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Cass. Pen., Sez. VI, Sent. 28 gennaio 2025, n. 8927 – Legittimità costituzionale art. 411 co. 1-bis c.p.p

Con ordinanza del 21 novembre 2022 il Tribunale di Lecce sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 411 co. 1-bis c.p.p., relativa alla mancata previsione di un obbligo di avviso dell’indagato e della persona offesa in caso di richiesta di archiviazione per prescrizione, analogamente per quanto previsto per l’archiviazione per particolare tenuità del fatto. Nel caso de quo l’indagato era un magistrato (hinc, “l’Indagato”) sottoposto a indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Lecce in seguito a dichiarazioni rese da un imprenditore, che lo accusava di aver percepito denaro in cambio di risoluzione in termini favorevoli di una serie di controversie che l’imprenditore stesso aveva con l’Agenzia delle Entrate.
L’Indagato prendeva contezza di tali dichiarazioni tramite mezzi stampa. Per tale motivo decideva di querelare l’imprenditore per calunnia. Il 28 settembre 2021 il P.M. procedente nei confronti dell’Indagato richiedeva al Gip del Tribunale di Lecce l’archiviazione del relativo procedimento penale per prescrizione, in quanto parte delle accuse facevano riferimento a fatti risalenti agli anni 2010 e 2011. Conformemente alla disciplina processuale vigente, né la richiesta di archiviazione, né il successivo decreto di archiviazione vengono comunicati all’indagato. Il 27 ottobre 2021, veniva notificato l’avviso della richiesta di archiviazione all’indagato, in quanto quest’ultimo era persona offesa nel parallelo procedimento per calunnia nei confronti dell’imprenditore che lo aveva accusato di corruzione in atti giudiziari.
L’Indagato formulava al P.M. e al Gip dichiarazione di rinuncia alla prescrizione per tutti reati ipotizzati, al fine di difendersi nel merito, in quanto l’archiviazione per prescrizione rappresentava una lesione della propria reputazione professionale. Il 2 novembre 2021, il P.M comunicava all’Indagato il non luogo a provvedere sulla sua istanza, dal momento che ormai il Gip aveva disposto l’archiviazione. L’Indagato proponeva reclamo al Tribunale, ai sensi dell’art. 410 bis c.p.p., avverso il decreto di archiviazione emesso nei propri confronti, asserendone la violazione del principio del contradditorio. Il reclamante si doleva di non essere stato posto nelle condizioni di poter rinunciare alla prescrizione, motivando come tale pregiudizio fosse lesivo del diritto alla difesa sancito dall’art. 24 Cost., in combinato con la presunzione di innocenza ex art. 27 della medesima Carta costituzionale e l’art. 6 par. 2 CEDU.
La questione era rimessa alla Corte costituzionale. Il Giudice delle leggi con sentenza n. 41 del 2024 respingeva la questione stabilendo che il diritto di rinunciare alla prescrizione persiste solo in capo all’imputato. Tuttavia, muoveva critica contro le archiviazioni contenenti giudizi di colpevolezza. La Corte costituzionale argomentava come nel caso a quo, la richiesta di archiviazione avesse indugiato in apprezzamenti sulla fondatezza della noticia criminis. Tali decreti o richieste di archiviazione risultano lesivi dei diritti fondamentali della persona e devono essere rimossi attraverso appropriati rimedi processuali.
La Corte di Cassazione, in ossequio a quanto espresso dalla Corte costituzionale, accoglieva il ricorso, riconoscendo la mancata neutralità del decreto di archiviazione impugnato. Gli Ermellini, dunque, annullavano tale decreto rinviando per nuova deliberazione al Tribunale di Lecce in diversa composizione.