>  Massime

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  • La poca sicurezza informatica delle piccole o medie aziende aumenta esponenzialmente il rischio di intrusioni esterne, mettendo a repentaglio la vita ed il budget dell’impresa.

  • L’Avv. Carlo Zaccagnini nel corso dell’evento “Corso di specializzazione per amministratori giudiziari” è intervenuto sul tema: “L’aggressione dei patrimoni illeciti nel panorama internazionale”.

  • Cosa è il riciclaggio? Come noto il riciclaggio punisce “Fuori dai casi di concorso nel reato chiunque sostituisce trasferisce denaro beni oltre utilità provenienti da delitto […], ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa è punito […]”. (Riciclaggio. art. 648 bis c.p.) Cosa è l’autoriciclaggio 648 ter.1 c.p.? La fattispecie di autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter 1 c.p. in Italia è stata introdotta dalla L. n. 186/2014 che risponde alla necessità di eliminare il cosiddetto “privilegio dell’autoriciclatore”, grazie al quale l’attività di riciclaggio dei beni realizzata dall’autore del reato presupposto restava al di fuori della sfera di prensione punitiva del delitto di money laundering, ex art. 648 bis c.p., in ragione della operatività della clausola di riserva contenuta nel primo comma della ridetta norma incriminatrice : “Fuori dai casi di concorso nel reato […]”. Tale clausola determinava l’inapplicabilità della norma incriminatrice sul riciclaggio in capo a coloro i quali avessero commesso o concorso a commettere il delitto da cui provenivano i beni riciclati. Tale clausola di salvaguardia – ossequiosa del principio del favor rei – era ispirata alla tutela del principio del ne bis in idem sostanziale: ovverosia scongiurava una doppia punizione per il medesimo fatto illecito (l’aver perpetrato il delitto presupposto da quale i fondi illeciti erano derivati – rapina, estorsione, sequestro di persona, per esempio – e l’aver utilizzato e/o goduto del profitto del reato). L’introduzione del delitto di autoriciclaggio dunque, elimina tale stato garantistico nei confronti dell’autore dell’illecito iniziale (reato presupposto) e incrimina le condotte che altrimenti – nella visione precedente al 2014, sarebbero state considerate un mero post factum non punibile (VASSALLI) . Tuttavia dalla formulazione della norma si evince come il Legislatore abbia voluto ricomprendere nell’alveo di punibilità del delitto di autoriciclaggio unicamente le condotte dotate di

  • La confisca diretta (art. 240 c.p.) costituisce una misura di sicurezza patrimoniale avente ad oggetto il prodotto, il prezzo, il profitto del reato, ovvero la res destinata alla commissione del reato.

  • L’inserimento del reato associativo tra i reati presupposto del catalogo 231 determina criticità di tenuta e compatibilità con il principio di legalità (in particolare principio di tassatività dei reati presupposto).

  • Il Tribunale di Salerno, Ufficio GIP, con decreto del 2 aprile 2020, ha disposto il sequestro preventivo di 236 mascherine di protezione, offerte in vendita ad un prezzo pari al triplo ovvero al quadruplo del prezzo di acquisto praticato dai fornitori, ritenendo astrattamente configurabile il delitto di “Manovre speculative su merci” di cui all’art. 501 bis c.p. che prevede “Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.” ; inoltre, è prevista dal terzo comma in caso di condanna la pena accessoria “l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità e la pubblicazione della sentenza.” La Guardia di Finanza, in occasione di un controllo aveva rinvenuto 78 mascherine FFP1, con valvola, poste in vendita ad Euro 10,00 ciascuna, e 179 mascherine modello 9310+GEN3, prive di valvola, poste in vendita ad Euro 5,00 ciascuna; veniva quindi disposto il sequestro dal Pubblico Ministero e richiesta la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari ai fini dell’emissione del decreto di sequestro ex art. 321 c.p.p., contestando il reato di cui all’art. 501 bis c.p. nei confronti dell’amministratore della società oggetto di verifica. Il G.I.P. rilevava che le mascherine di protezione, considerata l’eccezionale e grave emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19, “sono divenute «beni di prima necessità» sia in ambito privato, sia nello svolgimento della vita lavorativa, secondo le prescrizioni delle Autorità sanitarie nazionali ed internazionali (OMS) ”;inoltre, il Giudice osservava che avendo apportato un ricarico sul prezzo “enormemente

