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  >    >  Omessi versamenti fiscali e bancarotta: il confine tra crisi e responsabilità penale

Omessi versamenti fiscali e bancarotta: il confine sempre più sottile tra crisi e responsabilità penale.

La recente giurisprudenza di legittimità si è pronunciata a più riprese sulla rilevanza degli inadempimenti fiscali e contributivi nella genesi dello stato di dissesto e sulla possibile qualificazione degli omessi versamenti tributari quali condotte di bancarotta impropria (Cass. Pen. n. 40144 del 15 dicembre 2025; Cass. Pen. n. 39793 del 10 dicembre 2025; Cass. Pen n. 36411 del 7 novembre 2025; Cass. Pen. n. 35399 del 29 ottobre 2025).

Più precisamente, la Cassazione ha chiarito che la sistematica evasione fiscale, ove non giustificata da crisi meramente congiunturali, può intendersi alla stregua di contributo causale rilevante nella determinazione del dissesto, e, conseguentemente, integrare gli essentialia delicti della bancarotta per effetto di operazioni dolose ex art. 322, comma 2, lett. b), del Codice della crisi. Si tratta dunque di una condotta che, se protratta nel tempo e consapevole, assume rilievo sia sotto il profilo fiscale che in termini di bancarotta propria e/o impropria, non verificandosi alcun assorbimento tra le suddette fattispecie delittuose e potendo, dunque, concorrere le une con le altre.

Aspetto dirimente per attribuire al fatto corretta qualificazione giuridica attiene, anzitutto, all’accertamento della natura della crisi. L’esegesi di legittimità distingue infatti tra:

  • crisi derivante da fattori esterni e imprevedibili, inidonea a determinare l’insorgere di responsabilità penale;
  • crisi determinata o aggravata da scelte gestionali consapevoli, tra cui il sistematico mancato adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali.

In quest’ultimo caso, l’inadempimento assurge a vera e propria causa o concausa del dissesto, integrante la fattispecie di bancarotta impropria.

Rileva, inoltre, la nozione di operazione dolosa, interpretata estensivamente dalla giurisprudenza come comprensiva di strategie gestionali che, pur non immediatamente depauperative, espongono l’impresa a un prevedibile pregiudizio economico-finanziario. L’omesso versamento seriale di tributi rientra in tale paradigma ogniqualvolta costituisca una scelta deliberata di finanziamento dell’impresa a danno dell’Erario e degli enti previdenziali.

Ne deriva un principio cardine in tema di crisi di impresa: non ogni situazione di dissesto giustifica l’inadempimento fiscale, e non ogni inadempimento resta confinato nell’area dell’illecito tributario. Il discrimine risiede nella prevedibilità dell’effetto decettivo e nella consapevole assunzione del rischio da parte dell’amministratore.

Il quadro che emerge impone agli organi gestori un’attenta valutazione preventiva: perseverare negli omessi versamenti per sostenere artificiosamente la continuità aziendale può determinare l’insorgere in capo agli stessi di responsabilità penale.

In definitiva, la Cassazione consolida un orientamento volto a contrastare forme di finanziamento “occulto” dell’impresa tramite il sistematico sacrificio degli obblighi fiscali, riaffermando che la tutela dell’affidamento dei creditori pubblici rientra a pieno titolo nella protezione penale contro il dissesto fraudolento.

Roma, 20 Febbraio 2026                                                                                  Avvocato Carlo Zaccagnini

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