Opposizione alla richiesta di archiviazione già depositata da parte del difensore opponente
Se il P.M. formula richiesta di archiviazione, la persona offesa, che abbia dichiarato di voler esserne informata, può – ex art. 410 c.p.p. – presentare, entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso, opposizione alla richiesta di archiviazione chiedendo la prosecuzione delle indagini preliminari ed indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
Se da un lato, l’ordinamento riconosce il diritto della persona offesa di dissentire sulle determinazioni assunte dal PM all’esito delle indagini espletate, e dunque stimolare ulteriori attività investigativa, dall’atro, occorre domandarsi che cosa accadrebbe se, una volta presentata l’opposizione, la persona offesa decida di rinunciare alla stessa.
Granitica esegesi giurisprudenziale rimarca come “l’atto oppositivo sia estraneo al genus delle impugnazioni, essendo diretto non nei confronti di un provvedimento del giudice, ma contro la richiesta archiviativa del pubblico ministero” [1]. Di talchè, è esclusa la possibilità di applicare i principi generali in materia di impugnazione e, segnatamente, l’art. 589 c.p.p. rubricato “Rinuncia all’impugnazione”.
L’atto in questione, infatti, seppur rinunciato dalla persona offesa, “consacra l’esistenza di un conflitto tra i “due rami dell’accusa” e “costituisce espressione specifica della generale facoltà delle parti di presentare richieste al giudice stabilita dall’art. 121 c.p.p.” [2]. L’opposizione, pertanto, una volta depositata e ritenuta ammissibile, deve necessariamente esser “sottoposta ad approfondito vaglio del giudice, in camera di consiglio, nel contraddittorio di cui all’art. 127 c.p.p.” [3], con la conseguenza che la successiva rinuncia all’atto di opposizione da parte della persona offesa, non comporterà per il GIP alcun obbligo di disporre l’archiviazione del procedimento.
[1] ex multis : Cass., Sez. II, 16 marzo 2006, p.o. in c. R.S., in Mass. Uff., n. 234243; Id., Sez. II, 13 gennaio 2004, Cassa Risparmio di Carpi, in Riv. pen., 2005, 1248; Id., Sez. IV, 4 novembre 2003, Buccignoli, in Arch. nuova proc. pen., 2005, 101; Id., Sez. VI, 18 ottobre 2003, Stara, in Riv. pen., 2005, 355; Id., Sez. II, 30 gennaio 2003, Riccetti, in Mass. Uff., n. 223904.
[2] Cass. Pen., Sez. I, 23 aprile 2013, n. 28477, in dejure.it
[3] PANSINI, Contributo dell’offeso, cit., p. 48. FASOLIN, L’opposizione della persona offesa tra ammissibilità e merito, in Cass. pen., 2011, 3056; IASEVOLI, Il diritto di proporre, cit., 3552.
Roma, 12 Febbraio 2024 Avvocato Carlo Zaccagnini