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Disposizioni penali del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

LE DISPOSIZIONI PENALI DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

 

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE

L’ordinamento italiano affronta il tema del sovraindebitamento attraverso un percorso

evolutivo apparentemente ancora ongoing ;

  1. 1. il primo intervento normativo strutturato si deve alla Legge n. 3/2012, che ha introdotto misure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, destinate ai soggetti esclusi dal fallimento, come consumatori, piccoli imprenditori e professionisti. Successivamente, il D.Lgs. n. 14/2019, noto come Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (hinc “Codice”), ha riordinato l’intera materia delle procedure concorsuali, offrendo un quadro organico e razionalizzato;
  2. 2. con il D.Lgs. n. 83/2022, è stata data attuazione alla Direttiva UE 2019/1023, che impone agli Stati membri di garantire strumenti efficaci di ristrutturazione e una “seconda opportunità” per i debitori;
  3. 3. infine, il D.Lgs. n. 136/2024, il cosiddetto “Correttivo Ter”, ha introdotto il rafforzamento dei controlli ed un ampliamento dei profili penali, al fine di rendere più efficace l’attuazione del Codice e tutelare l’integrità delle procedure.

Per meglio comprendere l’analisi delle condotte penalmente rilevanti oggetto dello scritto, appare doveroso partire dalla definizione di sovraindebitamento. Con ciò si intende la condizione di persistente squilibrio economico tra le obbligazioni contratte e il patrimonio prontamente liquidabile del debitore. Si tratta, in particolare, di una incapacità non temporanea di adempiere alle proprie obbligazioni. Questa condizione riguarda individui non assoggettabili a liquidazione giudiziale, come consumatori, professionisti, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori.

 

CAPITOLO 2 : IL CODICE E IL CORRETTIVO – TER

Il Codice non si limita a prevedere strumenti di composizione negoziata e liquidatoria, ma introduce specifico arsenale penale a tutela della regolarità delle procedure. Le fattispecie incriminatrici sono eterogenee, e coinvolgono soggetti diversi e ruoli differenti nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi.

Nel quadro della riforma introdotta dal Codice, come modificato dal c.d. Correttivo Ter (D.Lgs. n. 136/2024), emerge un rafforzamento significativo del controllo penale e delle connesse responsabilità degli attori della normativa in parola.  Rafforzamento che coinvolge anche l’estensione della responsabilità penale a figure chiave del procedimento di composizione della crisi, quali professionisti e gestori, il cui operato incide in maniera determinante sulla corretta rappresentazione della situazione debitoria e patrimoniale del soggetto in crisi.

Attenzione è stata rivolta dal Legislatore alle “procedure minori”, ovvero quelle che coinvolgono soggetti non assoggettabili a fallimento, come consumatori, artigiani e professionisti. Anche a tali figure si applicano le disposizioni penali, che ai sensi dell’art. 12 Codice e ss. estendono le condotte punibili alla composizione negoziata della crisi, al concordato minore (Art. 74 Codice) e alla liquidazione controllata (art. 268 Codice e ss).

Il sistema sanzionatorio risulta ulteriormente rafforzato dalla previsione di specifiche circostanze aggravanti, come nel caso del delitto di falso in attestazioni e relazioni disciplinato dall’art. 342 del Codice della crisi. In particolare, il secondo comma aggrava la pena quando il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto, mentre il terzo comma interviene quando dal fatto deriva un danno per i creditori.

Vengono rafforzati i requisiti di indipendenza e responsabilità degli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.), degli attestatori e dei consulenti, prevedendosi, in caso di falsa attestazione, non solo la responsabilità penale ma anche la possibilità di radiazione dagli albi professionali.

Il Legislatore mira così a garantire maggiore affidabilità e rigore nell’analisi e nella gestione delle situazioni di crisi, a tutela del mercato e degli interessi dei creditori. La tutela dell’affidabilità delle procedure passa da un principio di legalità formale a un presidio sostanziale, basato su trasparenza, tracciabilità e responsabilità personale.

