Penale Fallimentare
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I fatti di bancarotta assumono rilevanza penale non in quanto tali, ma solo ove l’imprenditore sia dichiarato fallito.
Come viene incardinato un procedimento penale per bancarotta?
L’instaurazione di un processo penale postula la previa presentazione, da parte del curatore fallimentare, di una relazione circostanziata alla Procura della Repubblica sulle:
– cause del fallimento;
– diligenza prestata dall’imprenditore nella gestione dell’impresa;
– eventuale responsabilità di quest’ultimo in ordine allo stato d’insolvenza in cui versa l’impresa.
Se il soggetto giuridico sottoposto a procedura concorsuale sia una società, allora la relazione concernerà gli eventuali profili di responsabilità dei soggetti qualificati diversi dal fallito.
Sarà compito esclusivo della Procura della Repubblica, una volta rilevata la commissione del reato, quello di iscrivere la notitia criminis nell’apposito registro per procedere alla fase delle indagini.
Qual è la natura giuridica della dichiarazione di fallimento?
Nella bancarotta pre-fallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce presupposto del reato.
Nella fattispecie post-fallimentare, invece, essa è considerata dalla letteratura come una condizione obiettiva di punibilità ex art. 44 c.p., dalla giurisprudenza maggioritaria, come un elemento costitutivo della fattispecie.
Da ultimo, tuttavia, la giurisprudenza pare essersi allineata all’esegesi dottrinale, affermando la natura di condizione obiettiva estrinseca di punibilità della declaratoria fallimentare, in ragione della sua estraneità all’offesa del bene giuridico tutelato (Cass. Pen., Sez. V, 22 marzo 2017, n. 13910).
Le fattispecie di bancarotta
Il reato di bancarotta si articola in diverse fattispecie criminose, scandite da alcune fondamentali dicotomie.
1. Bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice
Una prima distinzione si configura tra la fattispecie fraudolenta (art. 216 l. fall.) e quella semplice (art. 217 l. fall.).
Il discrimen tra le due risiede nell’elemento psicologico, che all’art 216 l. fall. assume connotati fraudolenti, che evocano una volontà deliberatamente offensiva; mentre all’art. 217 l. fall., esso si estrinseca per lo più in forma colposa.
2. Bancarotta propria e bancarotta impropria
Una seconda classificazione è prospettabile tra bancarotta propria e impropria, a seconda della qualifica soggettiva che riveste l’autore del reato. Se il fatto è commesso dall’imprenditore dichiarato fallito, integrerà la fattispecie propria.
Di converso, se il fatto è perpetrato da un amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore della società, troverà applicazione la fattispecie impropria (o societaria).
3. Bancarotta pre-fallimentare e post-fallimentare
Infine, si suole distinguere tra bancarotta pre-fallimentare e post-fallimentare, in base a che la condotta punita sia antecedente o susseguente alla declaratoria di fallimento.
4. Bancarotta fraudolenta (Art 216 legge fallimentare)
Le fattispecie fraudolente sono disciplinate dall’art. 216 l. fall., che ne contempla tre ipotesi:
4.1. Bancarotta fraudolenta patrimoniale
La fattispecie fraudolenta patrimoniale si consuma laddove l’imprenditore distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipa, in tutto o in parte, i suoi beni, ovvero esponga in bilancio passività inesistenti al precipuo fine di recare pregiudizio ai creditori.
4.2. Bancarotta documentale
La fattispecie documentale, a mente del quale l’imprenditore sottrae, distrugge o falsifica, in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili, ovvero li tiene in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale o del volume di affari, tutto allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare danno ai creditori.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: possibilità di modifica dell’imputazione, distinzione tra fatto “nuovo” e fatto “diverso” e discrasie giurisprudenziali anche dopo le sezioni unite n. 21039/ 2011
4.3 Bancarotta preferenziale
Infine, a tutela della par condicio creditorum, si colloca la fattispecie preferenziale, in cui l’imprenditore esegue pagamenti o simula titoli di prelazione, allo scopo di favorire taluni creditori rispetto alla massa creditoria.
5. Bancarotta semplice (Art. 217 legge fallimentare)
L’ipotesi criminosa più tenue dei suddetti delitti è rappresentata dalla fattispecie semplice ex art. 217 l. fall., il cui perimetro di applicazione è limitato ai casi in cui non sono integrate le ipotesi fraudolente.
Essa si manifesta mediante le seguenti condotte:
1. effettuazione di spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla condizione economica dell’imprenditore fallito;
2. la consumazione da parte dell’imprenditore di una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti ;
3. compimento di operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
4. l’aver l’imprenditore aggravato il dissesto societario per mancata richiesta di fallimento o per altra colpa grave;
5. inadempimento di obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare;
6. mancata tenuta dei libri o delle scritture contabili prescritti dalla legge durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto minore durata;
7. tenuta irregolare o incompleta dei libri o delle scritture contabili prescritti dalla legge durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto minore durata.
Studio Legale Zaccagnini: esperti in Diritto Penale Fallimentare
I Professionisti dello Studio Legale Zaccagnini apprestano specifica tutela in ordine alle varie implicazioni penalistiche del diritto fallimentare, quali le seguenti fattispecie di bancarotta:
- Fraudolenta patrimoniale propria (art. 216, comma I, n.1, l.fall.) ;
- Fraudolenta documentale propria (art. 216, comma I, n.2, l.fall.) ;
- Fraudolenta preferenziale propria (art. 216, comma III, l.fall.);
- Fraudolenta impropria (art. 223 l.fall.) ;
- Semplice patrimoniale propria (art. 217 l.fall.) ;
- Semplice documentale propria (art. 217 l.fall.) ;
- Semplice impropria (art. 224 l.fall.).