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Cybercrime in Italia e nel Mondo i numeri della situazione attuale.
La poca sicurezza informatica delle piccole o medie aziende aumenta esponenzialmente il rischio di intrusioni esterne, mettendo a repentaglio la vita ed il budget dell’impresa.
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Corso di specializzazione per amministratori giudiziari
L’Avv. Carlo Zaccagnini nel corso dell’evento “Corso di specializzazione per amministratori giudiziari” è intervenuto sul tema: “L’aggressione dei patrimoni illeciti nel panorama internazionale”.
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Fatture false: commette autoriciclaggio chi le paga con proventi illeciti?
Cosa è il riciclaggio? Come noto il riciclaggio punisce “Fuori dai casi di concorso nel reato chiunque sostituisce trasferisce denaro beni oltre utilità provenienti da delitto […], ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa è punito […]”. (Riciclaggio. art. 648 bis c.p.) Cosa è l’autoriciclaggio 648 ter.1 c.p.? La fattispecie di autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter 1 c.p. in Italia è stata introdotta dalla L. n. 186/2014 che risponde alla necessità di eliminare il cosiddetto “privilegio dell’autoriciclatore”, grazie al quale l’attività di riciclaggio dei beni realizzata dall’autore del reato presupposto restava al di fuori della sfera di prensione punitiva del delitto di money laundering, ex art. 648 bis c.p., in ragione della operatività della clausola di riserva contenuta nel primo comma della ridetta norma incriminatrice : “Fuori dai casi di concorso nel reato […]”. Tale clausola determinava l’inapplicabilità della norma incriminatrice sul riciclaggio in capo a coloro i quali avessero commesso o concorso a commettere il delitto da cui provenivano i beni riciclati. Tale clausola di salvaguardia – ossequiosa del principio del favor rei – era ispirata alla tutela del principio del ne bis in idem sostanziale: ovverosia scongiurava una doppia punizione per il medesimo fatto illecito (l’aver perpetrato il delitto presupposto da quale i fondi illeciti erano derivati – rapina, estorsione, sequestro di persona, per esempio – e l’aver utilizzato e/o goduto del profitto del reato). L’introduzione del delitto di autoriciclaggio dunque, elimina tale stato garantistico nei confronti dell’autore dell’illecito iniziale (reato presupposto) e incrimina le condotte che altrimenti – nella visione precedente al 2014, sarebbero state considerate un mero post factum non punibile (VASSALLI) . Tuttavia dalla formulazione della norma si evince come il Legislatore abbia voluto ricomprendere nell’alveo di punibilità del delitto di autoriciclaggio unicamente le condotte dotate di
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Reati tributari: la confisca diretta e per equivalente.
La confisca diretta (art. 240 c.p.) costituisce una misura di sicurezza patrimoniale avente ad oggetto il prodotto, il prezzo, il profitto del reato, ovvero la res destinata alla commissione del reato.
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Rapporti tra associazione per delinquere e D.lgs.vo 231/2001
L’inserimento del reato associativo tra i reati presupposto del catalogo 231 determina criticità di tenuta e compatibilità con il principio di legalità (in particolare principio di tassatività dei reati presupposto).
