Commento sentenza Cass. 24313 del 9 luglio 2025
La Cassazione con la sentenza n. 24313 del 9 luglio 2025 è tornata a pronunciarsi sul discrimen tra la bancarotta fraudolenta documentale “specifica” e “generale” ex art. 216, comma 1, n. 2 L. Fall..
La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale “specifica” si realizza mediante la materiale distruzione di scritture contabili, il loro occultamento intenzionale ovvero la mancata redazione delle stesse, in violazione degli obblighi imposti dalla normativa civilistica e fiscale (ex multis: Cass. Pen., Sez. V, n. 10968 del 31.1.2023; Cass. Pen., Sez. V, n. 2900 del 2 ottobre 2018).
Anche la parziale distruzione o falsificazione dei libri o delle altre scritture contabili integra la fattispecie ex art. 216, co. 1, n.2, L. Fall. 267/1942 atteso che “non è necessario che la omissione annotativa sia perdurata per tutta la vita dell’impresa, né che essa riguardi tutte le scritture contabili, ben potendo essere parziale, sia in riferimento all’oggetto che in riferimento allo sviluppo, potendo essa manifestarsi sia in senso diacronico che sincronico, emergendo inequivocabilmente dal testo della disposizione normativa che chiarisce come la condotta riguarda “in tutto o in parte” le scritture contabili.” (Cass. Pen., Sez. V, n. 24313, del 9.7. 2025).
La fattispecie “generale” è invece integrata dalla tenuta della contabilità in modo “da non rendere possibile” la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita mediante annotazione di dati falsi o omettendo l’annotazione di dati veri (ex multis: Cass. Pen., Sez. V, n. 5081 del 13 gennaio 2020).
Le due norme si fondano su distinti coefficienti soggettivi: nella bancarotta fraudolenta documentale “generale” il requisito della fraudolenza è insito nella condotta materiale di alterazione delle scritture rendendo sufficiente per la sua integrazione il dolo generico. L’ipotesi di bancarotta “specifica” postula, invece, la sussistenza del dolo specifico, consistente nel fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto desumibile anche dalle provate condotte distrattive ai danni della fallita la cui destinazione resti incerta proprio per la mancata consegna della contabilità.
Nel caso de quo non erano sufficientemente chiare le ragioni per le quali le omissioni contabili, seppur risalenti negli anni, fossero riferibili alle distrazioni contestate. Stante ciò, la Cassazione disponeva l’annullamento con rinvio della sentenza d’appello per un rinnovato giudizio sulla sussistenza del dolo dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale contestati.