Roma, 15/05/23
Guida in stato di ebbrezza: reato prescritto; si può chiedere la restituzione della moto o della macchina?
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui il giudice dichiari estinto per intervenuta prescrizione il reato di guida in stato di ebbrezza dovrà poi procedere alla revoca della confisca e disporre l’immediata restituzione dell’autovettura all’imputato.
Il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S. è una fattispecie contravvenzionale che sanziona chi si ponga alla guida di un veicolo in uno stato di alterazione psicofisica discendente dall’assunzione di bevande alcoliche.
L’art. 186 C.d.S. prevede inoltre che in caso di sentenza di condanna ovvero nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. Pattaggiamento) il giudice dovrà obbligatoriamente disporre la confisca dell’autoveicolo tramite il quale si è compiuta la violazione stradale.
L’interrogativo che ci si è posti riguarda la possibilità di revoca della sanzione accessoria della confisca dell’autoveicolo in ragione della sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La guida in stato di ebbrezza è un illecito penale che prevede un termine prescrizionale tra i 4 ed i 5 anni (a seconda se si siano verificate o meno ipotesi di interruzione della prescrizione) superato il quale il reato si estingue. La declaratoria di intervenuta prescrizione rappresenta una sentenza di proscioglimento dell’imputato che produce dunque l’immediata decadenza delle sanzioni a lui rivolte, compresa quella accessoria della confisca dell’autoveicolo.
La Suprema Corte ha stabilito che : “l’obbligo di confisca giudiziale del veicolo […] è dunque predicabile solo quando il giudice penale abbia irrevocabilmente accertato l’esistenza del reato e la commissione dello stesso da parte dell’imputato, anche se da tale accertamento non sia derivata condanna […] in particolare, nel caso di sentenza dichiarativa dell’estinzione di tale reato per intervenuta prescrizione […] tale statuizione non è impeditiva della confisca nel solo caso in cui il punto di sentenza relativo all’accertamento di commissione del reato da parte dell’imputato non abbia formato oggetto di impugnazione ” (Cass. Pen., Sez. I, 18 luglio 2017, n. 50719);
Dunque l’unico caso in cui la confisca sopravvive ad una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione è quello in cui l’imputato abbia tralasciato di impugnare la sentenza di primo grado nel capo relativo all’accertamento della commissione del reato; nel caso menzionato infatti vi è un accertamento della responsabilità dell’imputato per la commissione del fatto criminoso che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, diviene irrevocabile pertanto può giustificare l’irrogazione della pena accessoria della confisca.