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Ordinanza del GIP di Salerno per il sequestro preventivo di 236 mascherine di protezione vendute con manovre speculative
Il Tribunale di Salerno, Ufficio GIP, con decreto del 2 aprile 2020, ha disposto il sequestro preventivo di 236 mascherine di protezione, offerte in vendita ad un prezzo pari al triplo ovvero al quadruplo del prezzo di acquisto praticato dai fornitori, ritenendo astrattamente configurabile il delitto di “Manovre speculative su merci” di cui all’art. 501 bis c.p. che prevede “Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.” ; inoltre, è prevista dal terzo comma in caso di condanna la pena accessoria “l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità e la pubblicazione della sentenza.” La Guardia di Finanza, in occasione di un controllo aveva rinvenuto 78 mascherine FFP1, con valvola, poste in vendita ad Euro 10,00 ciascuna, e 179 mascherine modello 9310+GEN3, prive di valvola, poste in vendita ad Euro 5,00 ciascuna; veniva quindi disposto il sequestro dal Pubblico Ministero e richiesta la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari ai fini dell’emissione del decreto di sequestro ex art. 321 c.p.p., contestando il reato di cui all’art. 501 bis c.p. nei confronti dell’amministratore della società oggetto di verifica. Il G.I.P. rilevava che le mascherine di protezione, considerata l’eccezionale e grave emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19, “sono divenute «beni di prima necessità» sia in ambito privato, sia nello svolgimento della vita lavorativa, secondo le prescrizioni delle Autorità sanitarie nazionali ed internazionali (OMS) ”;inoltre, il Giudice osservava che avendo apportato un ricarico sul prezzo “enormemente
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Falsità nelle autocertificazioni Covid-19
Falsità nelle autocertificazioni Covid-19 1.Il Governo ha introdotto restrizioni allo spostamento dei cittadini italiani nel territorio (misure di contenimento, hinc le Misure), nel tentativo di limitare la diffusione del contagio noto da Covid-19. Le norme hanno compresso (sovente soppresso) molti dei diritti e libertà previste in Costituzione; tra queste, quella personale (art. 13 Cost.), di circolazione (art. 16 Cost.), di riunione (art. 17 Cost.) e di intrapresa economica (art. 41 Cost.) dei consociati. Le Misure limitano sortite dal proprio domicilio (art. 16 Cost.) solo ove “motivat[e] da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” (art. 1, comma 1, lett. a, del DPCM 8 marzo 2020); quelle da un comune ad un altro possono poi oggi avvenire solo per “motivi di salute, motivi di lavoro ovvero di assoluta urgenza” (art. 1, comma 1, lett. b, DPCM 22 marzo 2020). Si chiede al civis che muova dalla propria abitazione – o che sia controllato successivamente fuori dalla stessa – di compilare autodichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, ove indicherà : a. le proprie generalità ; b. il fatto di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio; c. il fatto di non essere sottoposto alla misura della quarantena; d. di non essere risultato positivo al virus COVID-19; e. di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento ; f. infine dovrà dichiarare di essere “consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p. “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) ”. L’ultima dichiarazione (lett f.) non merita speculazione; petitio principii : costituisce la pretesa di equiparare le dichiarazioni contenute nell’autodichiarazione al delitto di falso evocato: entro quali limiti valida, si dirà
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Le pene accessorie alla condanna per bancarotta
Nel nostro ordinamento giuridico le pene si distinguono in principali ed accessorie. Le prime sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna ex art. 533 c.p.p. ; le seconde conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali della stessa, ai sensi dell’art. 20 c.p., ovvero trovano applicazione a seguito del giudizio discrezionale del giudice
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Foggia: frode da 52 milioni di euro
Foggia: frode da 52 milioni di euro. Impugnato il sequestro. I giudici del Riesame annullano il provvedimento. L’operazione era stata messa a segno dalla guardia di finanza nelle province di Foggia e Bat. Il decreto di sequestro era stato impugnato sia sotto il profilo motivazionale, che sotto il profilo metodologico trovando il favore dei giudici. l tribunale del riesame di Potenza, accogliendo le istanze presentate dalle difese, ha annullato l’ordinanza cautelare e il contestuale decreto di sequestro, per complessivi 52 milioni di euro, a carico di 20 soggetti (persone fisiche e attività) coinvolte in una vasta operazione della Guardia di Finanza, che ha smascherato una presunta frode milionaria. Il provvedimento, firmato dal giudice Fiorella D’Alessio, è stato notificato ai soggetti e relative società difese e rappresentate dagli avvocati Pio Gaudiano (Giovanni Frisoli, Angela M. Di Bari, Ilario Luigi Petrella, Ennio Fania, Claudio Guerra, Giovanni Nobile, Rossella Trimigno e Doriana Borgia), Alessandro D’Isidoro (- Maxi Food Srl, Pianeta Food srl, Birillo, Frisoli Group srl e Dolciaria group srl), Piergiorgio D’Amato (DM Antichi sapori srl) e Raul Pellegrini (Francesco Maria e Michela De Matteo, difesi unitamente all’avv. Carlo Zaccagnini, Stefano Tullio Conte e Michele Petrella). Foggia: frode da 52 milioni di euro. Impugnato decreto di sequestro dall'avv Carlo Zaccagnini per il cliente sia sotto il profilo motivazionale, che sotto il profilo metodologico trovando il favore dei giudici. Leggi tutto su Foggia Today
