IL CONDUTTORE MOROSO È PUNIBILE EX ART. 634-BIS C.P.?
Sommario: 1. L’art. 634 bis c.p. – 2. Esame della fattispecie – 3.1 Punibilità del conduttore moroso – 3.2 Concetto di “detenzione” nel diritto penale – 3.3 Vaglio giurisdizionale della clausola risolutiva espressa – 4. Differenze con altre fattispecie incriminatrici
- L’ART. 634 BIS P..
L’art. 634 bis c.p., inserito con il Decreto Legge del 12 aprile 2025, n. 48 (hinc “il Decreto Sicurezza”) [1] introduce nuova fattispecie incriminatrice “ Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui ”:
- “chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui […], ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario […], è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui […] con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato” ;
- “fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma” ;
- “non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile” ;
- “il delitto è punito a querela della persona offesa” ;
“si procede di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”.
La normativa preesistente (artt. 614, 633 e 634 c.p.) deve essere apparsa dunque inidonea a tutelare quella species di proprietà privata specialmente in contesti urbani ad alta tensione abitativa (Lavori parlamentari, Sen Rep. 19 ma legislatura, n. 649, pp. 2, ultimo cpv), rendendo necessario un incremento delle forme di tutela della stessa : l’art. 614 c.p. protegge il domicilio in quanto luogo di estrinsecazione della personalità individuale, elevandolo a bene giuridico primario : oggi si mira a colpire non solo la violazione fisica del domicilio, ma anche quei comportamenti che lo sottraggono indebitamente al legittimo titolare mediante strumenti subdoli o indiretti.
- ESAME DELLA FATTISPECIE
La fattispecie incriminatrice si colloca nel novero dei reati contro il patrimonio, ma il fatto tipico offende anche la sfera privata dell’altrui domicilio, ossia un interesse di natura personale. Il delitto 634 bis c.p. è :
- Plurioffensivo : i beni giuridici tutelati sono :
- la proprietà privata e, più precisamente, il domicilio ;
- l’incolumità personale ;
- di mera condotta, in quanto “il fatto si esaurisce nel compimento di una o più azioni” (G. MARINUCCI, E. DOLCINI. G.L. GATTA, Manuale di Diritto Penale Parte Generale, XIII, Sez. III – Il fatto, Cap. VI C) 12, p. 306, Giuffrè) ;
- a forma vincolata, poiché il Legislatore esige che “l’azione sia compiuta con determinate modalità” (G. MARINUCCI, E. DOLCINI. G.L. GATTA, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, XIII Ed., Sez. III – Il fatto, Cap. VI A) 1.2, p. 256, Giuffrè) ;
- di possesso, ossia reato “nel quale l’oggetto del divieto è il possesso (o la detenzione) di questa o quella cosa” ( MARINUCCI, E. DOLCINI. G.L. GATTA, Manuale di Diritto Penale Parte Generale, XIII Ed., Sez. III – Il fatto, Cap. VI A) 1.3, p. 258, Giuffrè) ;
- di danno, la cui lesione è individuata nella violazione della proprietà privata e del domicilio del soggetto passivo derivante dall’occupazione o dalle altre condotte di cui supra;
- permanente, in quanto “il reato è perfetto nel momento in cui si realizza la condotta ed eventualmente si verifica l’evento, ma il reato non si esaurisce finché perdura la situazione antigiuridica” (G. MARINUCCI, DOLCINI. G.L. GATTA, Manuale di Diritto Penale Parte Generale, XIII Ed., Sez. III – Il fatto, Cap. VI C) 13, p. 307, Giuffrè; sul concetto di permanenza anche F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale, Parte generale, XVI Ed., Cap. I – La Legge Penale, Parte II – Il reato, Cap. II – L’elemento soggettivo, Sezione IV – Distinzione di reati, sub. 106 – Reati istantanei e reati permanenti, p. 267, Giuffrè :“il reato dà luogo ad una situazione dannosa o pericolosa, che si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del soggetto”); su tale ultima connotazione :“il reato permanente […] si caratterizza come illecito di durata, nel quale l’offesa al bene protetto, diversamente che nella figura antitetica del reato istantaneo, non si esaurisce nel momento stesso in cui viene prodotta, ma si protrae nel tempo per effetto del perdurare della condotta volontaria del reo, esaurendosi, sul piano della rilevanza penale, soltanto con la cessazione di quest’ultima” (Corte Cost., sentenza del 7 febbraio 2018, n. 53, in DeJure.it).