 

CAPITOLO 3 : PROFILI PENALI – Titolo IX del Codice

Capo II – Reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale

  1. Art. 340 Codice: Esercizio abusivo di attività commerciale

Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103”.

Il Soggetto attivo è chiunque eserciti un’impresa commerciale: si tratta di un reato comune. Il soggetto è già stato condannato con sentenza definitiva a una pena accessoria di inabilitazione all’esercizio dell’impresa (es. per bancarotta, reati tributari, reati societari o fallimentari).

Può trattarsi:

  1. dell’imprenditore individuale,
  2. dell’amministratore di fatto o di diritto di società,
  3. di persona che agisce in violazione di un’interdizione ex sentenza.

La Condotta tipica riguarda l’esercizio di attività di impresa (in forma diretta o mediata), nonostante l’interdizione pronunciata con sentenza penale passata in giudicato. Ma può configurarsi anche nei casi di intestazione fittizia a terzi, direzione di fatto di un’impresa e amministrazione occulta.

Questo reato rappresenta una sanzione rafforzata per il rispetto delle misure interdittive penali previste in caso di reati economici. Garantisce l’effettività della pena accessoria e tutela l’ordine economico dalla recidiva criminale.

La Best practice richiede che ogni piano e proposta deve essere vagliato anche sul piano soggettivo, con verifica della legittimazione dell’imprenditore a contrarre e proporre l’accesso a procedure.

 

Capo III – Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa

  1. Art. 341 Codice – Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

È punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l’apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

La norma appresta tutela ex ante alle procedure di risanamento (quali il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e la convenzione di moratoria) scoraggiando abusi da parte dell’imprenditore e/o debitore finalizzati a ottenere l’ammissione fraudolenta o l’omologazione della stessa.

  1. Concordato preventivo (Art. 84 Codice) : è una procedura concorsuale che consente a un’impresa in crisi di evitare il fallimento oggi liquidazione giudiziale , proponendo un accordo ai creditori per soddisfare, anche in parte, le loro pretese creditorie. È una procedura volontaria, cioè avviata dall’impresa debitrice, e giudiziale, cioè sottoposta al controllo del Tribunale , scoraggiando abusi da parte dell’imprenditore e/o debitore finalizzati a ottenere l’ammissione fraudolenta o l’omologazione della stessa.
  2. Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari (Art. 57 Codice) : è un accordo stipulato tra un debitore e i suoi creditori finanziari (banche, istituti di credito, ecc.) per ridefinire i termini di pagamento dei debiti. Tale accordo consente al debitore di ottenere un periodo di tempo più ampio per il pagamento, riducendo l’importo da rimborsare o modificando le condizioni del prestito. 
  3. Convenzione di moratoria (Art. 62 Codice): è un accordo, tra imprenditore (anche non commerciale) e i suoi creditori, con l’obiettivo di regolamentare provvisoriamente gli effetti di una crisi. Essa permette di dilazionare le scadenze dei crediti, rinunciare ad atti o sospendere azioni esecutive e conservative, evitando l’immediata applicazione di tali azioni che potrebbero pregiudicare la ristrutturazione dell’impresa. 

Il Soggetto attivo del 341 Codice: è l’imprenditore (individuale e/o di società di capitali), gli amministratori, legali rappresentanti o soggetti di fatto che abbiano concorso nella condotta (in materia societaria la figura dell’amministratore di fatto è ravvisabile in quel soggetto di cui sia stato accertato l’avvenuto inserimento nella gestione di impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative, ex art. 2639 c.c.).

