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La riqualificazione del contratto di appalto in somministrazione di manodopera.

Commento sentenza Cass. 25167 del 9 luglio 2025

 La riqualificazione del contratto di appalto in somministrazione di manodopera può integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti

 

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la pronuncia in commento :

  • annullava con rinvio la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila, rilevando la totale assenza di motivazione in ordine alle doglianze proposte dal ricorrente;
  • ribadiva un principio oramai consolidato, secondo cui : l’utilizzazione di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, nel caso in cui quest’ultimo costituisca “schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera”, integra pacificamente il delitto di “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” ex 2 D.lgs. n. 74/2000.

Il ricorso prendeva le mosse dalla sentenza del 7 ottobre 2024, con la quale la Corte d’Appello confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vasto nei confronti dell’amministratore unico di una società, imputato per il delitto di cui all’art. 2 D.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente censurava : a) il vizio di travisamento della prova, in quanto il Giudice del gravame non considerava adeguatamente il valore liberatorio delle testimonianze favorevoli all’imputato e della sentenza definitiva del Tribunale di Larino, la quale attestava la validità del contratto d’appalto intercorrente tra la società del ricorrente ed un’altra; b) l’assoluta carenza di motivazione della sentenza di gravame in ordine all’elemento soggettivo del reato “nonostante la necessità di adeguata indagine sul dolo specifico sia sottolineata dalla costante giurisprudenza”.

Sul punto, la Suprema Corte osserva che, allorquando il contratto d’appalto di servizi sia volto a mascherare una somministrazione irregolare di manodopera, l’utilizzo di fatture fittiziamente riferite al primo è idoneo ad integrare il delitto ex art. 2 del D.lgs. n. 74/2000. Ai fini della configurabilità del delitto de quo, si richiede :

  • il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione nelle dichiarazioni fiscali di elementi passivi “della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l’eventualità”;
  • il dolo specifico di evasione : ciò rappresenta la finalità che deve animare la condotta del reo, sebbene il concreto conseguimento del vantaggio erariale non sia necessario per il perfezionamento del reato.

Rilevata, pertanto, la fondatezza del rilievo difensivo, la Cassazione riteneva che il Giudice del gravame avesse omesso di motivare sul punto, incorrendo in un vizio definito come “assenza grafica di motivazione”; da qui la decisione, inevitabile, di annullare con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia la sentenza impugnata, nel rispetto dell’art. 546 c.p.p. e dei parametri di legittimità in tema di motivazione.

Roma, 18 Luglio 2025                                                                                     Avvocato Carlo Zaccagnini

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