  • Falsità nelle autocertificazioni Covid-19 1.Il Governo ha introdotto restrizioni allo spostamento dei cittadini italiani nel territorio (misure di contenimento, hinc le Misure), nel tentativo di limitare la diffusione del contagio noto da Covid-19. Le norme hanno compresso (sovente soppresso) molti dei diritti e libertà previste in Costituzione; tra queste, quella personale (art. 13 Cost.), di circolazione (art. 16 Cost.), di riunione (art. 17 Cost.) e di intrapresa economica (art. 41 Cost.) dei consociati. Le Misure limitano sortite dal proprio domicilio (art. 16 Cost.) solo ove “motivat[e] da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” (art. 1, comma 1, lett. a, del DPCM 8 marzo 2020); quelle da un comune ad un altro possono poi oggi avvenire solo per “motivi di salute, motivi di lavoro ovvero di assoluta urgenza” (art. 1, comma 1, lett. b, DPCM 22 marzo 2020).   Si chiede al civis che muova dalla propria abitazione – o che sia controllato successivamente fuori dalla stessa – di compilare autodichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, ove indicherà : a. le proprie generalità ;  b. il fatto di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio; c. il fatto di non essere sottoposto alla misura della quarantena; d. di non essere risultato positivo al virus COVID-19; e. di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento ; f. infine dovrà dichiarare di essere “consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p. “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) ”. L’ultima dichiarazione (lett f.) non merita speculazione; petitio principii : costituisce la pretesa di equiparare le dichiarazioni contenute nell’autodichiarazione al delitto di falso evocato: entro quali limiti valida, si dirà

  • Nel nostro ordinamento giuridico le pene si distinguono in principali ed accessorie. Le prime sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p. ; le seconde conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali della stessa, ai sensi dell’art. 20 c.p., ovvero trovano applicazione a seguito del giudizio discrezionale del giudice

  • Foggia: frode da 52 milioni di euro. Impugnato il sequestro. I giudici del Riesame annullano il provvedimento. L’operazione era stata messa a segno dalla guardia di finanza nelle province di Foggia e Bat. Il decreto di sequestro era stato impugnato sia sotto il profilo motivazionale, che sotto il profilo metodologico trovando il favore dei giudici. l tribunale del riesame di Potenza, accogliendo le istanze presentate dalle difese, ha annullato l’ordinanza cautelare e il contestuale decreto di sequestro, per complessivi 52 milioni di euro, a carico di 20 soggetti (persone fisiche e attività) coinvolte in una vasta operazione della Guardia di Finanza, che ha smascherato una presunta frode milionaria. Il provvedimento, firmato dal giudice Fiorella D’Alessio, è stato notificato ai soggetti e relative società difese e rappresentate dagli avvocati Pio Gaudiano (Giovanni Frisoli, Angela M. Di Bari, Ilario Luigi Petrella, Ennio Fania, Claudio Guerra, Giovanni Nobile, Rossella Trimigno e Doriana Borgia), Alessandro D’Isidoro (- Maxi Food Srl, Pianeta Food srl, Birillo, Frisoli Group srl e Dolciaria group srl), Piergiorgio D’Amato (DM Antichi sapori srl) e Raul Pellegrini (Francesco Maria e Michela De Matteo, difesi unitamente all’avv. Carlo Zaccagnini, Stefano Tullio Conte e Michele Petrella). Foggia: frode da 52 milioni di euro. Impugnato decreto di sequestro dall'avv Carlo Zaccagnini per il cliente sia sotto il profilo motivazionale, che sotto il profilo metodologico trovando il favore dei giudici. Leggi tutto su Foggia Today

  • Cassazione penale, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 41536. Bancarotta Fraudolenta ex art. 216 Legge Fallimentare, ora art. 322 C.C.I.I.: rilevanza penalistica dei versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale L’amministratore unico di una società è stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver restituito ai soci, in un momento di conclamata crisi finanziaria, la somma di €34.000, già vincolata a conto futuro aumento di capitale. La Corte ha ravvisato in tale condotta una violazione del vincolo di destinazione, qualificandola come distrazione patrimoniale, con pregiudizio per i creditori e lesione delle garanzie patrimoniali della società. L’imputato ha invocato la disponibilità delle somme in favore dei soci, richiamando delibere pregresse, ma la Corte di Appello ha confermato la sussistenza dell’elemento soggettivo e oggettivo del reato. La Cassazione ha riaffermato principi basilari in materia di tutela del patrimonio sociale e dei diritti dei creditori: i versamenti in conto futuro aumento di capitale costituiscono una riserva patrimoniale vincolata, con specifica destinazione al capitale di rischio della società; come tali, pertanto, possono essere restituiti ai soci solo al verificarsi di presupposti tassativi, quali la mancata deliberazione dell’aumento di capitale o l’accertata impossibilità di procedervi. La restituzione delle somme operata in una fase di crisi della società, senza il rispetto di tali condizioni, è qualificata dalla Corte come distrazione patrimoniale. Rigettando il ricorso, la Corte ha escluso la validità delle giustificazioni addotte dall’imputato, il quale non ha dimostrato né l’insussistenza dello stato di crisi né l’esistenza di una legittima ragione per procedere alle restituzioni. La decisione tutela la certezza dei rapporti patrimoniali e dei diritti della massa creditoria, confermando l’integrazione della fattispecie delittuosa di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