La norma prevede due condotte alternative:

  1. Auto-ricostruzione dell’attivo (“ipervalutazione dell’attivo”): l’agente si attribuisce beni o disponibilità patrimoniali non esistenti, al solo scopo di ottenere l’ammissione alla procedura. Esempio: inserimento nel piano concordatario di cespiti immobiliari, partecipazioni societarie, altri beni indicati fittiziamente.
  2. 2. Simulazione di crediti : simulazione totale o parziale di crediti per influenzare le maggioranze richieste nei procedimenti di ristrutturazione. Esempio: accordo con soggetti compiacenti per creare falsi crediti o duplicazioni documentali per raggiungere la maggioranza del 60% nei creditori aderenti.

Ai fini della configurazione del delitto de quo è richiesto il dolo specifico: le condotte sopraindicate devono abbracciare e devono essere sorrette dal fine specifico di ottenere ingresso alle evocate procedure ovverosia condizionare e influire indebitamente sulla formazione delle maggioranze necessarie alla approvazione di queste procedure. La differenza con il dolo generico è che mentre per quest’ultimo l’oggetto della rappresentazione e della volizione è solo il fatto concreto che integra gli estremi del fatto descritto dalla norma incriminatrice: eventi ulteriori, perseguiti come conseguenze eventuali del fatto tipico, sono al di fuori dell’oggetto del dolo. Per il dolo specifico invece l’oggetto del dolo è più ampio in quanto abbraccia sia il fatto concreto corrispondente a quello descritto dalla norma incriminatrice sia un risultato ulteriore che l’agente deve perseguire come scopo e la cui realizzazione è irrilevante per la consumazione reato.

La fattispecie in esame rientra nella categoria dei reati di pericolo, ossia in quelle ipotesi in cui il legislatore appronta una tutela anticipata del bene giuridico. In tali casi, l’offesa consiste nella mera esposizione del bene a un rischio, ritenuta di per sé giuridicamente rilevante. La scelta normativa è dunque chiara: intervenire in una fase prodromica al verificarsi di un danno più grave che comprometterebbe in modo irreversibile l’interesse tutelato. Diversamente da quanto accade per i reati di danno, nei quali l’offesa è penalmente rilevante in quanto idonea compromettere direttamente l’integrità del bene giuridico.

Il delitto si consuma nel momento della presentazione della documentazione falsa. Non è necessario che la procedura venga effettivamente aperta o omologata.

  1. Art. 342 Codice : Falso in attestazioni e relazioni

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4 [Accordi in esecuzione di piani di risanamento], 57, comma 4 [Accordi di ristrutturazione dei debiti], 58 commi 1 e 2 [Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano], 62, comma 2, lettera d) [Convenzione di moratoria], 87, comma 3 [Contenuto del piano di concordato] , 88, commi 1 e 2 [Trattamento dei crediti tributari e contributivi], 90, comma 5 [Proposte concorrenti], 100, commi 1 e 2 [Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi], espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata (com.2)

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà (com. 3)

Il soggetto attivo deve essere un professionista (inteso quale persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario), iscritto agli albi professionali, chiamato a redigere attestazioni in sede di:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti (Art. 57 Codice) ;
  2. Convenzione di moratoria (Art. 62 Codice) ;  
  3. Concordato preventivo: (Art. 84 Codice): è una procedura concorsuale che consente a un’impresa in crisi di evitare il liquidazione giudiziale, proponendo un accordo ai creditori per soddisfare, anche in parte, le loro pretese creditorie. È una procedura volontaria, cioè avviata dall’impresa debitrice, e giudiziale, cioè sottoposta al controllo del Tribunale. , scoraggiando abusi da parte dell’imprenditore e/o debitore finalizzati a ottenere l’ammissione fraudolenta o l’omologazione della stessa.
  4. d. Concordato semplificato (Art. 25 sexies Codice e ss.) : è una procedura semplificata rispetto al concordato preventivo che non richiede il consenso dei creditori e non prevede la nomina di un commissario giudiziale. 
  5. Procedura di liquidazione controllata (Art. 268 Codice) : “controllata”, in quanto prevede la liquidazione dei beni del debitore sotto il controllo del Tribunale, attraverso un liquidatore nominato.

