MASSIME
Diritto Penale Tributario
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Cass. Pen., Sez. III, 13 marzo 2018, n. 15172
La nuova fattispecie di reato di cui all’ art. 10 ter, d.lgs. n. 74 del 2000 , come modificata dall’ art. 8, d.lgs. n. 158 del 2015 , che ha elevato a Euro 250.000,00 la soglia di punibilità, ha determinato l’abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, e in considerazione dell’abrogazione parziale trovano applicazione gli art. 2, comma secondo, cod. pen. (e non il quarto comma dell’ art. 2, cod. pen. ), e 673, comma primo, cod. proc. pen.
Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2018, n. 6220
In tema di omesso versamento dell’ IVA, il reato omissivo previsto dall’ art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 consiste nel mancato versamento all’erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di “IVA per cassa”, è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate.
Cass. Pen., Sez. III, 9 giugno 2017, n. 39541
Il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all’IVA, esso comprende anche l’inesistenza soggettiva.
Cass. Pen., Sez. III, 15-10-2014, n. 50308 in C.E.D Cass., rv. 261391
La causa di non punibilità prevista dall’art. 13 bis d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif., in l. n. 102 del 2009 (c.d. «scudo fiscale»), applicandosi a tutti i reati fiscali nella cui condotta rilevano i capitali trasferiti o posseduti all’estero e successivamente oggetto di rimpatrio, opera anche per i delitti di dichiarazione fraudolenta o infedele, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di scritture contabili, che abbiano portato al conseguimento, come prezzo o profitto, del denaro o delle altre attività successivamente rimpatriati.
Cass. Pen., Sez. I, 22-01-2013, n. 6336 in C.E.D. Cass., rv. 254532
La presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condannato per determinati reati di cui all’art. 12 sexies l. 7 agosto 1992 n. 356 deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall’attività economica svolta, benché non evidenziate, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi.
Cass. pen., Sez. Un., 29-05-2014, n. 33451 in C.E.D. Cass., rv. 260244
In tema di confisca di prevenzione di cui all’art. 2 ter l. 31 maggio 1965 n. 575 (attualmente art. 24 d.leg. 6 settembre 2011 n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell’interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso.
Cass. Pen., Sez. III, 02-07-2014, n. 53158, rv.261596
Non risponde del reato di omesso versamento di iva, chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell’imposta nel termine previsto dall’art. 10 ter d.leg. n. 74 del 2000, salvo che il p.m. non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all’omissione del versamento (ad esempio, dismettendo artatamente la carica di amministratore della persona giuridica soggetto iva) ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell’art. 110 c.p., all’omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell’imposta dichiarata (fattispecie in cui la corte ha annullato l’ordinanza di conferma di provvedimento di sequestro preventivo per il reato di omesso versamento di iva, evidenziando la necessità di verificare se il comportamento dell’amministratore di fatto di una società dichiarata fallita prima della scadenza dell’obbligo fiscale fosse stato finalizzato alla evasione dell’imposta attraverso una strumentale dichiarazione di fallimento).
Cass. Pen., Sez. III, 05-05-2011, n. 28724 in C.E.D. Cass., rv. 250605
La causa di non punibilità prevista dall’art. 1 d.l. n. 103 del 2009, conv. con modif., in l. n. 141 del 2009 (legge sul c.d. scudo fiscale) si riferisce alle sole condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rimpatrio e si applica esclusivamente ai delitti in materia di dichiarazione, fraudolenta o infedele, al delitto di omessa dichiarazione nonché a quello di occultamento o distruzione di scritture contabili (in motivazione la corte ha precisato che lo «scudo fiscale» non determina un’immunità soggettiva in relazione a reati fiscali nella cui condotta non rilevino affatto i capitali trasferiti e posseduti all’estero, e successivamente oggetto di rimpatrio, sicché non è comunque esclusa la punibilità per delitti diversi, quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, le indebite compensazioni o, come nella fattispecie, l’omesso versamento dell’iva).