  • Trib. Ordinario di Brescia, Sez. I Penale, Sentenza n. 3178/2024 La sentenza in esame riguarda un procedimento penale a carico di due pubblici ministeri accusati del reato di concorso nel rifiuto di atti d’ufficio ex artt. 110 e 328 c.p. : i due magistrati avrebbero violato l’obbligo di discovery, omettendo di depositare presso le proprie segreterie documenti acquisiti in altro procedimento e che avrebbero potuto influenzare significativamente l’esito del processo in favore delle difese. La Corte ha affrontato due questioni giuridiche fondamentali: dovere di imparzialità del pubblico ministero: in base all’art. 358 c.p.p., il pubblico ministero deve ricercare e acquisire prove sia a carico sia a favore dell’imputato, obbligo che permane in tutte le fasi del procedimento. L’omissione del deposito di prove già acquisite e rilevanti comporta una violazione del principio di imparzialità e un rifiuto ingiustificato di atti d’ufficio ex 328 c.p.; l’impatto delle prove omesse sul diritto di difesa: la mancata produzione di elementi probatori idonei a smentire l’impalco accusatorio ha pregiudicato il diritto alla trasparenza e l’equilibrio del contraddittorio, arrecando pregiudizio alle difese. Il pubblico ministero, pur parte del processo, deve garantire il diritto alla difesa e non può arbitrariamente omettere elementi probatori favorevoli agli imputati, violando il principio del giusto processo ex art. 111 Cost.. La decisione chiarisce poi che il rifiuto di atti d’ufficio è delitto di danno e non di pericolo: non risulta necessario dimostrare un effettivo pregiudizio per le parti, essendo sufficiente che l’omissione sia anche solo potenzialmente idonea a ledere il corretto andamento della giustizia e il diritto al giusto processo. La sentenza rappresenta un richiamo fondamentale per tutti coloro che operano in ambito forense, evidenziando come l’autonomia del pubblico ministero non debba mai degenerare in arbitrio, a scapito dell’equità processuale, dell’uguaglianza delle parti e degli altri principi caratterizzanti l’adversary system.

  •   Cassazione Penale, Sez. III, 11 novembre 2024, n. 41238 Omesso versamento dell'IVA per crisi di liquidità non imputabile al contribuente   Non è possibile condannare il legale rappresentante di una società di capitali per omesso versamento dell'IVA ex art. 10 ter del D.lgs.vo 74/2000 qualora egli dimostri che la mancanza di liquidità sia dipesa dal blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, dalla crisi del mercato delle costruzioni e dal mancato recupero di ingenti crediti verso terzi, e che il soggetto abbia adottato misure per fronteggiare la situazione, come riduzione dei costi di produzione o aumenti di capitale. Tale principio poggia sul nuovo art. 13, comma 3 bis del citato decreto, introdotto dal D.lgs.vo 87/2024, che prevede una causa di non punibilità in presenza di crisi non transitoria di liquidità. Nel caso in esame, l’imputato era condannato per il mancato versamento dell’IVA, nonostante avesse documentato che la crisi finanziaria della società era attribuibile al blocco dei pagamenti della P.A., alla crisi del settore delle costruzioni e al mancato recupero di crediti significativi. La Cassazione accoglieva il ricorso, censurando la sentenza d’appello per non aver adeguatamente considerato: il mancato incasso dell’IVA dovuta all’insolvenza di terzi; la crisi di liquidità causata circostanze straordinarie documentate attraverso il concordato preventivo e il mancato recupero di crediti verso la pubblica amministrazione; il contributo personale del ricorrente per far fronte alla crisi. La sentenza riconosce che la crisi di liquidità possa rilevare solo se adeguatamente documentata e se il soggetto abbia intrapreso tutte le azioni possibili per superarla: principio che riflette il crescente riconoscimento legislativo e giurisprudenziale dell’impatto delle avverse condizioni economiche sulla responsabilità penale in materia tributaria, pur richiedendo tale difesa rigoroso onere probatorio volto a dimostrare l’effettiva inesigibilità dei crediti.

  •   Commento alla sentenza n. 45405/2024 – Quarta sezione penale della Corte di cassazione. Responsabilità dell’impresa affidataria nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.   La Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla responsabilità ex artt. 113 e 589 c.p. dell’impresa appaltatrice per l’infortunio occorso al dipendente di impresa esecutrice dei lavori in subappalto. Il Supremo Consesso riconosceva le lacune del Piano Operativo di Sicurezza (hinc, “POS”) dell’impresa subappaltatrice, confermando al contempo la responsabilità della ditta affidataria dei lavori in applicazione del principio per cui “la presenza di più imprese esecutrici non comporta il trasferimento dell’obbligo di sicurezza in capo ad una sola di tali imprese perché ognuna di esse è tenuta a redigere il proprio POS” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 31304 del 19 aprile 2013). La Corte ravvisava culpa in vigilando della ditta appaltatrice: incombeva su quest’ultima obbligo di verifica in ordine alla corretta redazione del POS da parte dell’azienda che eseguiva materialmente i lavori, dal momento che, in caso di subappalto, “tra i compiti della ditta affidataria c’è quello di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle relative disposizioni.” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 10544 del 25 gennaio 2018).

