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Riforma Cartabia: novità del processo penale.

Il 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il D.lgs.vo n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. Riforma Cartabia, hinc : la Riforma), che ha modificato profondamente la disciplina del procedimento penale. L’intervento legislativo è mosso dall’esigenza di ridurre drasticamente i tempi del processo penale, in ossequio al principio costituzionale ex art. 111 Cost. della ragionevole durata del processo.

  1. Il processo penale telematico

La lungaggine del processo penale è per buona parte dovuta alla scarsa digitalizzazione delle procedure. A tal fine:

  1. sono stati introdotti gli artt. 110, 111 bis e ter c.p.p. che prevedono il deposito, la formazione e la raccolta degli atti e dei documenti processuali esclusivamente in via telematica;
  2. l’indagato ha l’onere di indicare indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le notifiche degli atti giudiziari ad eccezione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione a giudizio e del decreto penale di condanna, i quali dovranno essere notificati “a mani”. Grazie ad un’interpolazione nel testo dell’art. 161 c.p.p. nasce il c.d. “domicilio digitale”;
  • è stata predisposta una disciplina generale sulla partecipazione a distanza ad atti del procedimento ex artt. 133 bis e ter c.p.p. : il soggetto detenuto può chiedere di essere sentito mediante collegamento audiovisivo e l’assunzione delle prove dichiarative può avvenire da remoto, previo consenso delle parti.
  1. I rimedi all’inerzia del P.M. durante le indagini

In materia di indagini preliminari, la Riforma incide sui termini di durata delle stesse, introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento. In particolare:

  • Sono stati modificati i termini ex 405 c.p.p.: resta invariato il termine semestrale per i procedimenti relativi alle contravvenzioni, mentre viene dilatata la durata delle indagini concernenti i delitti, attraverso la fissazione di un termine ordinario annuale e l’estensione del termine di un anno e mezzo per tutte le fattispecie incriminatrici previste ex art. 407, comma II c.p.p.[1]. Il legislatore ha, tuttavia, reso molto più rigorosa la disciplina della proroga, che, ai sensi dell’art. 406, comma II c.p.p., “può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi ” e solo quando sia giustificata dalla complessità delle indagini, previa notifica della richiesta di proroga all’indagato e alla persona offesa.
  • La novità di maggior rilievo concerne il meccanismo ex 415 ter c.p.p. finalizzato a porre rimedio alla stasi del P.M. che, scaduto di riflessione ex art. 407 bis c.p.p. concesso all’esito delle investigazioni espletate, non assuma tempestive determinazioni. Oltre, infatti, al procedimento di avocazione delle indagini ex art. 412 c.p.p., ora, il G.I.P., su istanza dell’indagato o della persona offesa, può sollecitare l’Inquirente ad esercitare l’azione penale ovvero a chiedere l’archiviazione; tale intervento è preceduto dauna discovery coatta degli atti d’indagine.
  1. La regola della “ragionevole previsione di condanna

In tema di valutazione degli elementi probatori funzionale all’esercizio dell’azione penale, la Riforma ha introdotto, tra i motivi spendibili a sostegno della richiesta di archiviazione, il criterio della “ragionevole previsione di condanna”, in sostituzione della precedente previsione ex art. 125 bis disp. att. c.p.p., ossia, l’inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio. Sulla scorta della nuova formulazione dell’art. 408 c.p.p., l’Inquirente deve esercitare l’azione solo se ritiene che, allo stato degli atti, il giudice possa pronunciare una sentenza di condanna. Analoga operazione predittiva è prevista per l’udienza preliminare: il nuovo testo dell’art. 425, comma III c.p.p. stabilisce infatti che “il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.

Lo scopo di tali modifiche è di rendere più rigoroso il filtro all’esito delle indagini preliminari ed evitare che procedimenti male istruiti possano raggiungere il dibattimento.  

  1. Udienza preliminare: un “privilegio per pochi”

La Commissione Lattanzi, autrice della Relazione di accompagnamento alla Riforma (hinc : “la Relazione”) in materia di udienza preliminare, ha evidenziato che : nei casi in cui l’udienza preliminare si conclude con un rinvio a giudizio (ossia nel 63% dei casi), essa genera un aumento di durata del processo di primo grado di circa 400 gg. Complessivamente, l‘udienza preliminare filtra poco più del 10% delle imputazioni per i processi nei quali è prevista” (Relazione finale di accompagnamento al D.D.L. A.C. 2535, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale […], p. 21).