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Bancarotta Fraudolenta: rilevanza penale versamenti soci
Cassazione penale, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 41536. Bancarotta Fraudolenta ex art. 216 Legge Fallimentare: rilevanza penalistica dei versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale L’amministratore unico di una società è stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver restituito ai soci, in un momento di conclamata crisi finanziaria, la somma di €34.000, già vincolata a conto futuro aumento di capitale. La Corte ha ravvisato in tale condotta una violazione del vincolo di destinazione, qualificandola come distrazione patrimoniale, con pregiudizio per i creditori e lesione delle garanzie patrimoniali della società. L’imputato ha invocato la disponibilità delle somme in favore dei soci, richiamando delibere pregresse, ma la Corte di Appello ha confermato la sussistenza dell’elemento soggettivo e oggettivo del reato. La Cassazione ha riaffermato principi basilari in materia di tutela del patrimonio sociale e dei diritti dei creditori: i versamenti in conto futuro aumento di capitale costituiscono una riserva patrimoniale vincolata, con specifica destinazione al capitale di rischio della società; come tali, pertanto, possono essere restituiti ai soci solo al verificarsi di presupposti tassativi, quali la mancata deliberazione dell’aumento di capitale o l’accertata impossibilità di procedervi. La restituzione delle somme operata in una fase di crisi della società, senza il rispetto di tali condizioni, è qualificata dalla Corte come distrazione patrimoniale. Rigettando il ricorso, la Corte ha escluso la validità delle giustificazioni addotte dall’imputato, il quale non ha dimostrato né l’insussistenza dello stato di crisi né l’esistenza di una legittima ragione per procedere alle restituzioni. La decisione tutela la certezza dei rapporti patrimoniali e dei diritti della massa creditoria, confermando l’integrazione della fattispecie delittuosa di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
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Rifiuto di atti d’ufficio: concorso nell’omesso deposito di documenti e comunicazioni
Trib. Ordinario di Brescia, Sez. I Penale, Sentenza n. 3178/2024 La sentenza in esame riguarda un procedimento penale a carico di due pubblici ministeri accusati del reato di concorso nel rifiuto di atti d’ufficio ex artt. 110 e 328 c.p. : i due magistrati avrebbero violato l’obbligo di discovery, omettendo di depositare presso le proprie segreterie documenti acquisiti in altro procedimento e che avrebbero potuto influenzare significativamente l’esito del processo in favore delle difese. La Corte ha affrontato due questioni giuridiche fondamentali: dovere di imparzialità del pubblico ministero: in base all’art. 358 c.p.p., il pubblico ministero deve ricercare e acquisire prove sia a carico sia a favore dell’imputato, obbligo che permane in tutte le fasi del procedimento. L’omissione del deposito di prove già acquisite e rilevanti comporta una violazione del principio di imparzialità e un rifiuto ingiustificato di atti d’ufficio ex 328 c.p.; l’impatto delle prove omesse sul diritto di difesa: la mancata produzione di elementi probatori idonei a smentire l’impalco accusatorio ha pregiudicato il diritto alla trasparenza e l’equilibrio del contraddittorio, arrecando pregiudizio alle difese. Il pubblico ministero, pur parte del processo, deve garantire il diritto alla difesa e non può arbitrariamente omettere elementi probatori favorevoli agli imputati, violando il principio del giusto processo ex art. 111 Cost.. La decisione chiarisce poi che il rifiuto di atti d’ufficio è delitto di danno e non di pericolo: non risulta necessario dimostrare un effettivo pregiudizio per le parti, essendo sufficiente che l’omissione sia anche solo potenzialmente idonea a ledere il corretto andamento della giustizia e il diritto al giusto processo. La sentenza rappresenta un richiamo fondamentale per tutti coloro che operano in ambito forense, evidenziando come l’autonomia del pubblico ministero non debba mai degenerare in arbitrio, a scapito dell’equità processuale, dell’uguaglianza delle parti e degli altri principi caratterizzanti l’adversary system.