  •     Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 11197/2023: rilevanza penalistica delle acquisizioni fotografiche dei messaggi whatsapp   Con sentenza del 28 luglio 2022, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura dichiarava responsabile un giudice, in servizio presso il Tribunale di [omissis], dell’illecito ex artt. 1 e 2, comma primo, lett. d, del d.lgs.vo 23 febbraio 2006 n.109. La Sezione disciplinare del CSM fondava la sua motivazione su tali circostanze: a seguito di decreto che dispone il giudizio nei confronti di [omissis], innanzi al Tribunale di [omissis] il suddetto teneva un comportamento scorretto, nelle chat whatsapp aperta a tutti i magistrati degli Uffici giudiziari, nei confronti dei componenti del collegio penale, commentando con toni negativi, sarcastici e irridenti il loro operato; il giudice, nel corso della trattazione del processo penale n. [omissis] teneva altresì comportamento scorretto nei confronti del Procuratore della Repubblica e del P.M. d’udienza, a seguito di un malfunzionamento del sistema informatico che impediva di acquisire informazioni sulla persona dell’indagato; censurava le valutazioni e l’operato professionale del collega d’ufficio dott. [omissis] e del presidente del Tribunale di [omissis] denigrandone l’operato in chat pubblica. Il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. b, c ed e, con il terzo motivo, lamentava l’inutilizzabilità dei messaggi whatsapp acquisiti dalla Sezione disciplinare. Le Sezioni Unite hanno ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando il principio secondo il cui i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p., e, come tali, possono essere legittimamente acquisiti mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p.. La sentenza promuove il bilanciamento tra l’utilizzabilità delle chat whatsapp come prova e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, ex art. 15 della Costituzione.

  • L'art. 590 c.p. punisce le lesioni personali colpose, cioè le lesioni cagionate ad altri non intenzionalmente ma per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole cautelari: si parla di lesione colposa proprio perché l'evento non è voluto. L'articolo 590 del codice penale (spesso cercato come art 590 cp, 590 cp o cp 590) è una delle norme più applicate nella pratica: riguarda incidenti domestici e sportivi, infortuni sul lavoro, errori sanitari, sinistri stradali con lesioni lievi e molte altre situazioni della vita quotidiana. In questo articolo analizziamo il reato di lesioni colpose nel dettaglio: il testo dell'art 590 codice penale, la differenza tra lesione lieve, lesioni gravi colpose e lesioni colpose gravissime, la pena, la procedibilità a querela, la competenza del giudice di pace e la prescrizione. Vediamo poi il rapporto con le norme speciali, l'art. 590-bis sulle lesioni stradali e l'art. 590-sexies sulla responsabilità sanitaria, e il tema del nesso causale. Proprio sul nesso causale si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 45404, che commentiamo in fondo all'articolo: il comportamento imprudente della vittima esclude la responsabilità del conducente solo se introduce un rischio nuovo e autonomo. Contributo a cura dello Studio Avv. Carlo Zaccagnini. Le lesioni personali colpose in sintesi Norma: 590 c.p., tra i delitti contro la persona. Condotta: cagionare ad altri una lesione personale per colpa, generica o specifica. Gravità: lieve, grave o gravissima secondo i criteri dell'art. 583 c.p. Procedibilità: a querela, salvo lesioni gravi o gravissime da violazione delle norme antinfortunistiche o da malattia professionale. Competenza: di regola giudice di pace, con eccezioni per infortuni sul lavoro e colpa professionale. Norme speciali: 590-bis per le lesioni stradali gravi o gravissime; art. 590-sexies per l'ambito sanitario. Nesso causale: la condotta imprudente della vittima lo interrompe solo se crea un rischio

  • Ottenuto dall'ospedale mezzo milione di euro per un errore medico durante il parto, la coppia era stata convinta ad affidare i soldi al marito broker della legale. Mai restituiti. Nell’atto con cui il giudice ha rigettato la richiesta di sequestro si legge che dalle indagini della Finanza emerge che, nel corso di un’ispezione antiriciclaggio effettuata nel 2016 presso la sede della società, «erano state acquisite 7 scritture private di prestito di denaro tra privati», apparentemente a firma delle persone offese, ma da loro disconosciute. Nel frattempo, il broker, accusato di peculato e riciclaggio in un altro procedimento, si è trasferito a Dubai. E l’inchiesta sui soldi spariti resta in una fase di stallo. Nei giorni scorsi, l’avvocato Carlo Zaccagnini, che difende le persone offese, ha inviato per la seconda volta alla Procura un’istanza per sollecitare la fissazione dell’udienza preliminare, dopo la chiusura delle indagini avvenuta ormai più di due anni fa. Il legale ha detto di essere «certo che la magistratura capitolina non mancherà, anche in questa occasione, di ricondurre a giustizia condotte biasimevoli». da Messaggero 31.01.25