Partendo dai suggerimenti offerti dalla Relazione, il Legislatore ha ampliato il catalogo dei delitti procedibili ex art. 550 c.p.p., fra i quali, in via meramente esemplificativa, si annoverano:

  1. delitti contro la P.A., come le fattispecie delittuose di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) o di violenza e minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) etc.;
  2. delitti contro l’Ordine Pubblico, come il reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) etc.;
  • delitti contro la moralità, tra cui quello di atti osceni (art. 527 c.p.) etc.
  1. delitti contro il patrimonio, come la truffa (art. 640 c.p.), anche ai danni delle assicurazioni, e l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) etc.

Per tali procedimenti la Riforma ha introdotto una nuova udienza camerale ex art. 554 bis c.p.p., – c.d. udienza filtro – da celebrarsi avanti ad un giudice diverso da quello del dibattimento volta alla verifica della regolare costituzione delle parti, all’esame delle questioni preliminari e all’eventuale definizione anticipata del giudizio con riti alternativi.

  1. Il “nuovo” procedimento in assenza

Con l’integrale modifica dell’art. 420 quater, il legislatore ha stabilito che, nel caso in cui l’imputato non sia a conoscenza del procedimento penale, il giudice dovrà emettere sentenza inappellabile “di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato”. Nel testo del provvedimento – oltre agli elementi ex art 546 c.p.p. – il giudice deve disporre la prosecuzione delle ricerche dell’imputato indicandone la durata che coinciderà con il termine ordinario di prescrizione, eventualmente raddoppiato. Ove l’indagato venga rintracciato dalla Polizia Giudiziaria, la sentenza è revocata e il procedimento a suo carico prosegue; nell’ipotesi contraria, la sentenza di non luogo a procedere diventa irrevocabile e il procedimento si estingue.

Sul punto è stato introdotto anche l’art. 581, comma I quater, che detta una disciplina specifica in materia di impugnazioni, stabilendo, a pena di inammissibilità, che il difensore dell’imputato assente nel procedimento di primo grado debba essere munito di “specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

  1. Le modifiche al rito dibattimentale

Il nuovo testo dell’art. 477 c.p.p. stabilisce che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in un’unica udienza, il Giudice, sentite le parti, è tenuto a redigere un calendario delle udienze, indicando per ciascuna l’attività da svolgersi. Tuttavia, affinché il dictum legislativo non si risolva in una mera dichiarazione di intenti, la norma prescrive che tale calendario sia predisposto dopo l’ammissione delle prove, ossia in un momento in cui il processo è entrato nel vivo ed è possibile pianificare in maniera concreta l’intera attività processuale.

La novità legislativa più rilevante attiene alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in caso di mutamento del giudice. la Riforma ha difatti modificato l’art. 495 c.p.p., inserendo il comma 4 ter, a mente del quale : “Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento […], salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. Il mutamento del giudice radica nella parte che vi abbia interesse il diritto potestativo alla riassunzione della prova dichiarativa già assunta, salvo che la prova non sia stata videoregistrata.

  1. Il giudizio di appello : specificità dei motivi e rinuncia

Quanto al giudizio di appello, la Riforma ha modificato l’art. 593, comma III c.p.p., includendo, tra i casi di inappellabilità:

  1. le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda o della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità”;
  2. le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa”.[2]

Allo scopo di limitare impugnazioni meramente dilatorie, il legislatore ha interpolato l’art. 591 c.p.p., introducendo un’ulteriore causa di inammissibilità dell’atto di appello per genericità dei motivi. La Riforma ha recepito il dictum delle Sezioni Unite Galtelli [3].

Da ultimo, si segnala l’introduzione dell’istituto della rinuncia all’appello: tanto nel giudizio abbreviato, quanto nel giudizio ordinario, in caso di mancata proposizione dell’appello il condannato beneficia di uno sconto di pena di un sesto. Analogamente, in caso di decreto penale di condanna, l’imputato può estinguere il reato mediante il pagamento di una pena pecuniaria ridotta di un quinto, ove rinunci all’opposizione.

  1. Il ricorso per l’eliminazione delle decisioni emesse in violazione della C.E.D.U.

Con l’art. 628 bis c.p.p. la Riforma ha disciplinato l’esecuzione in forma specifica delle sentenze della Corte EDU. Il nuovo ricorso straordinario attribuisce al condannato il diritto di adire la Corte di legittimità per chiedere: la revoca della sentenza penale di condanna, la riapertura del procedimento o l’adozione dei provvedimenti necessari ad elidere gli effetti pregiudizievoli dovuti alla violazione della Convenzione. Il secondo comma della disposizione delinea i requisiti della richiesta, che va presentata entro 90 giorni presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza illegittima e deve contenere “l’indicazione specifica delle ragioni che la giustificano”. È dunque onere del richiedente “illustrare in quali termini le violazioni convenzionali riscontrate dalla Corte E.D.U. incidano sulle decisioni nazionali che sono state pronunciate e sono divenute definitive nei confronti dell’interessato” (Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione, Rel. 2 del 5.1.2023, p. 178).

