Reati Informatici e Cybercrime: assistenza legale
Lo studio specializzato in reati informatici assiste privati e imprese nei procedimenti penali per cybercrime: dalla frode informatica dell’art. 640 ter c.p. all’accesso abusivo a sistema informatico, dal danneggiamento di dati e sistemi alla sostituzione di persona online, fino al trattamento illecito di dati personali.
Lo Studio Zaccagnini, con sedi a Roma e Milano e attivo dal 2001, opera nel diritto penale dell’informatica su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alla prova digitale e alla cooperazione investigativa internazionale prevista dalla Convenzione di Budapest.
LLo studio vanta una consolidata esperienza nella assistenza delle vittime da Cybercrime.
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L’evoluzione tecnologica e l’utilizzo sempre più permeante della rete internet hanno agevolato ed innovato le modalità di commissione dei reati informatici ed è sempre più frequente essere vittime dei cosiddetti cybercrimes.
Con il termine cybercrimes si suole far riferimento a quei reati perpetrati attraverso l’utilizzo della rete internet e dei sistemi informatici o telematici: essi si distinguono in «computer facilitated crimes», reati facilitati dall’utilizzo dei computer, contrapposti ai «computer crimes», reati nei quali i computer costituiscono l’oggetto materiale della condotta criminosa[1].
La legge n. 547/1993 ha inizialmente introdotto nel Codice Penale italiano nuove fattispecie di reato, come la frode informatica (art. 640 ter c.p.) o danneggiamento dei sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.), ma è solo in seguito alla legge n. 48/2008 che sono stati in parte conseguiti gli obiettivi della Convenzione di Budapest del 2001, ossia l’armonizzazione degli elementi fondamentali delle fattispecie di reato e degli istituti processuali previsti dai singoli ordinamenti interni, corroborati da un’efficiente cooperazione giudiziaria ed investigativa internazionale.
[1] SIMONCINI E., Il cyberlaundering: la “nuova frontiera” del riciclaggio, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 4/2015, 899
Reati informatici e cybercrime: le principali fattispecie
Il quadro normativo italiano in materia di criminalità informatica si è formato con la legge 547 del 1993 ed è stato ampliato dalla legge 48 del 2008, di ratifica della Convenzione di Budapest, per poi essere aggiornato da successivi interventi legislativi che hanno adeguato le fattispecie all’evoluzione tecnologica. Di seguito le ipotesi che ricorrono con maggiore frequenza nella pratica.
Frode informatica, art. 640 ter c.p.
La frode informatica si configura quando, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico oppure intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La fattispecie si distingue dalla truffa comune perché l’inganno non si rivolge a una persona, ma al sistema: manca cioè l’induzione in errore di un soggetto, sostituita dalla manipolazione del processo automatizzato. Rientrano in questo perimetro condotte molto diverse tra loro, dalle manipolazioni di procedure di pagamento all’utilizzo indebito di credenziali altrui per disporre operazioni.
Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, art. 615 ter c.p.
La norma punisce chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, oppure vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di escluderlo. Il bene giuridico tutelato è il domicilio informatico, inteso come spazio riservato dove il titolare esercita le proprie facoltà. Un profilo di frequente rilievo processuale riguarda le condotte di chi dispone di credenziali legittime ma le utilizza per finalità estranee a quelle per cui l’accesso è stato autorizzato.
Danneggiamento di dati e sistemi informatici, artt. 635 bis e seguenti c.p.
Il codice penale distingue il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici dal danneggiamento dei sistemi che li ospitano, con previsioni aggravate quando l’offesa colpisce dati o sistemi di pubblica utilità o riferibili allo Stato. Le condotte tipiche consistono nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere, e ricomprendono anche le ipotesi in cui il pregiudizio derivi dalla diffusione di programmi diretti a danneggiare. La materia è stata oggetto di interventi di riordino volti a rafforzare la tutela delle infrastrutture critiche.
Sostituzione di persona online, art. 494 c.p.
La sostituzione di persona punisce chi, per procurare a sé o ad altri un vantaggio o per recare ad altri un danno, induce taluno in errore sostituendo illegittimamente la propria persona all’altrui o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, un falso stato o una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici. La giurisprudenza ha esteso l’applicazione della norma all’ambiente digitale, riconoscendone la rilevanza nella creazione di profili e account che si presentano sotto identità altrui o inesistenti.
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, art. 612 ter c.p.
La disposizione, introdotta nel 2019, sanziona chi invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. La tutela si estende a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito tale materiale, lo diffonde al fine di recare nocumento. Il tema si intreccia oggi con le questioni poste dai contenuti generati o alterati artificialmente, sulle quali il legislatore è intervenuto più di recente.
Trattamento illecito di dati personali
Accanto alle fattispecie del codice penale, il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche ipotesi di reato, tra cui il trattamento illecito di dati, la comunicazione e diffusione illecita di dati riferibili a un rilevante numero di persone e le condotte di acquisizione fraudolenta. Si tratta di un ambito in cui il profilo penale si sovrappone a quello sanzionatorio amministrativo previsto dal GDPR, con conseguenze rilevanti in tema di ne bis in idem.
Approfondimenti sui reati informatici
- Appropriazione indebita di dati e file informatici
- Sostituzione di persona e account online inesistenti
- La prova digitale nel processo penale
- Conservazione dei dati utente da parte di piattaforme e TLC
- Direttiva NIS 2 e rafforzamento della cybersicurezza
- Legge 90/2024, nuove norme in tema di cybersicurezza
- Deepfake e responsabilità penale
- Diffamazione generata da AI
Lo studio non ha ancora pubblicato casi di successo in materia di reati informatici.