1.Che cos’è?
L’avviamento è un elemento immateriale dell’azienda che rappresenta il valore aggiunto della stessa, derivante dalla sua capacità di generare utili superiori alla media del settore. Detto altrimenti, è il valore economico riconosciuto a un’attività commerciale o aziendale oltre la somma dei suoi beni materiali ed immateriali che compongono il suo patrimonio.
Facciamo degli esempi di avviamento : piani e/o campagne di fidelizzazione della clientela attuate tramite l’emissione di carte fedeltà (piani presenti già nelle compagnie aeree o di trasporto ferroviario); la condizione di un ristorante noto con clientela habitué in una particolare zona della città; la reputazione e l’immagine dell’azienda : un’azienda vinicola nota per la produzione di determinato vitigno secondo una determinata procedura di vinificazione; relazioni durature con i fornitori e partners mediante campagne di tesseramento soci; capacità di innovazione e adattamento sul mercato: software house nota per rilasciare costantemente aggiornamenti innovativi; competenze interne del personale, quali la particolare abilità di chef, camerieri, maître di sala e sommelier all’interno del ristorante.
2.Esistono varie tipologie di Avviamento
- Avviamento originario: formatosi internamente alla società nel tempo grazie alla reputazione, alla fidelizzazione della clientela, al know-how, all’organizzazione efficiente e ad altri fattori intangibili. Non è iscrivibile in bilancio.
- Avviamento acquisito: emerge quando un’azienda viene acquistata a prezzo superiore al valore contabile netto dei suoi beni. In questo caso, può essere iscritto in bilancio come attività immateriale, ovverosia come “immobilizzazioni immateriali”.
3.Valutazione dell’Avviamento
L’art. 12, comma 2, del D.lgs.vo n.139/2015 ha introdotto nuovi criteri di valutazione dell’avviamento. Tale disposizione, insieme all’art. 2426 c.c. (rubricato “criteri di valutazione”), stabilisce che il criterio del costo ammortizzato è applicabile a tutte le voci di bilancio – tra cui l’avviamento – “riferite a operazioni che non hanno ancor dispiegato i propri effetti”.
L’ammortamento dell’avviamento è calcolato, in bilancio, secondo la sua vita utile: nei casi in cui non è possibile stimarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. La nota integrativa, che accede al bilancio offre una spiegazione del periodo, di ammortamento dell’avviamento.
4.Rilevanza Contabile e Fiscale
In contabilità e in bilancio, l’avviamento acquisito è soggetto ad ammortamento sistematico (di solito in dieci anni, salvo prova di una vita utile più lunga).
In ambito fiscale, la deducibilità dell’avviamento è regolata dal D.P.R. 917/1986 (artt. 103, comma 3 e 104, comma 2, T.U.I.R.), che limitano la detrazione annuale.
5.Importanza dell’Avviamento
L’avviamento è fondamentale in operazioni di cessione d’azienda, fusioni, acquisizioni e per la valutazione della continuità aziendale ed è in grado di aumentare il valore dell’azienda nel mercato.
6.Rilevanza penalistica della distrazione dell’avviamento commerciale
Ci si chiede se sia possibile iscrivere l’avviamento tra i beni oggetto di distrazione nella fattispecie incriminatrice che prevede la bancarotta fraudolenta distrattiva, ai sensi articolo 216 della Legge Fallimentare (Regio decreto 267/1942).
La Cassazione si esprime in senso contrario alla possibilità di distrazione dell’avviamento commerciale e quindi priva di contenuto penalistico la distrazione dello stesso. Ciò che ostacola la configurabilità della distrazione dell’avviamento, secondo tali esegesi, sarebbe la natura stessa dell’avviamento: questa voce di bilancio rappresenta una potenziale capacità di reddito, una aspettativa, ma non un reddito, né presente, né futuro in forma di credito.
Solo nel caso in cui il valore dell’avviamento sia stato oggetto di quantificazione economica contestuale ad atto di disposizione dell’azienda, lo stesso può essere oggetto di distrazione fallimentare. Sul punto, Cass. Pen., Sez. V, n.5357, del 30 novembre 2017 : “non è suscettibile di distrazione l’avviamento commerciale dell’azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento”. La sentenza parte dall’assunto che oggetto di distrazione debbano essere beni quantificabili di valutazione economica. Nel caso in esame, l’imputato, al fine di eludere eventuali azioni revocatorie, aveva trasferito alla società della figlia, l’azienda con tutti i suoi elementi positivi (locali e sede, clientela, autorizzazione di somministrazione, attrezzature) determinanti l’avviamento, che era stato valutato da consulente tecnico per € 169.429,00. In tal caso, la Corte, ha ritenuto configurato il reato di bancarotta per distrazione dell’avviamento.
In assenza di atti di disposizione patrimoniali dell’azienda intera, come nel caso precedente, con contestuali valutazioni economiche dell’avviamento, lo stesso non può essere oggetto di distrazione, in quanto elemento inscindibile dal valore dell’azienda stessa.
Cass. Pen., Sez. V, n. 23577 del 23 aprile 2024 : “oggetto di distrazione non può essere il cd. avviamento facente capo all’impresa fallita se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento”. In applicazione di tale principio la Cassazione annullava sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale : la Corte di merito aveva erroneamente qualificato i beni determinanti l’avviamento come beni oggetto di distrazione fallimentare, pur non potendo questi essere oggetto di autonoma disposizione patrimoniale, e, dunque, costituire oggetto materiale del delitto in parola.
Sulla stessa linea, Cass. Pen., Sez. V, n.3816, del 15 gennaio 2018, che annullava ordinanza di applicazione di sequestro preventivo emesso a carico di imprenditore imputato di bancarotta patrimoniale distrattiva per aver sviato la clientela e parte del personale aziendale verso altra impresa :“lo sviamento della clientela può essere qualificato come atto di disposizione patrimoniale eventualmente rilevante ai fini della configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale esclusivamente quando abbia ad oggetto l’ingiustificata disposizione dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica e cioè, in definitiva, quando vengono ceduti contratti stipulati con clienti e dipendenti. Non è possibile invece ipotizzare la distrazione dell’aspettativa che in futuro i clienti si rivolgano all’azienda in forza dei rapporti intrattenuti in passato con la stessa. Né l’oggetto del reato può essere identificato nell’avviamento commerciale dell’azienda”.