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  >    >  Requisiti per il dolo di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose

Requisiti per il dolo di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose.

Cass. Pen., Sez. VI, Sent. 18 marzo 2025, n. 14199:

Con sentenza 16/07/2024 la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna di un’amministratrice per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, ex art. 223, comma 2, n. 2. R.d. n. 267/1942. Nel caso di specie è stata ritenuta responsabile per aver cagionato il fallimento della società attraverso operazioni dolose, con riferimento al periodo compreso tra il 2005 e il 2012, consistenti nel sistematico inadempimento di obbligazioni tributarie, contributive e previdenziali.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello, l’imputata ha proposto ricorso in cassazione presentando quattro motivi.

Con il secondo lamenta la violazione dell’art. 223, comma 2, n. 2. R.d. 267/1942, per insufficienza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. Quanto al primo, la difesa deduce l’inconsistenza dei dati su cui la condanna si fonda, ossia: il debito erariale accumulato dalla società a partire dal 2005; la bancarotta preferenziale; il conferimento di un ramo d’azienda nel marzo 2012 ad altra società, finalizzato a sottrarre il bene di maggior valore alle pretese erariali; una significativa contrazione dell’esposizione nei confronti degli istituti di credito, a seguito del detto conferimento. Quanto all’elemento soggettivo, il ricorrente contesta che la Corte d’appello abbia omesso di considerare, ai fini dell’accertamento del dolo, da un lato, le condotte attraverso le quali erano stati integralmente soddisfatti i creditori privilegiati e, in parte, anche quelli chirografari; dall’altro, il fatto che fino al giugno 2009 l’imputata non rivestiva alcun ruolo gestionale all’interno della società. Ne consegue che, anche qualora si volesse far risalire la condotta dolosa al 2005, la stessa non potrebbe comunque esserle attribuita.

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, accogliendo, invece, il secondo con conseguente assorbimento dei restanti. I giudici di legittimità hanno avuto modo di ribadire che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il concorso per omesso impedimento dell’evento dell’amministratore privo di delega è configurabile da un lato, sulla base dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o quantomeno di “segnali di allarmi inequivocabili” dai quali desumere, secondo criteri propri del dolo eventuale, l’accettazione del rischio del verificarsi l’evento illecito e, dall’altro, la volontà nella forma del dolo indiretto di non attivarsi per scongiurare detto evento (Sez. 5, n. 33582 del 13/07/2022, Rv. 284175-01).

In definitiva, la Corte territoriale omette del tutto di chiarire in base a quali elementi probatori possa affermarsi che l’amministratrice sia concretamente venuta a conoscenza che i debiti verso l’erario venissero sistematicamente pretermessi a vantaggio di altri creditori, nel periodo in cui non aveva alcun concreto potere gestorio, appannaggio di altri soggetti. Né specifica come e perché l’imputata potesse fare diversamente fronte alla situazione determinatasi. La Corte territoriale sarà dunque chiamata a valutare, in maniera puntuale, se le condotte poste in essere dall’imputata, tanto nel periodo in cui rivestiva il solo ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione – priva, quindi, di concreti poteri gestori – quanto in quello successivo, in cui aveva assunto la carica di amministratrice della società in questione, siano idonee a integrare tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato a lei contestato. Ciò, al fine di scongiurare il pericolo di un addebito per colpa o per responsabilità oggettiva da posizione.

Per tali ragioni la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Roma, 17 Aprile 2025                                                                                    Avvocato Carlo Zaccagnini

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