Il patteggiamento o applicazione della pena su richiesta delle parti è un procedimento speciale alternativo al rito ordinario che consente all’imputato di trovare un accordo preliminare con la Procura sull’entità della pena da scontare. Il patteggiamento si risolve in una rinuncia dell’imputato a contestare l’accusa in cambio di uno sconto sulla pena fino a un terzo.
Tale procedimento è disciplinato dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, ed è esperibile per una serie di reati identificati attraverso il riferimento alla sanzione in concreto applicabile : vi rientrano i delitti e le contravvenzioni punibili con una pena pecuniaria, oppure con una delle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981, o infine con una pena detentiva non superiore a cinque anni. La pena pecuniaria può essere applicata congiuntamente alla pena detentiva, la quale a sua volta va determinata computando le eventuali circostanze previste dalla legge penale e tenendo altresì conto della diminuzione di pena prevista dalla legge processuale come incentivo all’imputato per la scelta del rito speciale.
Pertanto sono ammessi al patteggiamento reati puniti con pene che in astratto superano di gran lunga i cinque anni. Sono esclusi dall’applicazione del patteggiamento i procedimenti per i reati previsti specificatamente al comma 1 bis dell’art. 444 c.p.p., nonché quelli relativi a soggetti recidivi ex art. 99 comma 4 c.p., o dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. L’art. 444 comma 1 ter c.p.p. individua, per taluni reati, una condizione preventiva di ammissibilità ulteriore a tale rito, vale a dire la restituzione integrale del prezzo o profitto del reato.
Il patteggiamento è introdotto con una richiesta presentata al Giudice da una delle due parti, imputato o Pubblico Ministero, richiesta e consenso possono essere formulate oralmente se presentate in udienza, hanno forma scritta negli altri casi. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. La richiesta può essere formulata fino alla presentazione delle conclusioni in udienza preliminare, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento in caso di rito direttissimo o procedimento ex art. 550 c.p.p.
In caso di decreto di giudizio immediato la richiesta dell’imputato deve essere effettuata con atto scritto depositato nella cancelleria del GIP entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione. Nell’ipotesi di decreto penale di condanna la richiesta deve essere effettuata entro quindici giorni dalla notifica del decreto nell’atto di opposizione.
Fulcro del patteggiamento è, come detto, l’accordo tra imputato e Pubblico Ministero, ma esso è condizione solo necessaria, non di per sé sufficiente, poiché il Giudice deve verificare i presupposti di applicabilità dell’intesa raggiunta. Il giudice verifica che il reato rientri tra quelli fra quelli suscettibili di essere definiti con il patteggiamento, appura che la qualificazione giuridica prospettata dalle parti sia corretta, infine valuta che la pena sia congrua.
Se concluso con esito positivo, il vaglio di ammissibilità impone una soluzione di merito conforme all’accordo intervenuto tra le parti : il Giudice in sentenza è vincolato alla pena esattamente nella specie e nella misura quantificata nell’accordo.
Il Pubblico Ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La legge n. 103 del 2017 ha ripristinato l’istituto del patteggiamento di secondo grado attraverso concordato anche con rinuncia ai motivi d’appello (art. 599 bis c.p.p.).
Effetti del patteggiamento in sintesi:
Rinunce per l’imputato: rinuncia ad esercitare il diritto alla prova, rinuncia a controvertere sul fatto e sulla relativa qualifica giuridica.
Vantaggi : sconto di pena, preclusione dell’azione civile per il risarcimento del danno da reato da parte della persona offesa, assenza di effetti pregiudizievoli della sentenza che applica la pena concordata(essa, infatti, non è idonea ad irradiare effetti vincolanti nei giudizi civili o amministrativi), assenza di pubblicità (efficace incentivo soprattutto per i soggetti che hanno una notorietà e preferiscono sottrarsi ai riflettori).
Nel caso in cui la pena non superi i due anni la sentenza di patteggiamento non comporta l’obbligo di pagare le spese processuali, comporta l’esenzione da pene accessorie e misure di sicurezza (fatta eccezione per la confisca nei casi previsti dall’articolo 240 c.p.), la non menzione della stessa nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dai privati; la condanna può sfociare, inoltre, in una declaratoria di estinzione del reato se nei cinque anni successivi l’imputato non commette un altro delitto, o se nei due anni successivi non si rende responsabile di una contravvenzione della stessa indole di quella che aveva costituito oggetto dell’accordo.
Roma, 10 Giugno 2020 Avvocato Carlo Zaccagnini