Lo studio esamina gli atti e la documentazione e indica con chiarezza quali margini esistono e con quali tempi.
PARLA CON LO STUDIO +39 06 68803339Telefonico, in videoconferenza o in sede. Serve a inquadrare la posizione e a capire cosa scade e quando.
Atti ricevuti, documentazione contabile e societaria, corrispondenza con l'Amministrazione finanziaria.
Definizione della linea difensiva e delle priorità, comprese le eventuali iniziative sul debito tributario.
Dalla fase delle indagini al giudizio, con aggiornamento costante e raccordo con i consulenti coinvolti.
Gli incontri si svolgono su appuntamento nella sede di Roma o in quella di Milano. Il colloquio è coperto dal segreto professionale.
Questo tipo di illecito tributario consiste nell'indicare in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi e nel contempo avvalersi di fatture o di altri elementi per operazioni inesistenti.
L'indicazione di elementi passivi fittizi si realizza:
1. nel caso in cui gli elementi considerati nella dichiarazione si riferiscano a fatture per operazioni interamente inesistenti o parzialmente inesistenti;
2. nel caso della cosiddetta sovrafatturazione, cioè quando la fattura o gli altri documenti indichino costi effettivamente sopportati ma in misura inferiore a quelli dichiarati.
La fattispecie in esame prevede un'ipotesi di frode fiscale residuale rispetto al delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, come specifica la clausola di riserva in apertura della disposizione.
La fraudolenza e l'idoneità ingannatoria della condotta devono concretizzarsi, infatti, non tramite fatture false, ma attraverso le seguenti tre tipologie di condotte ipotizzate dal legislatore:
1. il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
2. l'avvalersi di documenti falsi;
3. l'avvalersi di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
E' sufficiente il compimento di una sola condotta e la dichiarazione mendace per la configurabilità del delitto tributario in esame.
Il reato tributario di dichiarazione infedele si configura quando il contribuente presenta all'Amministrazione Finanziaria una dichiarazione annuale mendace relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi inesistenti, al fine di conseguire un evasione d'imposta.
A tale condotta deve seguire il superamento di soglie di punibilità i cui importi sono stati modificati dalla novella legislativa del 2015:
1. la soglia di punibilità è stata elevata da 50.000 a 150.000 euro, e da due a tre milioni di euro la soglia del valore degli elementi attivi sottratti all'imposizione;
2. la condotta tipica non richiede alcun connotato di fraudolenza, così come esplicato nella clausola di riserva "fuori dai casi di cui agli articoli 2 e 3";
3. la norma in esame ha quindi un valore residuale e di chiusura e si contraddistingue per una minore insidiosità rispetto a quelle caratterizzate da frode.
L'ultima fattispecie delittuosa tributaria tra quelle in materia di dichiarazioni, sanziona le condotte costituite dall'omettere la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché quella del sostituto d'imposta, allorché si superino le soglie di punibilità costituite da un'imposta evasa superiore ad euro 50.000 ovvero da un ammontare delle ritenute non versate sempre superiore a 50.000 euro.
La riforma del 2015, infatti, è intervenuta elevando la precedente soglia di 30.000 euro a 50.000, aggravando il trattamento sanzionatorio, e introducendo il comma 1 bis che punisce l'omessa dichiarazione di sostituto d'imposta c.d. "modello 770".
Il superamento anche soltanto di una delle due soglie perfeziona il reato, derivandone altre due conseguenze:
1. ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto non è possibile sommare il quantum delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto evase;
2. ove l'ammontare di ciascuna imposta evasa superi la soglia di punibilità, si configurerà un concorso formale di reati.
L'articolo 8 rappresenta la norma di apertura del Titolo II, Capo II del D.lgs n. 74/2000, ove sono collocati "i delitti in materia di documenti e pagamento delle imposte".
Quest'illecito tributario consiste nell'emettere o rilasciare fatture, o documenti di analoga natura, relative ad operazioni inesistenti. La nozione di emissione o rilascio appare equivalente da un punto di vista penalistico.
La condotta tipica consiste nell'occultamento o nella distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.