La condotta tipica, pertanto, riguarda alternativamente:

  1. falsità attiva: l’agente dichiara circostanze inveridiche, ovvero attesta elementi patrimoniali, economici o finanziari non corrispondenti al vero.
  2. falsità omissiva : omette informazioni rilevanti per la verifica della veridicità del piano, della proposta o dei documenti allegati (es. bilanci, business plan, relazioni di stima). Attenzione: non è sufficiente l’errore tecnico o la negligenza; è necessario che la condotta sia volontaria.

Ai fini della configurazione del delitto de quo è richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza e la volontà di rendere dichiarazioni false o di omettere informazioni rilevanti.

Quanto alle circostanzi aggravanti di cui ai commi 2 e 3, nel primo caso trattasi di circostanza comune in quanto non indica l’aumento di pena e presumibilmente applicabile in via automatica. Nel secondo caso si è in presenza di aggravante ad effetto speciale con aumento fino alla metà, anche in tale sede si applicherà, presumibilmente, in forma automatica.

La norma in commento assume un rilievo centrale nel sistema del Codice, perché: tutela la fiducia dei creditori nei piani attestati; impone al professionista una responsabilità penale personale; eleva il ruolo dell’attestatore da consulente tecnico a soggetto penalmente garante della veridicità delle basi economiche del piano.

Il professionista deve pertanto: verificare con rigore i dati patrimoniali, reddituali, finanziari e i flussi prospettici; è tenuto a riferire anche le incertezze, i rischi e le criticità; può essere penalmente responsabile anche per omissione di alert rilevanti. Nel diritto penale l’omissione rappresenta una modalità di realizzazione del reato che si verifica non attraverso un’azione, ma per il mancato compimento di un comportamento giuridicamente doveroso. Il legislatore riconosce infatti che anche l’inerzia, in determinate circostanze, può produrre conseguenze penalmente rilevanti, equiparabili a quelle derivanti da condotte attive (art. 40, comma 2, c.p. “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.)

In dottrina si è soliti distinguere, in base alla struttura, in reati omissivi propri e impropri. Nei reati omissivi propri, la norma incriminatrice punisce direttamente l’inerzia, prescindendo dal verificarsi di un evento dannoso. Nei reati omissivi impropri (o commissivi mediante omissione), l’omissione assume rilevanza penale solo quando da essa derivi un evento che il soggetto aveva l’obbligo giuridico di impedire.

Elemento centrale è dunque la posizione di garanzia, ossia quel vincolo giuridico in virtù del quale taluni soggetti sono tenuti a intervenire per impedire il verificarsi di un evento dannoso. La giurisprudenza ha ricondotto a tale posizione coloro che per legge, contratto o precedente condotta hanno il dovere di protezione o controllo su determinati beni giuridici. Nel caso de quo il professionista risponde per il solo fatto dell’omissione, potendosi ricondurre all’alveo dei reati omissivi propri.

Alla luce di quanto sopra esposto, il professionista, per evitare di incorrere in responsabilità penale, è tenuto a conservare tutta la documentazione utilizzata per le verifiche; mantenere una tracciabilità dei controlli eseguiti; astenersi in caso di conflitto d’interesse.

Tale delitto si pone in continuità con il reato di false comunicazioni sociali ex art 2621 c.c. In entrambi i casi le condotte penalmente rilevanti si traducono nel fornire rappresentazioni inveridiche o nell’ omettere informazioni rilevanti. Diversi sono i soggettivi attivi e l’oggetto materiale del reato, ossia i documenti ospitanti le dichiarazioni mendaci o l’omissione; tuttavia, potrebbe essere utile riportare l’indirizzo prevalente della giurisprudenza in merito al falso valutativo per poter orientare la lettura del delitto in parola.