  • Con ordinanza del 21 novembre 2022 il Tribunale di Lecce sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 411 co. 1-bis c.p.p., relativa alla mancata previsione di un obbligo di avviso dell’indagato e della persona offesa in caso di richiesta di archiviazione per prescrizione, analogamente per quanto previsto per l’archiviazione per particolare tenuità del fatto. Nel caso de quo l’indagato era un magistrato (hinc, “l’Indagato”) sottoposto a indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Lecce in seguito a dichiarazioni rese da un imprenditore, che lo accusava di aver percepito denaro in cambio di risoluzione in termini favorevoli di una serie di controversie che l’imprenditore stesso aveva con l’Agenzia delle Entrate. L’Indagato prendeva contezza di tali dichiarazioni tramite mezzi stampa. Per tale motivo decideva di querelare l’imprenditore per calunnia. Il 28 settembre 2021 il P.M. procedente nei confronti dell’Indagato richiedeva al Gip del Tribunale di Lecce l’archiviazione del relativo procedimento penale per prescrizione, in quanto parte delle accuse facevano riferimento a fatti risalenti agli anni 2010 e 2011. Conformemente alla disciplina processuale vigente, né la richiesta di archiviazione, né il successivo decreto di archiviazione vengono comunicati all’indagato. Il 27 ottobre 2021, veniva notificato l’avviso della richiesta di archiviazione all’indagato, in quanto quest’ultimo era persona offesa nel parallelo procedimento per calunnia nei confronti dell’imprenditore che lo aveva accusato di corruzione in atti giudiziari. L’Indagato formulava al P.M. e al Gip dichiarazione di rinuncia alla prescrizione per tutti reati ipotizzati, al fine di difendersi nel merito, in quanto l’archiviazione per prescrizione rappresentava una lesione della propria reputazione professionale. Il 2 novembre 2021, il P.M comunicava all’Indagato il non luogo a provvedere sulla sua istanza, dal momento che ormai il Gip aveva disposto l’archiviazione. L’Indagato proponeva reclamo al Tribunale, ai sensi dell’art. 410 bis c.p.p., avverso il decreto di archiviazione emesso nei propri confronti, asserendone la

  • La Cassazione, Sez. V, con sentenza n. 19282 del 2026, ha affrontato il tema della responsabilità penale del revisore legale nei reati di bancarotta, richiamando un principio di particolare rilievo sistematico: il professionista estraneo all'impresa non risponde di bancarotta per il sol fatto di non avere impedito la commissione del reato. La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento esegetico che delimita rigorosamente l'area della responsabilità concorsuale di soggetti esterni alla società, evitando indebite estensioni fondate su mere omissioni o sul ricoprire posizioni di garanzia. Il caso sottoposto alla Suprema Corte si soffermava, in particolare, sulla posizione di un revisore coinvolto in una vicenda di dissesto societario, chiamato a rispondere di plurimi episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La imputazione assumeva che il professionista non avesse impedito operazioni distrattive poste in essere dagli amministratori della fallita. La motivazione della sentenza ha anzitutto ribadito come il revisore, pur svolgendo funzione di controllo e verifica contabile, non disponga di autonomi poteri impeditivi assimilabili a quelli degli organi gestori della società; circostanza che assume rilievo decisivo ai fini della configurabilità del concorso nel reato. L'esistenza di un dovere di controllo, infatti, non implica necessariamente la sussistenza di una posizione di garanzia tale da fondare responsabilità omissiva impropria ex art. 40, comma 2, c.p.: per il revisore manca quel potere di intervento diretto sulla gestione societaria che ne costituisce necessario presupposto. In altre parole, il revisore legale non può essere chiamato a rispondere dei reati fallimentari commessi dagli amministratori per il sol fatto di non essersi avveduto del loro operato o di non averli tempestivamente denunciati, occorrendo invece la prova di un contributo concreto, consapevole e causalmente efficiente alla realizzazione del fatto criminoso. Nei reati di bancarotta il soggetto attivo tipico è rappresentato dall'imprenditore, dall'amministratore, dal direttore generale, dal sindaco liquidatore o da altri soggetti qualificati espressamente individuati dalla legge. Il revisore, in

