Studio Legale Carlo Zaccagnini - Roma e Milano
  >    >  Concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. e non punibilità

Confine tra concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. e connivenza non punibile

L’art. 110 c.p. introduce una clausola estensiva della responsabilità penale, ampliando la punibilità a condotte non contemplate dalle singole fattispecie incriminatrici. Il perimetro applicativo del concorso di persone comprende, infatti, qualsiasi apporto del singolo che faciliti la realizzazione di un accordo illecito elaborato e/o condiviso da più individui: sia sotto il profilo materiale, quando il partecipe contribuisca attivamente alla commissione del reato (c.d. concorso materiale), sia sotto il profilo prettamente psicologico, quando la condotta agevolativa del reo si traduca nel mero rafforzamento di un proposito delittuoso già esistente (c.d. concorso morale).

Diversamente, nei casi in cui il soggetto, pur aderendo intimamente all’altrui attività criminosa, abbia assunto contegno passivo privo di efficacia causale rispetto alla realizzazione dell’evento, egli verserà nell’ipotesi di mera connivenza e risulterà, pertanto, immeritevole di addebito penale.

Affinché l’agente risponda della commissione di un reato a titolo di concorso, è dunque necessario che costui abbia volontariamente contribuito, di concerto con gli altri sodali, alla realizzazione di un evento lesivo: “è rilevante ai fini del concorso il contributo che abbia facilitato la realizzazione del reato rendendolo più probabile, più facile, più grave” (Fiandaca – Musco, Diritto Penale parte speciale, 2019, pag. 576). Ne deriva, per contro, che la mera consapevolezza dell’esistenza di un pactum sceleris, cui non segua alcuna condotta agevolativa, debba tradursi in connivenza non punibile.

Affrontando il tema della distinzione tra  connivenza non punibile e concorso di persone, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito come il discrimen tra le due ipotesi debba ravvisarsi “nel fatto che, mentre la prima postula che l ’agente mantenga un comportamento passivo, nel concorso di persone ex art. 110 c.p., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare” (Cass. Pen., Sez. IV, 20 novembre 2020 n. 34754 in italgiure.it; in senso conforme: ex multis, Cass. Pen., Sez. III, 22 settembre 2015 n. 41055; Cass. Pen., Sez. V, 22 marzo 2013, dep. 21 gennaio 2014, n. 2805; Cass. Pen., Sez. I, 12 gennaio 2021 n. 17541).

La configurabilità del concorso ex art. 110 c.p. è difatti subordinata a duplice vaglio, l’uno afferente alla sfera materiale – oggettiva e, dunque, all’effettivo contributo che ciascun agente ha apportato alla realizzazione del piano delittuoso, anche in termini di mera agevolazione; l’altro avente ad oggetto l’indagine del coefficiente psichico doloso che ha orientato l’agire del singolo, da tradursi nella rappresentazione e volontà della propria condotta e dell’efficacia causale che essa, congiuntamente a quelle degli altri concorrenti, spiega rispetto all’offesa realizzata[1].

Sul punto la dottrina, allineandosi all’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina ex art. 110 c.p. promossa dalla Suprema Corte, ha affermato e sviscerato il principio secondo cui : “si può essere puniti per il fatto commesso soltanto in quanto si tratti di un fatto proprio colpevole e la responsabilità del singolo concorrente ex art. 110 c.p. esige che gli siano attribuibili psicologicamente sia la condotta da lui posta in essere — cioè l’apporto del contributo causale al fatto principale — sia l’intero fatto di reato ” (F. Ramacci, Corso di diritto penale, ed. V, Torino, Giappichelli editore, 2013, pag. 493); esegesi, come detto, cristallizzata nelle pronunce di legittimità : “la concezione unitaria del concorso di più persone nel reato recepita nell’art. 110 cod. pen., consente di ritenere che l’attività costitutiva della partecipazione possa essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, del quale deve essere, nondimeno, fornita idonea prova, anche in via logica o indiziaria, mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa che involgano sia il rapporto di causalità materiale tra condotta e evento che il sostrato psicologico dell’azione” (Cass. Pen., Sez. III, 18 novembre 2021 n. 156 in dejure.it; in senso conforme, in tema di concorso materiale: Cass. Pen., Sez. IV, 16 novembre 2017 n. 1236, dep. 2018, Raduano, nonché, in tema di concorso morale, Cass. Pen., Sez. Unite, del 30 ottobre 2003 n. 45276, Andreotti; Cass. Pen., Sez. I, 28 novembre 2014 n. 7643, dep. 2015, Villacaro).

 

[1] “la consapevolezza di cooperare con altri nella realizzazione del fatto tipico […] deve aggiungersi alla rappresentazione e alla volizione del fatto, necessarie, secondo i principi generali, per la configurazione di un reato doloso” (ROMANO-GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, 3 a ed., Milano, 2005, II, 180); parimenti : “Poiché il dolo è coscienza e volontà, non basta la consapevolezza di concorrere, ma occorre altresì la volontà di concorrere, che deve sussistere in ogni forma di compartecipazione criminosa, attiva o omissiva, materiale o morale.” (MANTOVANI, Diritto Penale, V Ed., 2007 p. 515).

Roma, 18 Aprile 2024                                                                             Avvocato Carlo Zaccagnini

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