NULLO IL DECRETO PENALE DI CONDANNA PRIVO DELL’AVVISO DELLA FACOLTÀ DELL’IMPUTATO DI CHIEDERE MEDIANTE OPPOSIZIONE LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA.
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 201 DEL 6 LUGLIO 2016 (DEP. 21 LUGLIO 2016) – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 460, COMMA 1, LETTERA E), C.P.P.
1. L’art. 460, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che il Decreto Penale di Condanna contenga “l’avviso che […] l’imputato può chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p. (il cosiddetto patteggiamento)” [1] : l’imputato che riceva il decreto penale, deve poter chiedere i riti speciali, altrimenti sarebbe irragionevolmente discriminato rispetto a quello citato a giudizio nelle forme ordinarie, il quale solo potrebbe valersi della riduzione di pena propria di quei riti [2] .
L’omesso avviso di chiedere, con l’opposizione, i riti speciali dà luogo ad una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., in quanto risulta violata una disposizione concernente l’intervento dell’imputato ; il concetto di intervento comprende il potere in ordine alla scelta del rito. “L’avviso all’imputato della possibilità di richiedere i riti alternativi costituisce anch’essa una modalità di esercizio del diritto di difesa” [3] ; “la sanzione della nullità ex art. 178, comma primo, lett. e), c.p.p. trova la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facoltà di chieder[li], se per la richiesta è stabilito un termine a pena di decadenza” [4].
2. La legge 28 aprile 2014 n. 67 (hinc, “l. 67/2014”) ha introdotto nell’ordinamento l’istituto della “sospensione del procedimento con messa alla prova dell’adulto” [5] ; istituto che “ha effetti sostanziali, perché […] consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio” [6]. La collocazione sistematica della probation nel codice di procedura milita nel senso indicato dalla Corte: gli artt. 464 bis ss. c.p.p. sono inseriti nel Titolo V bis del codice di rito, titolo concernente i riti speciali; la probation condivide poi con patteggiamento e giudizio abbreviato:
(i) la deflazione del dibattimento;
(ii) l’accesso al rito alternativo in fase anteriore al dibattimento;
(iii) la richiesta di accesso al rito che deve essere formulata dal prevenuto personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
3.L’introduzione della messa alla prova non ha, però, comportato al contrario di quanto ci si sarebbe aspettato modifica normativa sull’art. 460, comma 1, lett. e), c.p.p.. La questione [7] relativa a tale omissione è stata posta all’attenzione della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 201 del 6 luglio 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lett. e), c. p. p., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso per l’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova [8] .
“Quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato rispetto alla fase dibattimentale, sicché la mancanza o l’insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedervi, la violazione della regola processuale che impone di dare all’imputato (esatto) avviso della sua facoltà comporta la violazione del diritto di difesa” [9], con conseguente sanzione della nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. – nullità, di ordine generale, del tipo tertium genus o intermedia, ex art. 180 c.p.p. rilevabile anche d’ufficio entro la deliberazione della sentenza di primo grado.
4.Tale pronuncia ha effetti erga omnes ed ex tunc, invalida tutti i Decreti Penali di Condanna privi dell’avviso all’imputato della facoltà di accedere al rito alternativo ex art. 464 bis c.p.p..
Le Sezioni Unite della Suprema Corte [10] hanno riconosciuto alle sentenze del Giudice delle leggi efficacia invalidante e perciò retroattiva anche su norme di natura processuale.
Alcun rilievo assume il dato che il Decreto Penale di Condanna risulti emesso e notificato in data antecedente all’entrata in vigore della legge n. 67/2014 : l’art. 464 bis, comma secondo, c.p.p. stabilisce che la richiesta ex art. 168 bis c.p. “può essere proposta oralmente o per iscritto, […] fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”, con la precisazione che “nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione”.
Il Decreto Penale di Condanna, privo dell’avviso, è sempre nullo alla luce della sentenza della Consulta: diversamente opinando, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati per i quali, pur non essendo ancora aperto formalmente il dibattimento, il decreto sia intervenuto prima della legge n. 67/2014 ed imputati per i quali, invece, il decreto sia intervenuto successivamente alla stessa, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l’imputato, sebbene in presenza delle condizioni di legge, sarebbe ingiustamente privato della possibilità di accedere al rito alternativo.
[1] Ai sensi dell’art. 141, comma 3, disp. att. c.p.p., il DPC deve anche contenere l’avviso che l’imputato può domandare l’oblazione, se ne ricorrono i presupposti e il pubblico ministero non ha in precedenza informato di tale facoltà la persona sottoposta alle indagini.
[2] G. Bonilini – M. Confortini, Codice di procedura penale commentato, sub art 460, Milano, 2012, 3043.
[3] Ex plurimis, Corte cost., sent. 15 marzo 1996, n. 70, in www.giurcost.org.
[4] Corte cost., sent. 13 maggio 2004, n. 148, in www.giurcost.org.
[5] L’istituto, di derivazione anglosassone e già presente nel procedimento minorile, motivato da esigenze deflattive e premiali, prevede per le categorie di reati previsti all’art. 168 bis c.p. la possibilità per il prevenuto di estinguere il reato attraverso un percorso di messa alla prova approvato dal Giudice e preliminare all’accertamento dibattimentale.
[6] Corte Cost., sent. 7 ottobre 2015, n. 240, in Giur. cost., 2015, 2189.
[7] Sollevata innanzi al Tribunale di Savona.
[8] Corte cost., sent. 201 del 6 luglio 2016, in www.giurcost.org.
[9] Ibidem.
[10] Cass. Pen., SS.UU., 28 gennaio 1998, n. 3, Budini, in C.E.D. Cass., Rv. 210258.