Studio Legale Carlo Zaccagnini - Roma e Milano
  >    >  Dichiarazione Fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Dichiarazione Fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1.1. Fattispecie incriminatrice. L’art. 2 del D.Lgs.vo 74/2000 ( hinc “il Decreto”) punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni “ chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si
considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di
prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”.

1.2. Condotta. La condotta incriminata consiste nell’indicare in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi e nel contemporaneo avvalersi di fatture o di altri
elementi per operazioni inesistenti. La struttura della fattispecie in esame si articola in tre momenti distinti. Il primo momento si caratterizza per l’attività di procurarsi fatture o altri documenti emessi
da altri soggetti con cui questi ultimi attestino costi mai sostenuti .

Il secondo momento consiste 2 nella detenzione o contabilizzazione delle fatture e dei documenti. Il terzo momento consiste nella presentazione di una dichiarazione annuale sui redditi o sul valore aggiunto nella quale vengono indicati i costi riferibili alle fatture e ai documenti. L’indicazione di elementi passivi fittizi si realizza sia nel caso in cui gli elementi considerati nella dichiarazione si riferiscano a fatture per operazioni interamente inesistenti o parzialmente inesistenti, sia nel caso della cosiddetta sovrafatturazione, cioè quando la fattura o gli altri documenti indichino costi effettivamente sopportati ma in misura inferiore a quelli dichiarati.

1.3 Bene giuridico presidiato dalla norma è la salvaguardia della funzione di accertamento propria dell’Amministrazione Finanziaria. Non può tacersi tuttavia come il concreto interesse dell’Erario al
corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, costituisca a propria volta l’oggetto di tutela mediata della norma in commento.

Roma, 30 Aprile 2021                                                                                      Avvocato Carlo Zaccagnini

Dubbi o necessità?