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MASSIME

Diritto Penale della Edilizia

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Cass. Pen., Sez. III 4 ottobre 2017 n. 9058
Per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001, è configurabile la responsabilità del progettista e direttore dei lavori, e del costruttore in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività accompagnata da dettagliata relazione a firma del predetto professionista, in quanto l’attestazione del progettista di “conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti” comporta l’esistenza in capo al medesimo di un effettivo e concreto obbligo di vigilanza anche nel corso dell’esecuzione dei lavori, con la logica conseguenza che – se i lavori eseguiti risultano difformi e diversi da quelli autorizzati con d.i.a., e per essi necessitava il permesso di costruire -, responsabile dell’abuso è anche il progettista e direttore dei lavori, in concorso con gli altri autori.


Tribunale Napoli sez. I 26 gennaio 2018 n. 1235
Risponde del reato di cui all’art. 44 d.p.r. 380/2001 colui che, in assenza di un titolo legittimante, occupa un box di proprietà del Comune già edificato abusivamente nel porticato di uno stabile comunale e, in assenza di permesso di costruire, prosegue le opere di realizzazione di tale box mediante apposizione di un cancello in ferro.


Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 2012, n. 478709
Estinzione reato paesaggistico per spontanea rimessione in pristino.

“La disposizione di cui all’art. 181, comma 1 quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004, in base alla quale la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, estingue il reato di cui al comma primo dello stesso art. 181, va interpretata nel senso che la causa estintiva resta preclusa, oltre che dalla condanna, soltanto dalla emissione di un provvedimento amministrativo idoneo ad essere eseguito d’ufficio, non essendo sufficiente ad impedire l’effetto estintivo un mero ordine di ripristino rivolto dalla autorità amministrativa o la indicazione di tempi o modalità esecutive idonee a conseguire il ripristino”.
(fonte “Lexambiente”)


Cass. Pen., Sez. III, 24 gennaio 2012, n. 7613.

Interventi edilizi in zone individuate come S.I.C.

“Integra il reato previsto dall’art. 44, comma primo, lett. b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 l’esecuzione di interventi edilizi in zone individuate come S.I.C. (siti di importanza comunitaria), se non preceduta dalla valutazione di incidenza prevista dall’art. 5, comma ottavo, del D.P.R.. 8 settembre 1997, n. 357 da parte della Regione territorialmente competente. (Nella specie la Corte ha anche escluso la possibilità di applicazione del condono edilizio delle opere realizzate, non essendo queste ultime suscettibili di sanatoria)”.
C.E.D. Cass., Rv. 252106.


Cass. Pen., Sez. III n. 48478 del 24 novembre 2011
Delitto paesaggistico

“La fattispecie di cui all’art. 181, comma 1bis, d.lgs. n. 42/2004 è punita a titolo di dolo generico. Quanto alla coscienza dell’antigiuridicità dell’azione, presupposto della responsabilità penale è la conoscibilità, da parte del soggetto agente, dell’effettivo contenuto precettivo della norma e, secondo la sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale (in relazione alla previsione dell’art. 5 c.p.), va considerata quale limite alla responsabilità personale soltanto l’oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto (c.d. ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale)”.
C.E.D. Cass., Rv. 251635.