Per la configurabilità del delitto tributario in esame non è sufficiente un semplice comportamento omissivo consistente nella mancata tenuta delle scritture contabili ma occorre che vi sia un occultamento o una distruzione, ossia una condotta eminentemente commissiva.
L'occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture, la distruzione nell'eliminazione fisica totale o parziale delle stesse.
Elementi costitutivi del delitto tributario in fattispecie è il mancato versamento dell'IVA dovuta all'Erario, nell'ammontare di euro 250.000 risultante dalla dichiarazione annuale presentata dal contribuente ex art. 8, D.P.R. 322/98, entro il 27 dicembre dell'anno successivo a quello d'imposta di riferimento.
La riforma del 2015 ha determinato la revisione della soglia di punibilità che è stata innalzata da euro 50.000 a euro 250.000.
Elementi costitutivi del delitto tributario in fattispecie è il mancato versamento dell'IVA dovuta all'Erario, nell'ammontare di euro 250.000 risultante dalla dichiarazione annuale presentata dal contribuente ex art. 8, D.P.R. 322/98, entro il 27 dicembre dell'anno successivo a quello d'imposta di riferimento.
La riforma del 2015 ha determinato la revisione della soglia di punibilità che è stata innalzata da euro 50.000 a euro 250.000.
L'illecito tributario d'indebita compensazione presuppone il mancato versamento delle somme dovute, in sede di compilazione del modello F24, per la compensazione dei debiti, dovuti dal contribuente, con crediti. Nucleo centrale della fattispecie ruota attorno alle espressioni di "crediti inesistenti" e di "crediti non spettanti":
1. Per "credito inesistente" deve intendersi il credito che sia totalmente disancorato dalla situazione fiscale del contribuente e non rileva se l'inesistenza sia o non sia supportata da documentazione ideologicamente ovvero materialmente falsa. Anche se la formulazione legislativa risulta essere generica ed incerta, si può ritenere che, data la stretta correlazione con l'art. 10 ter, l'art. 10 quater incrimini le situazioni che riguardano il corretto adempimento degli obblighi di versamento, per cui il credito sarà penalmente apprezzabile quando sia radicalmente inventato o frutto di creazione estemporanea in sede di compilazione del modello F24.
2. La nozione di "credito non spettante" è di difficile inquadramento da un punto di vista tecnico-giuridico. Per dargli una collocazione occorre partire dall'art. 17 D.lgs.vo 241/1997 il quale elenca, in maniera tassativa, le ipotesi in cui è consentita la compensazione al contribuente. Fuori dai casi in cui è consentita la compensazione, il credito diventa non spettante, indipendentemente dall'effettiva esistenza del credito stesso. La non spettanza del credito si ha anche laddove non venga rispettata la procedura e la modalità prevista per la compensazione. In sostanza, la nozione di "credito non spettante" indizia ipotesi nelle quali la compensazione prevista in sede di pagamento unificato non appare dovuta, in armonia con il dettato normativo dell'istituto della compensazione. Per la sussistenza del delitto è necessario che la somma non versata, a seguito dell'indebita compensazione, superi la somma di euro cinquantamila.
La norma in esame prevede al primo e al secondo comma due diverse fattispecie di reati tributari:
1. La condotta di cui al primo comma non richiede quale presupposto l'avvenuta instaurazione della procedura esecutiva, ma soltanto la preesistenza del debito al cui inadempimento è finalizzata la condotta fraudolenta. Le condotte tipizzate hanno contenuto elusivamente commissivo, due sono quelle descritte dalla norma: l'alienazione simulata, e il compimento di altri atti fraudolenti;
2. Presupposto della condotta del delitto di cui al secondo comma è, invece, l'avvenuta instaurazione di una procedura di transazione fiscale a norma dell'art. 182 ter l. fall., ora artt. 63 e 88 C.C.I.I. La condotta tipica si sostanzia nell'indicare nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.
La consolidata esperienza dello studio consentirà di predisporre in sinergia con il cliente la strategia migliore per la difesa sin dalla fase preliminare del procedimento.
