Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti: con il decreto legislativo 231 del 2001 una società può essere chiamata a rispondere, davanti al giudice penale, per i reati presupposto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da amministratori, dirigenti o dipendenti.
Le conseguenze non si esauriscono nella sanzione pecuniaria. Le sanzioni interdittive arrivano all'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla revoca di autorizzazioni e licenze, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, e possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza: quando accade, l'impresa si ferma mentre il processo è ancora all'inizio.
Lo studio legale penale Zaccagnini assiste società ed enti su due fronti: la consulenza preventiva in materia di modelli organizzativi e Organismo di Vigilanza, e la difesa dell'ente nel procedimento. L'attività si svolge dalle sedi di Roma e Milano, su tutto il territorio nazionale.
Società, enti con personalità giuridica, associazioni anche prive di personalità giuridica ed enti pubblici economici.
Sanzioni pecuniarie a quote, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.
Dimostrando l'idoneità del modello adottato e l'elusione fraudolenta dei presidi da parte dell'autore del reato.
Mappatura delle aree a rischio, modello organizzativo aggiornato, Organismo di Vigilanza operativo.
L'ente è indagato in proprio, con una posizione autonoma rispetto a quella degli amministratori. Serve una difesa distinta fin dal primo atto.
Il rischio è la sospensione dell'attività prima della sentenza. I termini per opporsi sono brevi e l'intervento va organizzato in giorni, non settimane.
Anche quando l'ente non è ancora coinvolto, la posizione della società va valutata subito: il procedimento a carico della persona fisica può estendersi.
Senza modello viene meno la principale possibilità di andare esenti da responsabilità. In molti settori è anche condizione per gare e rapporti commerciali.
Il catalogo dei reati presupposto si è ampliato più volte. Un modello non aggiornato può essere valutato inidoneo proprio sulle fattispecie recenti.
Segnalazioni da gestire, verifiche da impostare, rapporti con gli organi sociali da formalizzare: l'OdV può avvalersi di assistenza esterna.

La difesa della società è autonoma rispetto a quella degli individui e si costruisce su presupposti diversi: l'idoneità del modello adottato e l'eventuale elusione fraudolenta dei presidi da parte dell'autore del reato. In alcuni casi la posizione dell'ente può essere potenzialmente confliggente con quella degli amministratori, ed è una valutazione da fare subito.
Quando viene richiesta una misura interdittiva, l'attività si concentra sull'udienza cautelare e sulle eventuali impugnazioni. È il momento in cui la difesa incide di più sull'operatività dell'impresa, perché una sospensione dell'attività produce effetti immediati e difficilmente reversibili.
L'attività parte dall'analisi dell'organizzazione: individuazione delle aree e dei ruoli esposti al rischio reato, verifica dei presidi esistenti, redazione o aggiornamento del modello. L'idoneità viene valutata dal giudice penale rispetto alla concreta realtà dell'ente, quindi un documento standard scaricato da un modello di settore non offre alcuna protezione.
Lo Studio assiste gli Organismi di Vigilanza nell'impostazione dell'attività di monitoraggio, nella gestione delle segnalazioni e nei rapporti con gli organi sociali.
Nella quasi totalità dei casi la società ha già un commercialista, un revisore o un legale d'affari che segue la vicenda. Lo Studio lavora in raccordo con loro: le scelte fatte in sede tributaria, societaria o concorsuale hanno effetti diretti sul piano penale.
Lo Studio esamina il modello adottato, la posizione della società nel procedimento e i margini di intervento immediato.
PARLA CON LO STUDIO +39 06 68803339Telefonico o in videoconferenza, per inquadrare la posizione della società e capire cosa va fatto nell'immediato.
Atti ricevuti, modello organizzativo se esistente, verbali dell'OdV, documentazione societaria rilevante.
Definizione della linea difensiva dell'ente, distinta da quella delle persone fisiche, e delle priorità procedurali.
Dalla fase cautelare al giudizio, con aggiornamento costante agli organi sociali e ai consulenti coinvolti.