  1. L’estensione dell’ambito applicativo dell’art. 131 bis p.

Le modifiche che hanno interessato l’art. 131 bis c.p. seguono una triplice direzione :

  1. estensione dell’istituto a tutti i reati per cui è prevista una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione;
  2. valorizzazione della condotta susseguente al reato ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
  • introduzione di un elenco di reati ostativi alla concessione del beneficio, quali i reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011, reati contro la Pubblica Amministrazione, delitti in materia di stupefacenti
  1. La c.d. improcedibilità

La Riforma ha introdotto l’art. 344 bis c.p.p. in base al quale “la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale”, ferma restando l’inapplicabilità di tale disciplina a reati puniti con l’ergastolo. I termini de quibus possono essere prorogati con ordinanza suscettibile di ricorso per Cassazione; il regime della proroga cambia a seconda del reato per cui si procede:

  1. la regola generale contempla una sola proroga per un periodo non superiore aun anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. La proroga deve essere giustificata dalla “particolare complessità del giudizio di impugnazione in ragione del numero delle parti ovvero […] della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare;
  2. ove si proceda per reati sessuali ovvero commessi con finalità di terrorismo, di eversione dell’ordinamento costituzionale o per delitti in materia di traffico di stupefacenti, sono possibili altre proroghe, purché sorrette dalle esigenze sub i;
  • nell’ipotesi di delitti aggravati dal metodo mafioso ex 416 bis 1, comma I c.p., i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.

La Riforma ha regolato anche i rapporti tra declaratoria di improcedibilità e tutela della parte civile, inserendo nell’art. 578 c.p.p. il nuovo comma I bis : “quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile […] il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 344 bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile”.

  1. L’estensione del regime di procedibilità a querela

Gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150 del 2022 hanno esteso il regime di procedibilità a querela per alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio, nonché per due contravvenzioni:

  1. lesioni personali (art. 582p.): procedibilità a querela per le lesioni con prognosi inferiore a quaranta giorni. Resta ferma la procedibilità d’ufficio per le lesioni gravi e gravissime e per tutte le altre ipotesi di lesioni personali aggravate;
  2. lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravate (art. 590 bis);
  3. sequestro di persona (art. 605p.), salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità ovvero nelle ipotesi aggravate ex art. 605, commi II, III e IV c.p.;
  4. violenza privata (art. 610 p.), salvo che ricorra l’aggravante sub c o sussistano le condizioni previste ex art. 339 c.p.;
  5. minaccia (art. 612p.), a meno che il fatto non sia commesso con violenza alle persone o ricorrano le condizioni ex art. 339 c.p., ovvero il fatto sia commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o infermità;
  6. violazione di domicilio (art. 614p.): rimane la procedibilità d’ufficio se il colpevole ha utilizzato armi ovvero il fatto è commesso con violenza alle persone o sulle cose e la persona offesa sia incapace;
  7. furto (artt. 624 e 625p.): la Riforma estende la procedibilità a querela a quasi tutte le fattispecie di furto aggravate, tranne per le ipotesi previste ex art. 624, comma III, c.p.;
  8. turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634p.), purché il reato non sia perpetrato nei confronti di persona incapace, per età o infermità;
  9. danneggiamento (art. 635p.), salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace o in occasione del delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
  10. truffa (art. 640 p.), anche nell’ipotesi aggravata del danno patrimoniale di rilevante entità;
  11. frode informatica (art. 640 ter p.), salvo che ricorrano le aggravanti contemplate dai commi II e III della disposizione;
  12. appropriazione indebita (art. 646 p.), anche nel caso in cui il fatto comporti un danno patrimoniale di rilevante entità;
  13. disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659p.), salvo non ricorra una delle aggravanti previste dalla norma incriminatrice;
  14. molestia o disturbo alle persone (art. 660 p.), salvo che il fatto non sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità.

Trattandosi di modifica legislativa favorevole, il nuovo regime di procedibilità si applica retroattivamente ai sensi dell’art. 2, comma IV, c.p..

 

 

[1] L’art. 405 ante Riforma contemplava un termine ordinario di sei mesi per tutti i delitti e uno eccezionale di un anno e sei mesi per i soli delitti di cui all’art. 407, comma II, lett. a c.p.p.

[2] La formulazione dell’art. 593 c.p.p. ante Riforma prevedeva, quali casi di inappellabilità, “le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa

[3] Cass. Pen., Sez. U., n. 8825 del 27.10.2016 (dep. 22.2.2017) in italgiure.it: “L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata”.

Roma, 15 Luglio 2023                                                                                      Avvocato Carlo Zaccagnini

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