In particolare, la Cass., Sez. Un. Pen., n. 22474, del 31 marzo 2016 “Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione”, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni” . I requisiti della consapevolezza, dell’assenza di una motivazione e dell’idoneità della condotta a indurre in errore possono costituire criteri utili anche per la norma de qua, potendo contribuire a circoscrivere una fattispecie altrimenti generica. L’indeterminatezza normativa investe anche l’individuazione delle relazioni oggetto della condotta fraudolenta, così come la definizione di espressioni ampie e poco tipizzate quali “dati” o “documenti allegati”, rispetto alle quali permane una significativa incertezza interpretativa.

 

Capo IV – Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

  1. Art. 344 Codice : Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

  1. a) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento nei casi di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
  2. b) al fine di ottenere l’accesso alle procedure ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore e di quelle di liquidazione controllata del sovraindebitamento, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
  3. c) nel corso delle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;
  4. d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
  5. e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.

Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all’articolo 283 produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283 , quando dovuta, o in essa attesta falsamente fatti rilevanti. (com. 2)

[Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: il debitore incapiente, dopo aver presentato domanda all’Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) competente, può ottenere la cancellazione dei debiti al ricorrere dei seguenti Requisiti : il debito non deve essere frutto di colpa o frode / non si deve essere già beneficiari di esdebitazione nei 5 anni precedenti /si deve collaborare con l’O.C.C. fornendo tutte le informazioni richieste / si deve dimostrare di essere incapiente, ovvero di non avere alcun patrimonio o reddito]

 Il componente dell’organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68 [Presentazione della domanda e attività dell’OCC], 76 [Presentazione della domanda e attività dell’OCC], 269 [Domanda del debitore] e 283 [ Esdebitazione del sovraindebitato incapiente]  in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 [Procedura di ristrutturazione dei debiti] e 75 [Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati], nell’attestazione di cui all’articolo 268 [Liquidazione controllata], nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all’articolo 283 [ Esdebitazione del sovraindebitato incapiente], è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro (com. 3)

Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell’organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. (com. 4)

Questa norma disciplina diverse fattispecie penali. Il bene giuridico protetto è la correttezza e la regolarità delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, garantendo il rispetto della normativa vigente.

In tale caso la natura del reato ha carattere sussidiario in quanto il Legislatore ha inserito la clausola “salvo che il fatto costituisca più grave reato“.

È un reato proprio: può essere commesso solo da una persona che possiede una particolare qualifica, qualità o condizione soggettiva espressamente prevista dalla norma incriminatrice. Nel caso de quo il delitto può essere commesso solo dal debitore (per i commi 1 e 2) o dal componente dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) (per i commi 3 e 4).

La maggior parte delle ipotesi, ad eccezione di quella al comma 4, sono reati di pericolo.

Per approfondire le condotte penalmente rilevanti, appare necessario distinguere tra quelle riferibili al debitore, descritte dai commi primo e secondo, da quelle realizzate dal componente dell’OCC, descritte negli ultimi due commi.

Le Condotte del Debitore (Comma 1), puniscono colui che:

  1. a) Al fine di ottenere l’accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, quali i piani di ristrutturazione dei debiti e il concordato minore : aumenta o diminuisce il passivo, ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo, ovvero dolosamente simula attività inesistenti
  2. b) Al fine di ottenere l’accesso alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di concordato minore e di quelle di liquidazione controllata del sovraindebitamento (ex 268-279) produce documentazione contraffatta o altera, sottrae, occulta o distrugge la documentazione relativa alla propria situazione debitoria
  3. c) Nel corso delle procedure di sovraindebitamento: effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati
  4. d) Dopo il deposito del piano/proposta e per tutta la durata della procedura: aggrava la sua posizione debitoria                           
  5. e) Intenzionalmente: non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore: produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria o contabile.