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Gli articoli dal 24 al 25 quinquiesdecies del Decreto indicano i singoli reati per cui è possibile si configuri la responsabilità dell'ente. Tra i più significativi: i reati ai danni della sicurezza dei lavoratori con violazione delle norme antinfortunistiche, i reati ambientali, i reati societari come le false comunicazioni sociali e il falso in bilancio, quelli nei confronti della pubblica amministrazione come truffa e corruzione, i delitti contro la personalità individuale e l'abuso di mercato.
All'art. 25 quinquiesdecies sono stati inseriti gli illeciti tributari: la L. 19 dicembre 2019 n. 157 ha esteso la platea dei delitti presupposto all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000. L'art. 26 disciplina i delitti tentati, per i quali le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
L'art. 5 stabilisce il criterio di imputazione: solo ove il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. L'ente non è responsabile se l'autore del reato ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. L'interesse è il dato soggettivo, che richiede una verifica ex ante; il vantaggio si configura anche quando la persona fisica ha agito nel suo esclusivo interesse e richiede una verifica ex post.
Quanto alle fattispecie colpose, il criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio è di difficile conciliazione con reati che presuppongono una non volontà di commettere il delitto. Le posizioni sono due: chi ritiene impossibile la commissione di un reato colposo nell'interesse dell'ente, perché i criteri di imputazione si riferiscono anche all'evento; e chi ritiene vi sia compatibilità, perché quegli elementi possono riferirsi alla condotta e non all'evento. In questo senso la sentenza delle Sezioni Unite n. 38343 del 2014 sul caso ThyssenKrupp.
I criteri soggettivi sono agli artt. 5, 6 e 7: per i soggetti in posizione apicale la responsabilità dell'ente è tendenzialmente automatica; per i soggetti sottoposti all'altrui direzione l'ente risponde solo ove sia individuabile un'agevolazione colposa, fermo restando che l'adozione di un modello idoneo esclude a priori l'inosservanza. L'ente vedrà applicarsi le sanzioni quando venga ritenuta sussistente la colpa di organizzazione, cioè quando il modello non risulti idoneo alla minimizzazione del rischio reato.

Il MOG è uno strumento di compliance per la prevenzione del rischio di reato in seno alla società, affiancato dall'Organismo di Vigilanza. Presuppone e definisce la mappatura delle aree a rischio reato, i ruoli esposti al rischio, i protocolli di implementazione del modello e l'Organismo di Vigilanza.
Ove l'ente abbia adottato, efficacemente attuato e implementato il Modello, potrà andare esente da responsabilità. La valutazione di idoneità è rimessa al giudice penale. Appare tuttavia complesso individuare con precisione lo standard di diligenza richiesto alla persona giuridica: lo standard è di derivazione eteronoma rispetto alla normativa 231, perché il Decreto non fissa regole da seguire nella redazione del Modello, e ciascun ente dispone di un ampio spazio di discrezionalità.
Viene in rilievo l'art. 6, comma 2, lett. a), per l'individuazione del contenuto minimo, che dispone di effettuare la selezione delle attività maggiormente esposte al rischio reato. In ogni caso sarà necessario introdurre un sistema disciplinare in caso di violazioni e istituire un Organismo di Vigilanza che monitori la corretta attuazione e implementazione del Modello.
Una guida nella redazione è offerta dalle linee guida delle associazioni di categoria, che però costituiscono soltanto parametri minimi di contenuto: seguirle non vale a conferire al Modello il crisma dell'incensurabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di garanzia di idoneità astratta e non concreta (Cass. Pen., Sez. V, Impregilo, 30 gennaio 2014, n. 4677).
Gli articoli dal 9 al 23 disciplinano i tipi di sanzioni irrogabili a carico dell'ente: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni pecuniarie sono calcolate con il sistema delle quote e variano in base al reato e alla gravità della responsabilità dell'azienda.