  • I reati contro il patrimonio trovano collocazione sistematica nel Titolo XIII del Libro II del codice penale, dagli articoli 624 a 649 bis. Il Codice li distingue, sul piano sistematico, tra delitti commessi mediante violenza o minaccia alle cose o alle persone e delitti commessi con cooperazione artificiosa della vittima. Questi reati vengono spesso riuniti sotto un’unica espressione. In realtà, pur condividendo il bene giuridico tutelato, si fondano su condotte, elementi soggettivi e regole processuali molto diversi tra loro. Siccome un'accusa per un reato contro il patrimonio cambia in poche ore la vita di chi la riceve, capire subito di cosa si tratta, quali sono i rischi concreti e come muoversi rappresenta il primo passo per costruire una difesa efficace. Per comprenderle meglio, analizziamo queste differenze. In questa guida, frutto dell’esperienza maturata dallo studio negli anni, ripercorreremo le principali fattispecie, la loro collocazione nel codice penale, il quadro sanzionatorio e le strategie difensive applicabili. Cosa si intende per patrimonio nel diritto penale La definizione penalistica di patrimonio è autonoma rispetto a quella civilistica : il patrimonio non è inteso come insieme di beni materiali di proprietà di un soggetto, ma come la totalità dei rapporti giuridici ed economici che fanno capo a una persona (fisica o giuridica), preordinati al soddisfacimento dei suoi bisogni e allo sviluppo della sua personalità. Sotto il profilo del bene giuridico tutelato, l'oggetto della tutela penale comprende: diritto di proprietà; possesso e la detenzione di fatto di un bene, mobile o immobile, materiale o immateriale; diritti reali di godimento o di garanzia; diritti di credito e aspettative economiche giuridicamente protette; Molti di questi illeciti (ad esempio, la rapina) presentano natura plurioffensiva : la condotta criminosa non aggredisce soltanto la sfera patrimoniale della vittima, ma lede contestualmente altri beni di rango primario, quali l'incolumità fisica, la libertà personale o l'intangibilità psicologica

  • Lo studio assiste imprenditori, manager e amministratori attinti da procedimenti penali per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale : l’attività difensiva si estende dalla consulenza preventiva alla difesa tecnica in sede giudiziale, garantendo tutela mirata ad personam, basata sul caso concreto. Cos'è la bancarotta fraudolenta La bancarotta fraudolenta è la principale fattispecie incriminatrice del diritto penale concorsuale : disciplinata dagli artt. 322 e ss., del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs.vo n. 14 del 2019, breviter, CCII), ove sono state trasfuse le figure di reati concorsuali, originariamente disciplinate dalla Legge Fallimentare (artt. 216 e ss., R.D. 267/1942, ora art. 322 e ss. C.C.I.I.). Sul piano del bene giuridico tutelato, il delitto di bancarotta fraudolenta tutela la garanzia patrimoniale dei creditori, la trasparenza della vita economica dell'impresa e il corretto svolgimento della procedura concorsuale. Per questa ragione, la materia si articola tradizionalmente in più sottocategorie: bancarotta fraudolenta patrimoniale, ravvisabile qualora vengano distratti, occultati, dissimulati, distrutti o dissipati beni di proprietà della società fallita o di cui quest’ultima abbia la disponibilità; bancarotta fraudolenta documentale, ravvisabile nel caso in cui siano sottratti, distrutti o falsificati libri e scritture contabili, ovvero tenuti in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari societari; bancarotta preferenziale sussistente laddove l'imprenditore, a danno della massa dei creditori, ne favorisca alcuni violando il principio della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c.; bancarotta impropria ex art. 329 C.C.I.I., che (i) estende l’area dei soggetti attivi dei delitti di bancarotta agli amministratori di società, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori (ii) contempla le ipotesi in cui il dissesto sia cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose. La natura della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale La sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale (fallimento) costituisce presupposto per la contestazione delle fattispecie di bancarotta. Attorno alla sua natura giuridica si è sviluppato

  • I reati informatici, noti anche come cybercrime, sono stati riformati a seguito della legge 23 dicembre 1993, n. 547 e di successivi interventi legislativi volti a dare attuazione alle direttive europee in materia. A differenza dei reati tradizionali contro il patrimonio, i cybercrime aggrediscono non solo la sfera patrimoniale del soggetto passivo, ma anche l'integrità dei sistemi informatici, la riservatezza dei dati e la segretezza delle comunicazioni telematiche. La rapidità con cui si evolvono le minacce informatiche e la complessità tecnica delle indagini richiedono una comprensione immediata delle fattispecie di reato, dei rischi sanzionatori e delle migliori strategie difensive. In questa guida, lo Studio Zaccagnini offre una panoramica dei principali reati informatici, del loro inquadramento giuridico, del rapporto con la normativa sulla protezione dei dati (GDPR) e delle strategie di tutela applicabili. Cosa si intende per reato informatico Nell'ordinamento penale, il reato informatico non si limita a punire condotte delittuose commesse "tramite" il computer, ma si estende anche ad ipotesi in cui il sistema informatico o telematico, ovvero i dati e i programmi in esso contenuti, costituiscono l'oggetto immediato dell'aggressione o lo strumento utilizzato nella realizzazione dell'illecito. Sotto il profilo del bene giuridico tutelato, l'ordinamento mira a proteggere: L'inviolabilità del domicilio informatico: intesa come lo spazio virtuale in cui si svolge la vita professionale o privata dell'utente. L'integrità e la riservatezza dei dati: intese come protezione da alterazioni, distruzioni o sottrazioni non autorizzate. La libertà e la segretezza delle comunicazioni: estesa alla corrispondenza informatica e telematica, espressamente equiparata a quella tradizionale. Il patrimonio: tutelato contro frodi realizzate mediante manipolazione tecnologica. La distinzione tra reati contro l'integrità e reati di frode Nell’ambito del cybercrime, occorre distinguere due macro-categorie di condotte: 1. Reati a tutela dell'inviolabilità e integrità dei sistemi (Computer Crimes puri) In questo primo gruppo rientrano le condotte che aggrediscono direttamente il sistema o i dati, violando le

