Studio Legale Carlo Zaccagnini - Roma e Milano
  >    >  Legge n. 132/2025 sulla AI: le novità in materia penale

Legge n.132 del 29.09.2025 (Legge AI): Le novità in materia penale.

La Legge n. 132 del 29 settembre 2025 (c.d. Legge A.I., hinc “la Legge”), recante disposizioni in materiale di intelligenza artificiale, ha introdotto il delitto ex art. 612 quater c.p., rubricato “illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale” che punisce con la reclusione da uno a cinque anni “chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità”.

La norma – posta a presidio della riservatezza della persona – censura le condotte, tra loro alternative, di cessione (ad uno o più specifici destinatari), della pubblicazione (che consente la fruizione dell’immagine ad un pubblico indeterminato) o comunque della diffusione, di immagini, e/o registrazioni audio e video dotate di duplice connotazione: il file multimediale deve essere (i) falsificato e/o alterato mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e (ii) deve apparire vero (“idoneo ad indurre in inganno in ordine alla propria genuinità). Il nuovo reato colma un vuoto di tutela in riferimento alla diffusione di deep fake (le false immagini virtuali) con vittime persone maggiorenni, condotta che esulava dall’ambito applicativo del reato di revenge porn ex art. 612 ter c.p..

Coefficiente psicologico del delitto de quo è il dolo generico : rappresentazione e volontà di diffondere immagini, video o audio, alterati mediante strumenti di intelligenza artificiale, contro la volontà della persona offesa e con la consapevolezza di cagionare un danno a quest’ultima.

Presupposto del reato è che i contegni descritti dalla norma incriminatrice siano realizzati contro la volontà della persona offesa. A mente del secondo comma, “il delitto è punibile a querela della persona offesa”, a meno che il fatto non sia “connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.

Accanto alla nuova fattispecie incriminatrice, la Legge ha introdotto nuova aggravante comune (art. 61, n. 11-undecies) che prevede aumento di pena fino ad un terzo nel caso in cui il fatto sia commesso “mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato”.

Da ultimo, la Legge ha previsto che la commissione del fatto con l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale costituisca, per talune specifiche figure delittuose, circostanza aggravante autonoma: è il caso (a mero titolo esemplificativo) del delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.), nonché del delitto di manipolazione del mercato in materia di intermediazione finanziaria ex art. 185, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Roma, 03 Novembre 2025                                                                        Avvocato Carlo Zaccagnini

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