3.1. PUNIBILITÀ DEL CONDUTTORE MOROSO
La mera morosità nel pagamento del canone di locazione non integra l’art. 634 bis c.p., in quanto la norma punisce chi occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui. La configurabilità del delitto de quo può aver luogo solo al venir meno del titolo legittimo a detenere l’immobile (ad es. contratto di locazione risolto, annullato o annullabile, mai esistito); sul punto, giova ricordare che“la legittimazione all’azione di scioglimento del contratto per inadempimento spetta […] solo al ‘‘contraente fedele’’ (C.M. BIANCA, Diritto Civile, III, Il contratto, Milano, 2000, p. 570).
3.2. CONCETTO DI “DETENZIONE” NEL DIRITTO PENALE
Nodo esegetico riposa sul verbo “detiene” utilizzato dall’art. 634 bis c.p. : trattandosi di sintagma proprio anche del diritto civile, appare utile un richiamo al significato privatistico dei due istituti possesso e detenzione, così come delineati dal codice civile [2] :
- “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa” (art. 1140 c.c.) ;
- “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione” (art. 1141 c.c.).
Ai fini della sussistenza del possesso in ambito penalistico, invece, devono ricorrere due elementi :
- la signoria sulla res : poter disporre della cosa in modo autonomo (elemento oggettivo) ;
- l’animus, “l’animo di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale” (elemento soggettivo).
Come noto, ai fini penalistici, la nozione di possesso assume configurazione più ampia rispetto al settore civile, e, per i ridetti fini sanzionatori, più funzionale alla tutela del bene giuridico patrimonio. Segnatamente, in diritto penale, il possesso consiste “nella relazione tra la persona e la cosa, che consente alla prima di disporre della cosa in modo autonomo” ; “la disponibilità è autonoma quando si svolge all’infuori della diretta vigilanza di una persona che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore” (F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale, Parte speciale I, XVII Ed., Giuffrè, Parte I – Reati contro l’individuo, Cap. II-Reati contro il patrimonio, par. 49 – Il possesso nel diritto penale, p. 398); “semplice detentore è colui che esplica il potere di fatto sulla cosa nella sfera di vigilanza del possessore” (F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale, Parte speciale I, XVII Ed., Giuffrè, Parte I – Reati contro l’individuo, Cap. II-Reati contro il patrimonio, par. 49 – Il possesso nel diritto penale, p. 398).
La distinzione tra possesso e detenzione penale si fonda su due elementi :
- l’elemento psicologico (l’“animus rem sibi habendi”), presente nel possesso, assente nella detenzione ;
- l’elemento giuridico-funzionale : la autonomia nell’esercizio del diritto reale sulla cosa; presente nel possesso, assente nel detentore, il quale esercita un potere di fatto entro la sorveglianza del possessore. Il detentore, dunque, non è altro che colui che dispone materialmente della cosa e longa manus del possessore (F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale, Parte speciale I, XVII , Giuffrè, Parte I – Reati contro l’individuo, Cap. II-Reati contro il patrimonio, par. 49 – Il possesso nel diritto penale, p. 397).
La detenzione consiste “nella relazione materiale di chi detiene per conto, in nome e nell’interesse del possessore” e comprende “tutti i casi in cui il potere di fatto sulla cosa viene esplicato nomine alieno” (F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale, Parte speciale I, XVII Ed., Giuffrè, Parte I – Reati contro l’individuo, Cap. II-Reati contro il patrimonio, par. 49 – Il possesso nel diritto penale, pp. 229 ss.). “Sono detentori e non possessori […] il locatario” (F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale, Parte speciale I, XVII Ed., Giuffrè, Parte I – Reati contro l’individuo, Cap. II-Reati contro il patrimonio, par. 49 – Il possesso nel diritto penale, pp. 229 ss.).