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Omesso versamento IVA per crisi di liquidità non imputabile al contribuente
Cassazione Penale, Sez. III, 11 novembre 2024, n. 41238 Omesso versamento dell'IVA per crisi di liquidità non imputabile al contribuente Non è possibile condannare il legale rappresentante di una società di capitali per omesso versamento dell'IVA ex art. 10 ter del D.lgs.vo 74/2000 qualora egli dimostri che la mancanza di liquidità sia dipesa dal blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, dalla crisi del mercato delle costruzioni e dal mancato recupero di ingenti crediti verso terzi, e che il soggetto abbia adottato misure per fronteggiare la situazione, come riduzione dei costi di produzione o aumenti di capitale. Tale principio poggia sul nuovo art. 13, comma 3 bis del citato decreto, introdotto dal D.lgs.vo 87/2024, che prevede una causa di non punibilità in presenza di crisi non transitoria di liquidità. Nel caso in esame, l’imputato era condannato per il mancato versamento dell’IVA, nonostante avesse documentato che la crisi finanziaria della società era attribuibile al blocco dei pagamenti della P.A., alla crisi del settore delle costruzioni e al mancato recupero di crediti significativi. La Cassazione accoglieva il ricorso, censurando la sentenza d’appello per non aver adeguatamente considerato: il mancato incasso dell’IVA dovuta all’insolvenza di terzi; la crisi di liquidità causata circostanze straordinarie documentate attraverso il concordato preventivo e il mancato recupero di crediti verso la pubblica amministrazione; il contributo personale del ricorrente per far fronte alla crisi. La sentenza riconosce che la crisi di liquidità possa rilevare solo se adeguatamente documentata e se il soggetto abbia intrapreso tutte le azioni possibili per superarla: principio che riflette il crescente riconoscimento legislativo e giurisprudenziale dell’impatto delle avverse condizioni economiche sulla responsabilità penale in materia tributaria, pur richiedendo tale difesa rigoroso onere probatorio volto a dimostrare l’effettiva inesigibilità dei crediti.
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Responsabilità impresa affidataria nella prevenzione degli infortuni sul lavoro
Commento alla sentenza n. 45405/2024 – Quarta sezione penale della Corte di cassazione. Responsabilità dell’impresa affidataria nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla responsabilità ex artt. 113 e 589 c.p. dell’impresa appaltatrice per l’infortunio occorso al dipendente di impresa esecutrice dei lavori in subappalto. Il Supremo Consesso riconosceva le lacune del Piano Operativo di Sicurezza (hinc, “POS”) dell’impresa subappaltatrice, confermando al contempo la responsabilità della ditta affidataria dei lavori in applicazione del principio per cui “la presenza di più imprese esecutrici non comporta il trasferimento dell’obbligo di sicurezza in capo ad una sola di tali imprese perché ognuna di esse è tenuta a redigere il proprio POS” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 31304 del 19 aprile 2013). La Corte ravvisava culpa in vigilando della ditta appaltatrice: incombeva su quest’ultima obbligo di verifica in ordine alla corretta redazione del POS da parte dell’azienda che eseguiva materialmente i lavori, dal momento che, in caso di subappalto, “tra i compiti della ditta affidataria c’è quello di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle relative disposizioni.” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 10544 del 25 gennaio 2018).