Lo studio può contare anche sull'ausilio di esperti di diritto Tributario anche al fine di valutare il ricorso a procedure conciliative (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, acquiescenza all'accertamento, ravvedimento operoso) per mitigare gli effetti penali delle contestazioni:
1. per i reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater comma 1, l'estinzione integrale del debito tributario assurge a causa di non punibilità se avviene prima dell'apertura del dibattimento di primo grado;
2. per i reati di cui ali artt. 4 e 5, l'estinzione integrale del debito tributario, operabile anche attraverso l'istituto del ravvedimento operoso o con la presentazione della dichiarazione omessa, deve avvenire prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dall'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali; fuori dai casi di non punibilità la pena è ridotta sino alla metà (e non si applicano le pene accessorie) se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari vengano estinti mediante pagamento, "anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie".
3. il riconoscimento della circostanza attenuante è presupposto necessario per l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (Comma 2 art. 13 bis).







Otto professionisti che operano in modo coordinato sulle diverse aree di competenza.
TUTTI I PROFILIRecensioni pubblicate su Google. Scorri per leggerle tutte.
Difesa impeccabile in un procedimento penale complesso, conclusosi con assoluzione piena. Strategia lucida, padronanza tecnica, disponibilità reale. Consigliato senza riserve.
Luca ArmeniaGoogleDa quando siamo seguiti dallo studio dell'avvocato Zaccagnini ci siamo sentiti subito accolti con grande professionalità e competenza…
Angela PellegrinoGoogleLo studio dell'avvocato Zaccagnini si distingue per professionalità e competenza. Ho da subito riscontrato un'elevata chiarezza nell'esposizione dei temi…
Laura MiglioGoogleEsperienza molto positiva. Ho trovato grande disponibilità da parte dell'Avv. Zaccagnini e dell'Avv. Marini, ascolto ed immediata attivazione con concretezza…
Giacomo ContiGoogleProfessionisti attenti e dedicati. Come cliente mi sono sentita seguita e appoggiata in ogni fase del percorso intrapreso. Grande stima per l'Avv. Carlo Zaccagnini e collaboratori.
Licia Julia CavaliereGoogleHo avuto il privilegio di essere assistita dall'Avvocato Carlo Zaccagnini in una situazione legale complessa e delicata. È stata la scelta migliore che potessi…
Donatella BastariGoogleÈ possibile telefonare al numero +39 06 68803339 negli orari di apertura, scrivere a info@carlozaccagnini.it, oppure compilare il modulo nella pagina contatti. Lo studio risponde indicando le prime disponibilità e, nei casi urgenti, organizza un primo contatto in giornata.
Tutti gli atti ricevuti dagli uffici giudiziari o dalla Guardia di Finanza, il processo verbale di constatazione e gli avvisi eventualmente notificati, insieme alla documentazione contabile e societaria del periodo interessato.
Sì, quando la vicenda ha rilievo penale. Lo studio non si sostituisce al lavoro del consulente: interviene in raccordo con lui, perché le scelte fatte in sede tributaria hanno effetti diretti sul procedimento penale.
Sì. Lo studio segue il contenzioso davanti agli organi della giustizia tributaria oltre alla difesa penale, impostando le due attività in modo coordinato. L'attività è descritta nella pagina dedicata al contenzioso tributario.
Il prima possibile, idealmente già durante la verifica fiscale. Le dichiarazioni rese in quella fase restano agli atti, e nelle indagini preliminari la difesa dispone di strumenti che perdono efficacia una volta avviato il dibattimento.
Sì. Il primo contatto può avvenire telefonicamente o in videoconferenza, con successivo incontro in sede quando necessario.
Sì. Lo studio opera su tutto il territorio nazionale, con procedimenti seguiti nel tempo presso i Tribunali di Ancona, Bologna, Foggia, Macerata e Verona, oltre a quelli di Roma e Milano.
Avv. Carlo ZaccagniniLa difesa nei procedimenti per reati tributari è seguita dal fondatore dello studio, che opera dalle sedi di Roma e Milano su tutto il territorio nazionale.
VEDI IL PROFILODescrivi la tua situazione, ti ricontattiamo indicando le prime disponibilità. Sedi a Roma e Milano.
SCRIVICI ORA +39 06 68803339