Studio Legale Carlo Zaccagnini - Roma e Milano
  >    >  Citazione a giudizio nullo dopo interrogatorio

È nullo il decreto di citazione a giudizio emesso dopo l’invito a rendere interrogatorio ma prima dell’espletamento dell’interrogatorio?

CASO CONCRETO

È notificato al Sig. A un Avviso di conclusione delle Indagini Preliminari ex art. 415 bis c.p.p..

Il Sig. A  il 1 settembre 2017 domanda al Procuratore della Repubblica di essere sottoposto ad interrogatorio ex art. 415 bis, III comma, c.p.p..

La Procura della Repubblica, il giorno seguente, inoltra al Sig. A un invito a presentarsi per l’interrogatorio che si terrà il giorno 20 settembre 2017.

Il 15 settembre Veniva sottoscritto e depositato dal Procuratore, il Decreto di Citazione Diretta a Giudizio, ex art. 550, c.p.p. nei confronti dell’imputato.

Il 20 settembre 2017 : si svolgeva l’interrogatorio.

Il Sig. A Citato a giudizio eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio.

 

Quid Iuris

 

Il Giudice dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio.

L’attestazione del deposito ad opera del Pubblico Ministero del Decreto di Citazione Diretta a Giudizio in data anteriore a quella dell’espletamento dell’interrogatorio rivela che la determinazione circa l’esercizio dell’azione penale è stata adottata dall’Inquirente a prescindere ed in difetto dell’interrogatorio legittimamente chiesto ed espletato; ciò ha privato il Sig. A del proprio diritto di difesa essendo lui pregiudicata la possibilità di incidere sul procedimento discrezionale che, a mente dell’art. 415-bis c.p.p., dovrebbe concorrere a determinare l’accusa ad esercitare o meno l’azione penale.

 

Gli artt. 416, comma I e 552, comma II, c.p.p. dispongono parallelamente la nullità della Richiesta di Rinvio a Giudizio e del Decreto di Citazione Diretta a Giudizio in caso di violazione da parte del Pubblico Ministero dell’obbligo di notifica dell’ “invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma III, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma III del medesimo articolo 415-bis”. “Mediante l’invio previsto dall’art. 375 c.p.p. il legislatore ha inteso anticipare la possibilità di confronto tra accusa e difesa alla fase delle indagini preliminari e porre l’indagato nella condizione di influire attraverso la proposizione delle proprie discolpe al P.M. sulla richiesta di Rinvio a Giudizio(Cass. Sez. VI, 7 novembre 2000, n. 164, in Cass. Pen., 2002, 2171).

 

Il ridetto tracciato argomentativo porta a concludere che l’obbligo del confronto preventivo, tra accusa e difesa non può ritenersi soddisfatto  dall’emissione di un invito a comparire destinato a rimanere privo di pratica efficace perché seguito, immediatamente, e comunque non prima della data fissata per l’interrogatorio, dalla Richiesta di Rinvio a Giudizio” (Cass. Sez. VI, 7 novembre 2000, n. 164, in Cass. Pen., 2002, 2171). Nel caso di specie dunque vi è stata la “violazione dell’obbligo di confronto preventivo”, il che ha determinato inevitabilmente la nullità del Decreto di Citazione a Giudizio ai sensi dell’art. 552, II comma, c.p.p.. La prospettiva offerta risulta ulteriormente avvalorata dalle seguenti asserzioni: “È causa di nullità dell’atto d’impulso processuale il suo deposito in cancelleria prima della data fissata per l’interrogatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini” (G. Conso – G. Illuminati, Commentario breve al codice di procedura penale, 2015, Sub. Art. 416)[1]. “Non è impugnabile, perché perfettamente legittima, l’ordinanza con cui il tribunale dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio perché effettuata prima dell’espletamento dell’interrogatorio richiesto ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.” (Cass. Sez. II, 11 dicembre 2008, n. 10536, liberamente consultabile in www.iusexplorer.it).

 

[1]  P. Corso, Commento al Codice di Procedura penale, 2007, Sub. Art. 416, cit.: “È causa di nullità il deposito della Richiesta di Rinvio a Giudizio prima della data dell’interrogatorio richiesto dall’indagato”. Nella medesima prospettiva, A.Cons – L. Levita, Codice di procedura penale, 2016, 716.

Roma, 15 Luglio 2023                                                                                      Avvocato Carlo Zaccagnini

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