Il conduttore moroso parrebbe, date le premesse, sfuggire alla qualificazione di occupante abusivo, collocandosi forse più correttamente in quella di detentore inadempiente. Con ciò, la mera permanenza abusiva nell’immobile parrebbe non assurgere a rilevanza penale; sul punto, pur se in fattispecie di contratto di locazione scaduto, “il conduttore rimane detentore qualificato dell’immobile di cui continua a mantenere la disponibilità pur dopo la scadenza del contratto potendo ricorrere alla tutela possessoria ex art. 1168, cpv, c.c.” (Cass. Civ., Sez. II, primo settembre 2014, n. 18486, in DeJure.it, Cass. Civ, Sez. II, 4 gennaio 2013, n. 99, ibidem).
Il conduttore moroso che permanga nell’immobile sulla base di contratto di locazione ancora valido e non risolto, parrebbe conservare la qualifica di detentore qualificato, detenendo la res nel proprio interesse in forza di rapporto contrattuale.
3.3. VAGLIO GIURISDIZIONALE DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Altro snodo esegetico di maggior rilievo per valutare la configurabilità dell’art. 634 bis c.p. risiede nella fattispecie della previsione della clausola di risoluzione del contratto, in quanto essa si configura, difatti, come rimedio alla compromissione dell’equilibrio contrattuale.
Il venire meno del vincolo contrattuale, con i relativi effetti, può avvenire in tre ipotesi tipiche :
- inadempimento ;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione ;
- eccessiva onerosità sopravvenuta.
Con riguardo al punto sub a), il vincolo contrattuale si scioglie poiché, a causa dell’inadempimento di una parte contrattuale, l’interesse di uno dei contraenti non viene soddisfatto. La risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c. può avvenire :
- in via giudiziale, ossia mediante l’instaurazione di un procedimento in sede civile ;
- in via stragiudiziale e/o di diritto (ope iudicis), nei casi specificamente previsti dalla legge :
- 1456 c.c. – “Clausola risolutiva espressa” ;
- 1454 c.c. – “Diffida ad adempiere” ;
- 1457 c.c. – “Termine per una delle parti”.
Con riferimento al punto sub 1), per “clausola risolutiva espressa” si intende “il patto mediante il quale le parti assumono un determinato inadempimento a condizione risolutiva del contratto” (C.M. BIANCA, Diritto Civile. La responsabilità, V Ed., Milano, Giuffrè, 1994, 312) e per sua natura “rende irrilevante l’indagine sull’importanza dell’inadempimento, che è valutata anticipatamente dalle parti” (Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 12 novembre 2019, n. 29301, in DeJure.it). La clausola in esame si struttura “come un patto accessorio al contratto principale e l’inadempimento dedotto nella clausola deve riguardare un evento determinato” (M. FERRARI, Locazione e morosità: per invocare la clausola risolutiva espressa basta l’inadempimento?, 16 gennaio 2025, in Altalex).
Ne consegue che, solo a seguito dell’intervenuta risoluzione del contratto, il conduttore perde il titolo che legittimava la detenzione dell’immobile. A partire da tale momento, l’eventuale permanenza del soggetto nell’immobile sine titulo potrà assumere rilevanza anche sul piano penalistico ex art. 634 bis c.p..
[1] Presentato alla Camera dei il 9 febbraio 2024, approvato il 28 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile 2025 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025.
[2] Secondo M. PELISSERO, A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici, in Sistema Penale, articolo del 27 maggio 2024 : “il secondo periodo dell’art. 634-bis c.p. incrimina «chiunque si appropria di un immobile altrui con artifizi o raggiri»: in tal modo l’illecito penale coincide con illecito civile, determinando una irragionevole estensione della incriminazione”