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  >    >  Legge n. 114 del 10 agosto 2024

Legge n. 114 del 10 agosto 2024: modiche al codice penale e al codice di procedura penale

La Legge n. 114 del 2024 (c.d. “Legge Nordio”, hinc “la Legge”), pubblicata il 10 agosto in G.U. e in vigore dal 25 agosto 2024, incide sulla disciplina dei delitti contro la P.A. e, sul piano processuale, modifica lo statuto normativo delle intercettazioni e delle misure cautelari.

L’art. 1 della Legge abroga il delitto di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p., introducendo al contempo la fattispecie criminosa ex art. 314 bis c.p., “indebita destinazione di denaro o cose mobili”, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l’incarico di pubblico servizio “che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto”.

La Legge modifica altresì il delitto ex art. 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite) : conservano rilevanza penale le sole condotte di “utilizzo […] di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio” e non più i contegni di “sfruttamento di relazioni [meramente] asserite” : è dunque definitivamente abrogato il delitto di millantato credito ex art. 346 c.p. La condotta di utilizzo deve essere poi sorretta da dolo intenzionale e non più da dolo generico. Il secondo comma della disposizione de qua definisce il concetto di mediazione illecita, ossia quella realizzata “per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito”.

 

  1. Sul piano processale la Legge modifica il regime delle intercettazioni ex artt. 268 ss. c.p.p.:
  2. introduce il divieto di pubblicazione del contenuto di intercettazioni, qualora questo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento;
  3. esclude il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione, qualora la richiesta sia avanzata da soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori;
  • impedisce la trascrizione di espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti;
  1. impone al P.M. di stralciare qualsiasi espressione potenzialmente lesiva della reputazione o relativa a dati sensibili di soggetti diversi da quelli intercettati.
  2. In materia di misure cautelari, la Legge introduce all’art. 291 c.p.p. i commi da 1 quater a 1 novies, con cui dispone l’obbligatorietà del c.d. interrogatorio preventivo, atto istruttorio che il giudice dovrà espletare prima di applicare una misura cautelare personale richiesta dal P.M..
  3. Ai sensi del nuovo art. 593, comma 2, c.p.p., è preclusa al P.M. la possibilità di appellare sentenze di proscioglimento relative a reati a citazione diretta ex art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.

4. Da ultimo, la Legge, novellando l’art. 103 c.p.p., vieta l’acquisizione da parte dell’Autorità Giudiziaria “di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato e il proprio difensore, salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato”, obbligando quest’ultima ad interrompere le operazioni di intercettazione, quando risulti che la conversazione o la comunicazione captata rientri tra quelle vietate.

Roma, 29 Agusto 2024                                                                                     Avvocato Carlo Zaccagnini

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