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Trasferimento fraudolento di valori

L’art. 512 bis c.p., “trasferimento fraudolento di valori”, recita “(…) chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La stessa pena (…) si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni
Il delitto – già preveduto dall’art. 12-quinques, comma 1, D.L. n. 306/1992 “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa” – è stato inserito nel codice penale dall’art. 4, comma 1, lett. b), del D.lgs.vo n. 21/2018  (“Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale”) in ossequio al c.d. principio della riserva di codice propugnato dall’art. 1, comma 85, lett. q), L.  n. 103/2017 (riforma Orlando).
La norma – posta a presidio dell’amministrazione della giustizia, dell’ordine pubblico e dell’ordine economico-finanziario – censura la condotta di colui che attribuisca fittiziamente a terzi la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altra utilità: attribuzione che può realizzarsi in qualsiasi forma, non soltanto dunque mediante forme negoziali tradizionalmente intese, contratti di cessione, atti di assegnazione, donazione, conferimento, etc. “ma anche tramite altre tipologie di atto purché idonee a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l’attribuzione, per conto o nell’interesse del quale l’attribuzione è operata” (Cass. Pen., Sez. II, 26/3/2015, n. 15781).
L’art. 3, comma 9, del D.L. n. 19/2024 (D.L. PNRR IV), ha aggiunto un secondo comma all’art. 512-bis c.p., il quale prevede che la stessa pena prevista dal comma 1 si applichi anche a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.
Il coefficiente psichico è costituito dal dolo specifico: la creazione della situazione di apparenza giuridica è volta infatti ad eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.), o di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia. Tuttavia, “ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l’autore ne possa temere l’instaurazione” (Cass. Pen., Sez. II, 28/3/2017, n. 22954).
L’art. 512 bis c.p. è stato introdotto nei reati presupposto (all’art. 25octies.1) del D.lgs.vo 231/2001, ad opera della L. n. 137 del 2023: il trasferimento fraudolento di valori spesso funge da snodo essenziale tra i reati-mezzo e i reati-scopo dell’associazione mafiosa, ove l’impresa svolge un ruolo fondamentale.
Roma, 25 Giugno 2024                                                                                      Avvocato Carlo Zaccagnini

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