L’adempimento parziale del debito erariale rende applicabile la causa di non punibilità.
Commento sentenza Cass. Pen. n. 22076/2025
L’adempimento parziale del debito erariale rende applicabile la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione con la pronuncia in commento fornisce un importante chiarimento circa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. in materia di reati tributari.
Il ricorso prendeva le mosse dalla sentenza con la quale la Corte d’Appello di Salerno confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Salerno nei confronti della rappresentante legale di una società per il delitto ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000.
La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 131 bis c.p., lamentando che il Giudice del gravame non avesse adeguatamente considerato la circostanza secondo cui la stessa avesse già corrisposto la somma di Euro 95.584,45 a fronte di un debito complessivo pari a Euro 97.937,33, provvedendo, di fatto, a un adempimento pressoché integrale dell’obbligazione.
La Cassazione chiariva che :
- a seguito dell’intervento della Riforma Cartabia (L. n. 150/2022), ai fini dell’applicazione dell’esimente “il comportamento successivo al reato deve essere valutato” e tra le condotte susseguenti deve essere compreso “anche l’integrale ovvero parziale adempimento del debito tributario con l’Erario”;
- in presenza di una progressiva estinzione del debito tributario mediante rateizzazione “il giudice deve valutare in termini di prevalenza l’entità del debito tributario residuo”, in guisa tale che, qualora i pagamenti effettuati coprano una percentuale assai elevata del debito erariale, “il comportamento dell’imputato successivo alla commissione del reato deve essere ritenuto quale indice particolarmente pregnante della speciale tenuità del fatto” (nel caso de quo, vi era l’estinzione di oltre il 97% del totale);
- il nuovo comma 3 ter dell’art. 13 D.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal D.lgs. n. 87/2024) – il quale impone al Giudice di valutare, ai fini dell’applicabilità dell’art. 131 bis p., in modo prevalente l’entità del debito erariale residuo – “deve essere ritenuto applicabile ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore”.
Il Giudice del gravame operava un bilanciamento nel senso della prevalenza del dato negativo, la “notevolissima entità dell’imposta indebitamente richiesta in accredito”, rispetto all’elemento positivo del pagamento rateale di quasi la totalità della somma dovuta.
Rilevato, pertanto, che i principi di cui supra non erano stati tenuti in adeguata considerazione dalla Corte d’Appello di Salerno, la Cassazione annullava con rinvio la sentenza impugnata alla Corte d’Appello di Napoli.