Con la sentenza n. 2241 del 21 agosto 2025, relativa al disastro ferroviario di Pioltello, il Tribunale di Milano si pronunciò sulla adeguatezza del modello di organizzazione e gestione adottato da RFI e, correlativamente, sui profili di responsabilità soggettiva ex D. Lgs. 81/2008 (hinc, “il Decreto”).
I giudici analizzarono il cd. “sistema multi-datoriale” predisposto da RFI, fondato su struttura decentrata di gestione delle funzioni prevenzionistiche ove è prassi del datore di lavoro delegare specifiche mansioni al fine di rendere più efficace la gestione della sicurezza. L’art. 16 del Decreto disciplina tale istituto, imponendo requisiti rigorosi affinché la delega sia valida e produca effetti liberatori in capo al delegante, come ribaditi dal collegio:
- forma scritta e specificità: l’atto doveva essere redatto per iscritto, recare data certa e individuare in modo puntuale le funzioni trasferite escludendo formulazioni generiche o indeterminate;
- effettività del trasferimento di poteri: il delegato doveva poter esercitare concretamente le funzioni attribuite, essendo titolare di reali poteri decisionali e operativi nel settore delegato;
- professionalità e autonomia di spesa: il delegato doveva possedere competenze tecnico-professionali adeguate e disporre della necessaria autonomia decisionale e finanziaria per svolgere compiti affidati.
La sentenza confermò che, date la complessità e l’estensione della rete ferroviaria, RFI si fosse dotata di un sistema multi-datoriale effettivo: i soggetti delegati disponevano di adeguati poteri decisionale e di spesa, senza vincoli impeditivi imposti dalla direzione centrale. Inoltre, le procedure di controllo e manutenzione risultavano ben congegnate per monitorare lo stato dell’infrastruttura. Ne conseguì che l’evento lesivo, riconducibile ad una condotta omissiva isolata del delegato, non potesse essere imputato ai vertici, in conformità ai principi giurisprudenziali in tema di delega efficace.
Va aggiunto che non tutti gli obblighi in materia di sicurezza sono delegabili. L’art. 17 del Decreto individua alcune funzioni non delegabili, come la valutazione dei rischi e la redazione del relativo Documento (DVR), nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La sentenza in commento escluse la responsabilità dell’amministratore delegato per non aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi, rilevando come, nelle organizzazioni ad elevata complessità tecnica, la valutazione dei rischi richiedesse competenze specialistiche non esigibili nemmeno dal “manager modello”.
Tale conclusione si pone in linea con l’orientamento per cui il datore delegante mantiene l’obbligo di verificare l’adeguatezza del DVR, ma non di redigerlo materialmente.