Le Condotte del Debitore Incapiente (Comma 2): le stesse pene del comma 1 si applicano al debitore incapiente (persona fisica meritevole, non in grado di offrire utilità ai creditori) che, con la domanda di esdebitazione, produce documentazione contraffatta/alterata, o sottrae/occulta/distrugge documentazione debitoria/contabile, o omette/falsa la dichiarazione annuale sulle sopravvenienze rilevanti

Per quanto riguarda invece le condotte riferibili al Componente dell’OCC, si distinguono:

Condotte del Componente dell’OCC (Comma 3): Rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di ristrutturazione dei debiti, nella domanda di apertura della liquidazione o nella domanda di esdebitazione.

Condotte del Componente dell’OCC (Comma 4): prevede la omissione del componente che cagioni danno ai creditori omettendo o rifiutando , appunto, senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. La norma richiede che ci sia un danno (presumibilmente patrimoniale) ai creditori.

Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo specifico per le condotte del debitore di cui al comma 1, lettere a) e b), finalizzate all’ottenimento dell’accesso alle procedure; il dolo intenzionale per la condotta del debitore di cui al comma 1, lettera e) (omesso rispetto dei contenuti del piano di ristrutturazione o del concordato minore); il dolo generico per gli altri casi.

Per dolo intenzionale si intende il caso in cui l’agente agisca allo scopo di realizzare il fatto. Non è necessario che la realizzazione del fatto rappresenti lo scopo ultimo perseguito dall’agente, potendo essere anche uno scopo intermedio. Del pari non è necessario che la causazione dell’evento perseguito dall’agente sia probabile : basta la mera possibilità di successo.

 

CAPITOLO 4: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE

Il diritto penale della crisi d’impresa e dell’insolvenza si colloca oggi in un punto di equilibrio tra la tradizione del diritto fallimentare e le nuove esigenze di prevenzione, trasparenza e responsabilizzazione imposte dal moderno assetto economico-produttivo.

Le principali direttrici dell’attuale disciplina sono:

1-Responsabilizzazione delle figure tecniche, come professionisti, attestatori, e membri dell’OCC, destinatari oggi di specifici obblighi penali e deontologici;

2-Maggiore attenzione agli elementi soggettivi (dolo specifico, dolo generico, dolo intenzionale) e al ruolo della posizione di garanzia;

3 – Estensione della repressione penale alle fasi prodromiche delle procedure, mediante reati di pericolo, anche astratto, volti a presidiare ex ante la correttezza delle informazioni e la parità tra creditori.

Le sfide che attendono i delitti previsti dal Codice della crisi si concentrano principalmente su due aspetti. Da un lato, si dovrà tendere verso un diritto penale sempre più “sistemico”, in cui si rafforzi l’integrazione tra le disposizioni penalistiche e i meccanismi civilistici di vigilanza e controllo. In questo contesto, è verosimile l’impiego crescente di strumenti digitali, come sistemi di tracciabilità, nella verifica delle attestazioni, dei flussi contabili e della veridicità delle informazioni fornite dagli attori della crisi. Dall’altro lato, emerge una tensione tra le esigenze punitive e gli strumenti di composizione negoziata. La principale sfida consisterà nel preservare la funzione incentivante e risanatoria delle procedure, evitando che un’eccessiva penalizzazione possa ostacolare l’accesso agli strumenti di gestione della crisi o scoraggiare la collaborazione attiva di debitori, professionisti e garanti, che rappresentano invece elementi fondamentali per il buon esito del percorso di risanamento.

Il diritto penale della crisi non è più solo una branca repressiva, ma un presidio di legalità nella gestione dell’insolvenza, orientato alla tutela dell’economia lecita, della fiducia del mercato e della corretta concorrenza. L’efficacia del sistema dipenderà dalla capacità di bilanciare la repressione degli abusi con la valorizzazione dei comportamenti virtuosi e trasparenti.

Roma, 17 Giugno 2025                                                                             Avvocato Carlo Zaccagnini

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