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Misure di Prevenzione

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Che cosa sono le misure di prevenzione?

Le misure di prevenzione sono provvedimenti afflittivi personali e patrimoniali emanati dall’Autorità Giudiziaria preposta – il Tribunale per le Misure di Prevenzione, Sezione specializzata presente in ogni Tribunale penale circondariale. Le misure di prevenzione di dividono in due tipologie giuridiche:
1. le misure di prevenzione personali a loro volta suddivise in:
a. misure applicate dal Questore che limitano solo la libertà di circolazione e non quella personale :  ad es. rimpatrio con foglio di via obbligatorio, avviso orale semplice ;
b. misure applicate dall’autorità giudiziaria, invece, limitative della libertà personale : sorveglianza speciale di pubblica sicurezza semplice, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno ;
c. misure disciplinate dalle leggi speciali ed applicate dalle autorità amministrative : misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive, misure applicate in tema di atti persecutori ( art. 612 bis c.p. “stalking”) e della violenza domestica ovvero ammonimento, misure nell’ambito della sicurezza della città ;
2. le misure di prevenzione patrimoniali sono, invece, sequestro e confisca, cauzione e garanzie reali, amministrazione giudiziaria di beni personali, amministrazione giudiziaria di beni connessi ad attività economiche, controllo giudiziario.
Particolarità delle misure di prevenzione è che la valutazione di attuale “pericolosità sociale” del “proposto” (colui verso il quale la Procura propone la irrogazione del provvedimento afflittivo) è eseguita ante o praeter delictum: le restrizioni sono applicabili prima che reati vengano commessi o addirittura indipendentemente dalla commissione degli stessi.
L’esame della pericolosità che il Tribunale dovrà svolgere – necessariamente legato a elementi di fatto più che a mere congetture – dovrà essere basato sulla biografia penale del destinatario, ma principalmente sulla possibilità, ritenuta concreta, che i beni di questo siano stati acquisiti con proventi di attività delittuose.
L’articolo 4 del D.lgs.vo 159/2011 individua i soggetti destinatari delle misure di prevenzione:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all’articolo 418 del codice penale;
c) ai soggetti di cui all’articolo 1; (la Corte costituzionale con sentenza n. 24 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera c), nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal presente capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lettera a);
d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E’ finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Nello specifico, le misure applicabili sono:
– il foglio di via obbligatorio (Art. 2);
– l’obbligo o il divieto di soggiorno (Art. 5);
– la sorveglianza speciale (Art. 6);
– il sequestro e la confisca dei beni, anche per equivalente (Artt. 20, 24 e 25). In particolare la confisca di prevenzione costituisce una misura ablatoria patrimoniale svincolata da una previa condanna penale per uno specifico fatto di reato. Oggetto della misura sono beni di provenienza illecita che risultino sproporzionati rispetto al reddito del soggetto sottoposto alla misura e di cui quest’ultimo non possa giustificarne la legittima provenienza. Il sequestro è invece un provvedimento cautelare di carattere provvisorio e strumentale rispetto alla confisca, che verrà applicata solo con il decreto emesso all’esito del procedimento di prevenzione. La confisca ed il sequestro sono diretti, quando colpiscono i beni di diretta derivazione dall’attività illecita, sono invece per equivalente quando incidono su un ammontare corrispondente al valore dei beni che sarebbero stati – in caso di disponibilità – oggetto della confisca diretta. 
Questi ultimi sono gli istituti più afflittivi del D.Lgs.vo 159/2011; sottraggono al proposto l’intero patrimonio personale (conti correnti e l’abitazione familiare -e in determinati ma frequenti casi – le abitazioni dei prossimi congiunti del proposto) e professionale (l’impresa, l’azienda, la ditta ed i locali in cui essa si esplica e gli attivi dei conti correnti bancari nonché le azioni o quote societarie).
Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono procedere, anche a mezzo della Guardia di Finanza o della Polizia Giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione ( a norma degli artt. 4 e 16 ) nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della Guardia di Finanza o della Polizia Giudiziaria, ad indagini sull’attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuarne le fonti di reddito.