  • Con l’espressione medical negligence si indica, in senso ampio, l’errore medico o sanitario che abbia cagionato un danno al paziente. Nel sistema italiano, tuttavia, la materia è più articolata: occorre distinguere tra responsabilità della struttura sanitaria e responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, nonché tra danno alla salute e danno da lesione del diritto all’autodeterminazione. La disciplina di riferimento è oggi fortemente segnata dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), che ha ridefinito il riparto delle responsabilità, gli obblighi assicurativi e l’iter processuale delle controversie in materia sanitaria. Cosa si intende per medical negligence Nel linguaggio giuridico italiano, la nozione di medical negligence ricomprende una pluralità di situazioni, tra cui: errore diagnostico; ritardo diagnostico o terapeutico; scelta terapeutica inadeguata; errore tecnico nell’esecuzione della prestazione sanitaria; omissione di controlli o monitoraggi doverosi; carenze organizzative della struttura; difetto o omissione del consenso informato. Questa distinzione è essenziale, in quanto non ogni esito sfavorevole delle cure implica responsabilità. La prestazione assunta dal medico, infatti, è da intendersi come obbligazione “di condotta”: il sanitario non garantisce un risultato favorevole, ma deve attenersi alle regole dell’arte medica, alle linee guida pertinenti e alle buone pratiche clinico-assistenziali, guardando alla specificità del caso concreto. I principali casi di medical negligence Errore diagnostico L’errore diagnostico ricorre quando il sanitario: non individua una patologia esistente; la individua tardivamente; la confonde con altra patologia; omette gli approfondimenti necessari. In questi casi, il problema giuridico centrale attiene spesso al nesso di causalità: occorre infatti dimostrare che una diagnosi corretta e tempestiva avrebbe evitato il danno o ne avrebbe ridotto le conseguenze lesive, anche solo differendo in maniera apprezzabile l’evento. Errore terapeutico o chirurgico Si parla di errore terapeutico o chirurgico quando la prestazione sanitaria viene eseguita in modo non conforme alle leges artis, alle linee guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali. L’accertamento dell’errore richiede spesso una valutazione tecnico-medica sulla correttezza

  • 1. Che cos’è il D. Lgs.vo 231/2001 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato, applicabile agli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica. La responsabilità dell’ente presuppone la ricorrenza di tre condizioni: la commissione di uno dei reati presupposto previsti dal decreto, la riconducibilità del fatto a un soggetto qualificato ai sensi dell’art. 5 e la sussistenza dell’interesse o del vantaggio dell’ente, criteri tra loro alternativi secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza. Ai sensi dell’art. 5 del decreto, l’ente risponde dei reati commessi nel proprio interesse o vantaggio da soggetti apicali o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, mentre la responsabilità è esclusa qualora l’autore abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Sebbene, formalmente qualificata come amministrativa, tale responsabilità presenta evidenti connotati penalistici. L’accertamento è infatti demandato al giudice penale nell’ambito del procedimento relativo al reato presupposto e si accompagna a un articolato sistema sanzionatorio. Da tale impostazione discende la nozione di “colpa di organizzazione”, secondo cui l’ente risponde non perché sostituisce l’autore materiale del reato, ma perché quest’ultimo è stato reso possibile o agevolato dall’inadeguatezza del proprio assetto organizzativo. In questa prospettiva, il reato costituisce la manifestazione di una disfunzione organizzativa che l’ente avrebbe dovuto prevenire. Il decreto distingue, inoltre, tra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da soggetti sottoposti. Nel primo caso, l’ente può andare esente da responsabilità dimostrando di avere adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo, di avere affidato la vigilanza a un organismo autonomo e che il reato sia stato commesso mediante fraudolenta elusione del modello (art. 6). Nel secondo caso, la responsabilità sorge qualora il reato sia stato reso possibile dall’inosservanza degli

