Il Tribunale di Salerno, Ufficio GIP, con decreto del 2 aprile 2020, ha disposto il sequestro preventivo di 236 mascherine di protezione, offerte in vendita ad un prezzo pari al triplo ovvero al quadruplo del prezzo di acquisto praticato dai fornitori, ritenendo astrattamente configurabile il delitto di “Manovre speculative su merci” di cui all’art. 501 bis c.p. che prevede “Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.” ; inoltre, è prevista dal terzo comma in caso di condanna la pena accessoria “l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità e la pubblicazione della sentenza.”
La Guardia di Finanza, in occasione di un controllo aveva rinvenuto 78 mascherine FFP1, con valvola, poste in vendita ad Euro 10,00 ciascuna, e 179 mascherine modello 9310+GEN3, prive di valvola, poste in vendita ad Euro 5,00 ciascuna; veniva quindi disposto il sequestro dal Pubblico Ministero e richiesta la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari ai fini dell’emissione del decreto di sequestro ex art. 321 c.p.p., contestando il reato di cui all’art. 501 bis c.p. nei confronti dell’amministratore della società oggetto di verifica.
Il G.I.P. rilevava che le mascherine di protezione, considerata l’eccezionale e grave emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19, “sono divenute «beni di prima necessità» sia in ambito privato, sia nello svolgimento della vita lavorativa, secondo le prescrizioni delle Autorità sanitarie nazionali ed internazionali (OMS) ”;inoltre, il Giudice osservava che avendo apportato un ricarico sul prezzo “enormemente superiore ai rapporti di proporzione tipici delle ordinarie dinamiche di mercato”  ed approfittando di una particolare contingenza del mercato, era configurata una “evidente manovra speculativa”.
L’art. 501 bis c.p. richiede, tuttavia, che le condotte siano poste in essere “in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno” . Sebbene sia dibattuta in dottrina la qualificazione del delitto di manovre speculative su merci, il Tribunale di Salernol’ha ritenuto riconducibile ai reati di pericolo astratto; quindi, “il giudizio di pericolosità sull’attitudine della condotta a provocare i fenomeni di rarefazione e rincaro deve formularsi ex ante” :  “la condotta del singolo rivenditore, nel contesto di straordinaria emergenza in cui si inserisce, può influenzare i comportamenti degli altri operatori del settore; ed invero, a fronte di una enorme domanda nazionale ed internazionale di mascherine protettive, anche la singola speculazione è oggi in grado di produrre un rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque, diffuso”.
In sintesi, l’offerta in vendita da parte di esercenti attività produttiva o commerciale a prezzi irragionevolmente rincarati dei dispositivi di protezione individuale – considerati quali beni di prima necessità –  rientra nell’alveo incriminatorio dell’art. 501 bis c.p.
In sintesi, si può osservare che il decreto in commento stabilisce che i dispositivi di protezione individuale, quali per l’appunto le mascherine protettive, alla luce dell’emergenza sanitaria da COVID-19, rientrano oramai a pieno titolo nella nozione di prodotti di prima necessità, la cui commercializzazione a prezzi rincarati oltre ogni ragionevolezza integra il reato di manovre speculative su merci, punibile a norma dell’art. 501 bis c.p.