Segnatamente l’accertamento può riguardare la titolarità i di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, altresì se tali soggetti beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell’Unione europea.
Le indagini possono, inoltre, essere effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti potenzialmente destinatari delle misure di prevenzione nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.
Del pari l’indagine potrà consistere in richieste di informazioni  ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini. Gli Inquirenti, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia  altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l’interscambio di flussi dati (SID) dell’Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini.
La sottrazione di questi asset ed attivi avviene da parte dell’Autorità giudiziaria sulla base di una valutazione sommaria della attuale pericolosità sociale ed applicata senza ascolto dell’interessato (inaudita altera parte); solo successivamente nel contraddittorio delle parti nel giudizio di cognizione avanti il Tribunale delle misure di prevenzione sarà possibile contestare gli assunti su cui si fonda la misura di prevenzione.
 “Il tribunale, anche d’ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 (amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e di aziende) e 34-bis (Controllo giudiziario delle aziende) ove ricorrano i presupposti ivi previsti” (Art. 20).
All’esito del Giudizio, “il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale” (Art. 24).
La base dell’attività difensiva approntata dallo Studio Legale Zaccagnini è dunque rivolta ad uno studio sistematico e capillare della intera storia personale e professionale del proposto e delle aziende di questo, in modo da fornire alla valutazione dell’Autorità Giudiziaria, anche con l’ausilio di consulenti contabili e fiscali specializzati in questo genere di sequestri, l’esatto percorso che ha portato alla costituzione della provvista utilizzata per l’acquisizione dei singoli beni mobili e immobili e così fornire al Tribunale esatti elementi di valutazione nell’ottica difensiva di scongiurarne la confisca.
L’articolo 9 del richiamato Decreto disciplina i provvedimenti d’urgenza che possono essere adottati nelle more dell’instaurato procedimento di prevenzione dal Presidente del Tribunale (comma primo e secondo), il quale può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente, ovvero in casi di particolare gravità può disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l’obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.
L’ultimo tipo di provvedimento di urgenza può essere adottato dal Questore, il quale al momento della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente.
Introdotte per la prima volta nell’ordinamento giuridico negli anni ’30 e successivamente regolate con la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e sue successive modifiche ed integrazioni, le misure di prevenzione sono state riadattate e aggiornate – con particolare attenzione alle misure patrimoniali – con il D.Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159, altrimenti noto come “Codice Antimafia”.
L’originaria impostazione di contrasto al crimine organizzato del Codice Antimafia, (focalizzata sulla confisca di prevenzione – art. 24, D.Lgs.vo 159/2011 – nel solco tracciato dall’insegnamento di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, secondo cui “per combattere la mafia bisogna seguire i flussi di denaro”) ha visto recentemente una estensione ed un allargamento dell’applicazione deflattivi a una ampissima gamma delitti, soprattutto di matrice societaria e imprenditoriale, non necessariamente connesse ad attività di tipo mafioso e/o di crimine organizzato.
L’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali si è estesa, di fatto, sino a reprimere ogni forma di intersezione tra crimine e cascami economici del medesimo; il Decreto, in sintesi, ridisegna i presupposti applicativi della confisca di prevenzione, senza mitigarne gli effetti afflittivi dell’istituto.
La Sentenza De Tommaso/c. Italia del 2017 della C.E.D.U., (e prima di questa, la sentenza n. 4880/2014 delle Sezioni Unite della Cassazione, nota come “Sentenza Spinelli”) e nn. 24 e 25 del 2019 della Corte Costituzionale, hanno dunque solo in parte mitigato gli aspetti iper afflittivi delle riforme succedutesi nei decenni.
Le misure di prevenzione previste dal D.Lgs.vo 159/2011 sono attualmente applicabili a:
a) [comma dichiarato incostituzionale dalla Sentenza n. 24/2019 Corte Cost.];
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (D.Lgs.vo 159/2011, Art. 1).

Dubbi o necessità?

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