Studio Legale Carlo Zaccagnini - Roma e Milano
  >    >  Sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri C. Italia: bilanciamento tra diritti fondamentali e ragioni dell’erario.

Sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri C. Italia: bilanciamento tra diritti fondamentali e ragioni dell’erario.

A un anno dalla sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri C. Italia: il bilanciamento tra diritti fondamentali e ragioni dell’erario.

A partire dalla sentenza della Corte EDU del 6 febbraio 2025, la disciplina italiana dei poteri di indagine fiscale è stata più volte oggetto di censura da parte dei giudici di Strasburgo. Le conseguenze di tali pronunce alimentano dibattito particolarmente acceso.

In primo luogo, dalle pronunce della Corte EDU non emerge alcun vulnus allo Stato di diritto. Ciò in quanto la libertà individuale della persona costituisce valore fondamentale riconosciuto dal nostro ordinamento e, come tale, è già presa in considerazione nella disciplina delle indagini tributarie. Il tema centrale non è quello della legittimità del sistema, bensì quello della individuazione del più adeguato bilanciamento tra la libertà individuale e il dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche.

Secondo la Corte EDU, il bilanciamento preferibile si atteggerebbe in modo diverso rispetto a quello adottato dall’ordinamento interno, soprattutto sotto il profilo dell’effettività delle garanzie. Tuttavia, poiché nessun bilanciamento può essere concepito in termini assoluti o univoci, la preferenza espressa a livello sovranazionale non implica che il modello italiano si collochi al di fuori della cornice dello Stato di diritto. Né può ritenersi che la soluzione prospettata dalla Corte EDU si traduca automaticamente in una tutela più intensa dei diritti fondamentali. Emblematico, in tal senso, è il tema della tutela del domicilio. Il sistema italiano era orientato verso una tutela “ristretta”, in quanto circoscritta all’abitazione, ma al contempo “intensa”, poiché assistita da una riserva di giurisdizione.

La Corte EDU, invece, estende la nozione di domicilio fino a ricomprendere anche il luogo di esercizio dell’attività di impresa, ma, al contempo, priva tale ambito della riserva di giurisdizione, determinando così una tutela complessivamente più ampia ma intrinsecamente meno incisiva. Ne deriva che la scelta tra una tutela meno estesa ma più intensa e una tutela più estesa ma meno rigorosa non può essere risolta in termini di maggiore o minore protezione, ma attiene piuttosto a un diverso assetto qualitativo delle garanzie.

Mentre la Costituzione tutela il domicilio quale proiezione della vita della persona e della sua libertà individuale, la Corte EDU inquadra tale tutela prevalentemente nella dimensione della privacy. Entrambe le soluzioni risultano compatibili con lo Stato di diritto e non si pongono in termini di reciproca incompatibilità. Ciò nondimeno, l’esperienza applicativa interna ha evidenziato un profilo critico sul piano dell’effettività. Se la legge richiede che un atto di indagine sia adottato in presenza di determinati presupposti, ne discende necessariamente che esso debba essere motivato e che tale motivazione sia effettivamente scrutinabile. La previsione del presupposto normativo risulterebbe altrimenti priva di reale significato.

L’aver trascurato questa necessaria consequenzialità rappresenta un limite da tempo segnalato in dottrina. In tale prospettiva, un ri-orientamento della giurisprudenza verso soluzioni meno improntate a logiche di fiscalismo appare senz’altro salutare. Non sarebbe corretto sostenere che, in un ordinamento dotato di presidi di legalità interna dell’azione amministrativa, il sistema sia esposto a forme di arbitrio assoluto.

L’introduzione della sanzione dell’inutilizzabilità nello Statuto dei diritti del contribuente, unitamente a una riconsiderazione della tutela inibitoria e di quella risarcitoria, può effettivamente contribuire a un miglior assetto complessivo del sistema. Occorre tuttavia mantenere un approccio prudente: la tutela inibitoria presenta limiti strutturali intrinseci, mentre quella risarcitoria richiede la prova di un danno che, nella pratica, risulta spesso difficilmente dimostrabile. Per tale ragione, parte della dottrina ritiene che il vero impatto della saga Italgomme sia destinato a manifestarsi soprattutto sul piano culturale.

Roma, 29 Aprile 2026                                                                             Avvocato Carlo Zaccagnini

Dubbi o necessità?