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Rilevanza penale delle acquisizioni fotografiche dei messaggi whatsapp
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 11197/2023: rilevanza penalistica delle acquisizioni fotografiche dei messaggi whatsapp Con sentenza del 28 luglio 2022, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura dichiarava responsabile un giudice, in servizio presso il Tribunale di [omissis], dell’illecito ex artt. 1 e 2, comma primo, lett. d, del d.lgs.vo 23 febbraio 2006 n.109. La Sezione disciplinare del CSM fondava la sua motivazione su tali circostanze: a seguito di decreto che dispone il giudizio nei confronti di [omissis], innanzi al Tribunale di [omissis] il suddetto teneva un comportamento scorretto, nelle chat whatsapp aperta a tutti i magistrati degli Uffici giudiziari, nei confronti dei componenti del collegio penale, commentando con toni negativi, sarcastici e irridenti il loro operato; il giudice, nel corso della trattazione del processo penale n. [omissis] teneva altresì comportamento scorretto nei confronti del Procuratore della Repubblica e del P.M. d’udienza, a seguito di un malfunzionamento del sistema informatico che impediva di acquisire informazioni sulla persona dell’indagato; censurava le valutazioni e l’operato professionale del collega d’ufficio dott. [omissis] e del presidente del Tribunale di [omissis] denigrandone l’operato in chat pubblica. Il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. b, c ed e, con il terzo motivo, lamentava l’inutilizzabilità dei messaggi whatsapp acquisiti dalla Sezione disciplinare. Le Sezioni Unite hanno ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando il principio secondo il cui i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p., e, come tali, possono essere legittimamente acquisiti mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p.. La sentenza promuove il bilanciamento tra l’utilizzabilità delle chat whatsapp come prova e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, ex art. 15 della Costituzione.
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Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 4.12.24, n. 45404 – Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)
Con sentenza del 9 gennaio 2024 il Tribunale di Cosenza confermava la sentenza pronunciata il 4 marzo 2023 dal Giudice di Pace di Spezzano della Sila, con la quale [X] era stato ritenuto responsabile del reato ex art. 590 c.p. ai danni di [Y], all’epoca dei fatti, dodicenne. Il procedimento aveva ad oggetto un sinistro verificatosi il 2 ottobre 2015 in località [A]. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, [X] si trovava alla guida di autovettura BMW, quando percorrendo una Strada Statale, non regolava la velocità in prossimità di una curva sinistrorsa a gomito, perdendo il controllo del veicolo e investendo minore che si trovava in campo adiacente alla corsia percorsa dall’auto. I giudici di merito ritenevano sussistenti a carico dell’imputato i profili di colpa generica e specifica consistenti: nell’essersi messo alla guida senza essere in possesso della patente di circolazione (a causa di mancata revisione); aver affrontato una curva pericolosa ad una velocità inidonea ad assicurare il controllo del veicolo. Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione contro la sentenza, lamentando comportamento eccentrico e imprevedibile del minore, che, correndo randomicamente nel campo finiva per entrare nella traiettoria dell’auto. La difesa inoltre osservava come la persona offesa era sotto la vigilanza del padre, il quale avrebbe dovuto prevenire l’insorgere di situazioni di pericolo non lasciando il figlio a badare al bestiame in un campo adiacente ad una strada statale. La Cassazione dichiarava inammissibili tutti i motivi di ricorso: anche volendo ritenere che il minore si fosse posto inavvertitamente sulla traiettoria del veicolo che usciva fuori strada, non sarebbe stata configurabile una condotta abnorme, imprevedibile, capace di innescare un rischio nuovo e diverso da quello provocato dall’imputato. Era ribadito il principio secondo cui, il comportamento eccentrico e imprevedibile della vittima, esclude il nesso casuale tra condotta ed evento, solo quando è in grado di