  • I delitti contro l'onore trovano collocazione sistematica nel Titolo XII del Libro II del codice penale. Il bene giuridico protetto da queste norme è duplice: l'onore in senso stretto, inteso come il complesso delle qualità morali, intellettuali e fisiche che ogni individuo riconosce a sé stesso e per le quali pretende il rispetto altrui; la reputazione, intesa come il riflesso esterno di tale valore, ovverosia il patrimonio di stima, di fiducia e di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera. La distinzione tra i due profili non è meramente accademica: essa assume rilievo pratico nella tipizzazione delle condotte illecite e, come si vedrà, nel tracciare il confine, oggi in parte superato dalla depenalizzazione, tra le fattispecie di ingiuria e di diffamazione. L'evoluzione normativa: dal sistema binario alla sola diffamazione Il sistema codicistico originario prevedeva due distinte fattispecie incriminatrici a tutela dell'onore: 1. l'ingiuria (art. 594 c.p.), che puniva l'offesa all'onore o al decoro di una persona presente; 2. la diffamazione (art. 595 c.p.), che puniva l'offesa alla reputazione di un soggetto comunicata con più persone, in sua assenza. Con il D.lgs.Vo 15 gennaio 2016, n. 7, il legislatore ha abrogato l'art. 594 c.p. e ha depenalizzato la condotta di ingiuria, trasformandola in illecito civile punito con sanzione pecuniaria. Il sistema della tutela penale dell'onore si è così ridotto alla sola diffamazione, attorno alla quale si è concentrata tutta l'elaborazione giurisprudenziale successiva. Breve cenno all'ingiuria Sebbene non più reato, l'ingiuria mantiene rilevanza quale parametro normativo di riferimento per delimitare i confini della diffamazione. La condotta di chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, fisicamente o virtualmente, mediante i moderni strumenti di telecomunicazione, integra oggi un illecito civile. La distinzione tra presenza reale e presenza virtuale è stata oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale: la Cassazione ha chiarito che

  • Il ruolo della Procura Europea (EPPO) nei reati tributari L'istituzione dell'European Public Prosecutor's Office (EPPO), avvenuta tramite il Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, ha ridefinito l'assetto delle indagini penali per le frodi fiscali di rilevanza transnazionale. La Procura Europea è un organo indipendente dell'Unione Europea competente a individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori e i complici dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (i cosiddetti "reati PIF" previsti dalla Direttiva UE 2017/1371). Il sistema penale tributario: caratteri generali Il diritto penale tributario italiano, riformato radicalmente dal D.lgs. Vo n. 74/2000, risponde al principio della specialità della materia. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il sistema sanzionatorio in materia fiscale si caratterizza come un sistema chiuso e autosufficiente, volto a esaurire l'intera pretesa punitiva dello Stato in relazione alle condotte lesive dell'interesse erariale.. Il D.lgs.vo n. 74/2000 ha segnato inoltre l'abbandono del vecchio modello del "reato prodromico", in cui venivano puniti i comportamenti preparatori, per concentrare la rilevanza penale sul momento della dichiarazione annuale, quale atto che realizza la lesione effettiva o il pericolo concreto per l'Erario. Coerentemente, l'art. 6 del medesimo decreto esclude la punibilità a titolo di tentativo per i delitti di dichiarazione fraudolenta e infedele (artt. 2, 3 e 4). I reati dichiarativi 1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D.lgs.vo n. 74/2000) È considerata la fattispecie di maggior disvalore nel sistema penale tributario. Punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicando in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi. Struttura bifasica: il delitto richiede una condotta preparatoria (la registrazione in contabilità o la detenzione a fini di prova delle fatture false) e una

  • Il sistema delle misure di prevenzione disciplinato dal D.Lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 costituisce uno dei principali strumenti con cui l’ordinamento italiano contrasta l’accumulazione e la conservazione di patrimoni di origine illecita. All’interno di questo impianto, un ruolo centrale è svolto dalle misure patrimoniali, e in particolare dal sequestro e dalla confisca di prevenzione, che consentono di incidere su beni, aziende, partecipazioni, disponibilità finanziarie e altri cespiti riconducibili a soggetti ritenuti socialmente pericolosi, quando ne emerga l’ingiustificata provenienza o il collegamento con attività illecite. Il tratto distintivo del modello delineato dal D.Lgs.vo 159/2011 è che la tutela dell’ordine economico e della legalità patrimoniale non passa soltanto attraverso la repressione penale del fatto di reato, ma anche mediante un’azione preventiva e ripristinatoria capace di sottrarre stabilmente al circuito economico ricchezze che l’ordinamento presume illegittimamente accumulate. La Corte costituzionale ha chiarito, con la sentenza n. 24/2019, che la confisca di prevenzione non ha natura sostanzialmente penale o sanzionatoria, ma funzione preventiva e recuperatoria. Nello stesso senso si è consolidata la lettura della giurisprudenza di legittimità, valorizzata, tra le altre, da Cass. pen., Sez. I, sent. n. 17039/2026, che sottolinea la funzione essenzialmente recuperatoria della misura patrimoniale. 1. La base normativa e la nozione di pericolosità sociale nel D.Lgs. 159/2011 Il riferimento normativo primario è il D.Lgs.vo 159/2011. Nel sistema di prevenzione, la pericolosità sociale non si modella sulle categorie generali del diritto penale ordinario, ma costituisce un presupposto autonomo, tipizzato e disciplinato direttamente dalle norme del Codice Antimafia. La fisionomia della pericolosità sociale di prevenzione La pericolosità sociale si desume da elementi di fatto e indizi che collocano il soggetto proposto in una delle categorie tassativamente previste dalla legge di prevenzione. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che l'applicazione delle misure di prevenzione richiede un rigoroso accertamento giurisdizionale che si articola in due direzioni:

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