Studio Legale Carlo Zaccagnini - Roma e Milano
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  • La poca sicurezza informatica delle piccole o medie aziende aumenta esponenzialmente il rischio di intrusioni esterne, mettendo a repentaglio la vita ed il budget dell’impresa.

  • L’Avv. Carlo Zaccagnini nel corso dell’evento “Corso di specializzazione per amministratori giudiziari” è intervenuto sul tema: “L’aggressione dei patrimoni illeciti nel panorama internazionale”.

  • Cosa è il riciclaggio? Come noto il riciclaggio punisce “Fuori dai casi di concorso nel reato chiunque sostituisce trasferisce denaro beni oltre utilità provenienti da delitto […], ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa è punito […]”. (Riciclaggio. art. 648 bis c.p.) Cosa è l’autoriciclaggio 648 ter.1 c.p.? La fattispecie di autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter 1 c.p. in Italia è stata introdotta dalla L. n. 186/2014 che risponde alla necessità di eliminare il cosiddetto “privilegio dell’autoriciclatore”, grazie al quale l’attività di riciclaggio dei beni realizzata dall’autore del reato presupposto restava al di fuori della sfera di prensione punitiva del delitto di money laundering, ex art. 648 bis c.p., in ragione della operatività della clausola di riserva contenuta nel primo comma della ridetta norma incriminatrice : “Fuori dai casi di concorso nel reato […]”. Tale clausola determinava l’inapplicabilità della norma incriminatrice sul riciclaggio in capo a coloro i quali avessero commesso o concorso a commettere il delitto da cui provenivano i beni riciclati. Tale clausola di salvaguardia – ossequiosa del principio del favor rei – era ispirata alla tutela del principio del ne bis in idem sostanziale: ovverosia scongiurava una doppia punizione per il medesimo fatto illecito (l’aver perpetrato il delitto presupposto da quale i fondi illeciti erano derivati – rapina, estorsione, sequestro di persona, per esempio – e l’aver utilizzato e/o goduto del profitto del reato). L’introduzione del delitto di autoriciclaggio dunque, elimina tale stato garantistico nei confronti dell’autore dell’illecito iniziale (reato presupposto) e incrimina le condotte che altrimenti – nella visione precedente al 2014, sarebbero state considerate un mero post factum non punibile (VASSALLI) . Tuttavia dalla formulazione della norma si evince come il Legislatore abbia voluto ricomprendere nell’alveo di punibilità del delitto di autoriciclaggio unicamente le condotte dotate di

  • La confisca diretta (art. 240 c.p.) costituisce una misura di sicurezza patrimoniale avente ad oggetto il prodotto, il prezzo, il profitto del reato, ovvero la res destinata alla commissione del reato.

  • L’inserimento del reato associativo tra i reati presupposto del catalogo 231 determina criticità di tenuta e compatibilità con il principio di legalità (in particolare principio di tassatività dei reati presupposto).

  • Il Tribunale di Salerno, Ufficio GIP, con decreto del 2 aprile 2020, ha disposto il sequestro preventivo di 236 mascherine di protezione, offerte in vendita ad un prezzo pari al triplo ovvero al quadruplo del prezzo di acquisto praticato dai fornitori, ritenendo astrattamente configurabile il delitto di “Manovre speculative su merci” di cui all’art. 501 bis c.p. che prevede “Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.” ; inoltre, è prevista dal terzo comma in caso di condanna la pena accessoria “l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità e la pubblicazione della sentenza.” La Guardia di Finanza, in occasione di un controllo aveva rinvenuto 78 mascherine FFP1, con valvola, poste in vendita ad Euro 10,00 ciascuna, e 179 mascherine modello 9310+GEN3, prive di valvola, poste in vendita ad Euro 5,00 ciascuna; veniva quindi disposto il sequestro dal Pubblico Ministero e richiesta la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari ai fini dell’emissione del decreto di sequestro ex art. 321 c.p.p., contestando il reato di cui all’art. 501 bis c.p. nei confronti dell’amministratore della società oggetto di verifica. Il G.I.P. rilevava che le mascherine di protezione, considerata l’eccezionale e grave emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19, “sono divenute «beni di prima necessità» sia in ambito privato, sia nello svolgimento della vita lavorativa, secondo le prescrizioni delle Autorità sanitarie nazionali ed internazionali (OMS) ”;inoltre, il Giudice osservava che avendo apportato un ricarico sul prezzo “enormemente

  • Falsità nelle autocertificazioni Covid-19 1.Il Governo ha introdotto restrizioni allo spostamento dei cittadini italiani nel territorio (misure di contenimento, hinc le Misure), nel tentativo di limitare la diffusione del contagio noto da Covid-19. Le norme hanno compresso (sovente soppresso) molti dei diritti e libertà previste in Costituzione; tra queste, quella personale (art. 13 Cost.), di circolazione (art. 16 Cost.), di riunione (art. 17 Cost.) e di intrapresa economica (art. 41 Cost.) dei consociati. Le Misure limitano sortite dal proprio domicilio (art. 16 Cost.) solo ove “motivat[e] da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” (art. 1, comma 1, lett. a, del DPCM 8 marzo 2020); quelle da un comune ad un altro possono poi oggi avvenire solo per “motivi di salute, motivi di lavoro ovvero di assoluta urgenza” (art. 1, comma 1, lett. b, DPCM 22 marzo 2020).   Si chiede al civis che muova dalla propria abitazione – o che sia controllato successivamente fuori dalla stessa – di compilare autodichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, ove indicherà : a. le proprie generalità ;  b. il fatto di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio; c. il fatto di non essere sottoposto alla misura della quarantena; d. di non essere risultato positivo al virus COVID-19; e. di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento ; f. infine dovrà dichiarare di essere “consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p. “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) ”. L’ultima dichiarazione (lett f.) non merita speculazione; petitio principii : costituisce la pretesa di equiparare le dichiarazioni contenute nell’autodichiarazione al delitto di falso evocato: entro quali limiti valida, si dirà

  • Nel nostro ordinamento giuridico le pene si distinguono in principali ed accessorie. Le prime sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p. ; le seconde conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali della stessa, ai sensi dell’art. 20 c.p., ovvero trovano applicazione a seguito del giudizio discrezionale del giudice

  • Nel nostro ordinamento giuridico le pene si distinguono in principali ed accessorie. Le prime sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p. ; le seconde conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali della stessa, ai sensi dell’art. 20 c.p., ovvero trovano applicazione a seguito del giudizio discrezionale del giudice

  • Nel nostro ordinamento giuridico le pene si distinguono in principali ed accessorie. Le prime sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p. ; le seconde conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali della stessa, ai sensi dell’art. 20 c.p., ovvero trovano applicazione a seguito del giudizio discrezionale del giudice

  • Nel nostro ordinamento giuridico le pene si distinguono in principali ed accessorie. Le prime sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p. ; le seconde conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali della stessa, ai sensi dell’art. 20 c.p., ovvero trovano applicazione a seguito del giudizio discrezionale del giudice