Presupposti per l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto. Sentenza Cass. 10984 – 8 gennaio 2026.
Presupposti per l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto Sentenza Cass. 10984 dell’8 gennaio 2026.
Con la sentenza in commento, la Cassazione si pronuncia in merito all’individuazione dei presupposti per l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, ribadendo che la relativa prova deve essere raggiunta con riferimento alla situazione concreta, attraverso la verifica di sintomi di inserimento organico accompagnato dall’esercizio di funzioni direttive.
In tale prospettiva, la Corte chiarisce che, nelle ipotesi di società non più operativa, il parametro di riferimento non può essere la fase produttiva o commerciale – ormai inesistente – bensì la gestione del patrimonio, rispetto alla quale devono essere valutati gli indici rivelatori dell’esercizio del potere. Ne consegue che la prova della qualifica può essere desunta anche da uno o più atti che, per oggetto e modalità di esecuzione, risultino idonei a dimostrare l’esistenza di un potere esercitato in modo non episodico o occasionale.
Con riguardo ai delitti fallimentari, la Cassazione precisa che la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo, o della società di fatto che ne svolge le funzioni, non implica automaticamente la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate. Tale qualifica può tuttavia configurarsi quando l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si traduca in atti di gestione di fasi o settori dell’attività delle controllate, così da limitarne l’autonomia e ridurre gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite. La pronuncia richiama inoltre il principio secondo cui l’inserimento dell’estraneo nella gestione dell’impresa richiede, di regola, una continuità, ove i singoli atti non siano di per sé sufficientemente significativi.
Tale requisito non è però necessario quando, in assenza di qualsiasi investitura formale, vengano posti in essere atti di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa, i quali possono giustificarsi soltanto in virtù dell’effettivo inserimento nella gestione. In questo contesto, la Corte evidenzia come la prova della qualifica possa essere raggiunta anche attraverso il conferimento di una procura generale negoziale che, per epoca e oggetto, attribuisca ampi poteri autonomi, risultando così sintomatica dell’esistenza di un potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico.
Infine, la qualifica di amministratore di fatto non deve necessariamente essere collegata ad attività di gestione; ad esempio, la prova della posizione di gerente di fatto di società operante al di fuori dell’oggetto sociale, utilizzata, dall’insorgere del dissesto fino alla dichiarazione di fallimento, quale schermo per il compimento di condotte truffaldine finalizzate al reperimento di risorse poi distratte, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore del sistema fraudolento, non essendo altrimenti possibile accertare segnali di un inserimento organico all’interno di un ente solo formalmente operante.
La decisione si colloca, dunque, nel solco di un’impostazione che àncora l’accertamento della qualifica di amministratore di fatto all’effettività dell’esercizio del potere, prescindendo da investiture formali e dalla stessa esistenza di un’attività produttiva in senso stretto come previsto dall’art. 2639 c.c..