Le sanzioni interdittive sono l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Prima del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 vigeva la concezione personalistica della responsabilità penale, ossia che le societas delinquere non potest. La responsabilità penale ricadeva solo sulla persona fisica e non sugli enti: la pena è un trattamento sanzionatorio per la persona fisica, la sua funzione nel diritto penale classico presuppone quale destinatario la persona fisica, e la concezione psicologica della colpevolezza è connaturata alla sola persona fisica, essendo l'ente privo di una propria psiche.
Partendo dall'articolo 27 della Costituzione, si sosteneva che ammettere la responsabilità di un soggetto diverso da quello che ha tenuto la condotta avrebbe violato il dettato costituzionale, e che la pena irrogata all'ente, intaccandone il patrimonio, avrebbe colpito ingiustamente anche terzi estranei all'illecito quali soci, dipendenti e creditori.
L'evolversi della società industriale ha posto in crisi quel principio, in particolar modo perché molti episodi criminali traggono origine proprio da attività imprenditoriali attraverso lo strumento delle persone giuridiche. Il ruolo della persona fisica che rappresenta l'ente è sempre più marginale e, in una prospettiva generalpreventiva, la pena comminata nei suoi confronti non avrebbe effetto dissuasivo sul soggetto che costituisce il centro operativo della criminalità d'impresa.
Con il Decreto è stata introdotta una specifica forma di responsabilità per aziende ed enti, i quali rispondono in sede penale per taluni reati tassativamente individuati, commessi dai vertici amministrativi o dai dipendenti sottoposti al loro controllo, nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Tale responsabilità si aggiunge a quella personale del soggetto indagato o imputato; la disciplina prevede però la possibilità per l'ente di vedersi riconosciuta un'esimente, ove abbia adottato un Modello di Organizzazione e Gestione finalizzato alla minimizzazione del rischio reato.
Il sistema si fonda su due presupposti: la realizzazione di un fatto costituente reato da parte di un soggetto legato da rapporto funzionale con l'ente, e il collegamento oggettivo tra illecito ed ente, consistente nella finalizzazione del reato a interesse o vantaggio della persona giuridica.
Sulla qualificazione si contendono il campo tre tesi: quella della responsabilità amministrativa, sostenuta dal dato letterale del decreto; quella della responsabilità penale, che valorizza il fatto che presupposto imprescindibile sia la commissione di un fatto costituente reato accertato dal giudice penale; e quella del tertium genus, secondo cui il processo è di stampo penalistico ma dà luogo a sanzioni amministrative a carico dell'ente.
Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, le disposizioni si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni prive di personalità giuridica. Gli enti pubblici destinatari sono quelli economici ex art. 2201 c.c. La disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti con funzioni di rilievo costituzionale, dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli altri enti pubblici non economici, né del gruppo di impresa quale soggetto indipendente dalle singole società che lo compongono.
Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, oltre agli enti pubblici economici. La disciplina non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Il Decreto non impone l'adozione del modello, ma la sua assenza priva l'ente della principale possibilità di andare esente da responsabilità. In molti settori, inoltre, il modello è richiesto per la partecipazione a gare pubbliche o dai partner commerciali.
No. Il modello deve essere non solo adottato, ma efficacemente attuato e aggiornato, e deve risultare idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. La valutazione è rimessa al giudice penale nel caso concreto.
È l'organo, previsto dall'art. 6 del Decreto, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento. La sua istituzione è uno dei requisiti perché il modello possa operare come esimente.
No. L'ente è parte autonoma del procedimento e la sua difesa si fonda su presupposti diversi, in alcuni casi potenzialmente confliggenti con quelli degli individui. Per questo richiede una strategia distinta.
Sul piano preventivo, prima che il procedimento esista. Sul piano difensivo, appena l'ente riceve notizia del coinvolgimento: nella fase cautelare i tempi sono brevi e le decisioni incidono sull'operatività dell'impresa.
Avv. Carlo ZaccagniniLa materia della responsabilità amministrativa degli enti è seguita dal fondatore dello Studio, che opera dalle sedi di Roma e Milano su tutto il territorio nazionale.
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