Studio Legale Carlo Zaccagnini - Roma e Milano
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Art. 13 bis comma 2, D.lgs n. 74 del 2000: possibile declaratoria di incostituzionalità?

Con l’ordinanza n. 59, del 25 febbraio 2026 (hinc, “l’Ordinanza”), il G.I.P. presso il Tribunale di Roma sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 bis, comma 2, D.lgs.vo n. 74, del 2000 (hinc, “il Decreto”) per violazione degli artt. 3 (principio di uguaglianza), 24 (diritto di difesa) Cost., nella parte in cui tale norma si applica anche al delitto di emissione di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti ex art. 8 Decreto. A mente dell’art. 13 bis, comma 2, Decreto, “per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena [ex art.] 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto”.

L’Ordinanza ravvisa duplice profilo di contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. :

a) la modalità di accesso al rito ex 444 c.p.p. prevista ex art. 13 bis del Decreto introdurrebbe irragionevole disparità di trattamento in relazione ai delitti in materia di dichiarazione fraudolenta (artt. 2, 3, 4 e 5, Decreto) e a quelli di evasione in senso stretto (artt. 10 bis, ter e quater, Decreto): a differenza degli autori di questi reati, l’emittente la fattura apocrifa non persegue un interesse proprio, ma opera per consentire l’evasione delle imposte al successivo utilizzatore.

È il destinatario – utilizzatore della fattura a ricavare un profitto (omissione del versamento delle imposte) dalla fattura falsa, non l’emittente. In tale contesto, la circostanza che solo cittadini economicamente attrezzati possano accedere al patteggiamento, perché in condizione di estinguere il debito tributario, pur non avendo tratto profitto dall’emissione della fattura, costituirebbe lesione al principio di uguaglianza e al diritto di difesa: l’inadempimento del debito tributario, pur in assenza di ingiusto profitto per il reo, precluderebbe a quest’ultimo l’accesso ai benefici ex art. 445 c.p.p. derivanti dal rito negoziato, (i) estinzione del reato e di ogni effetto penale, decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza; (ii) inapplicabilità delle pene accessorie; (iii) esonero dal pagamento delle spese processuali;

b) la disposizione de qua violerebbe altresì i parametri ex 3 e 24 Cost., nella misura in cui prevede l’estinzione del debito tributario quale condizione per l’accesso al patteggiamento anche per i concorrenti nel reato ex art. 8 Decreto, cittadini diversi dal debitore di imposta e, dunque, impossibilitati autonomamente a soddisfare tale condizione. Cortocircuito giuridico lesivo del diritto di difesa dei coimputati, i quali, “non potendo estinguere di loro iniziativa il debito, sono destinati […] a vedersi preclusa la possibilità di patteggiare, in mancanza di un’adesione del debitore alle pretese dell’amministrazione finanziaria”.

Non può rilevarsi come tale ricostruzione esegetica segnalante il presunto conflitto normativo abbia, sotto un profilo sostanziale, certamente un fondamento. Alla Corte l’ardua sentenza.

Roma, 06 Maggio 2026                                                                             Avvocato Carlo Zaccagnini

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