Quale strumento giuridico può essere utilizzato per ottenere l’annullamento della confisca di prevenzione divenuta definitiva? Revocazione, revoca o incidente di esecuzione?
Gli eventuali errori giudiziari commessi nel procedimento di prevenzione determinanti un provvedimento definitivo di confisca possono essere rimossi mediante il mezzo di impugnazione straordinario della revocazione ex art 28 D.Lgs.vo n. 159 del 2011 ( c.d. “Codice Antimafia”).
In via generale, la Revocazione può essere richiesta al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura:
28. In caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento:
“la prova nuova, rilevante ai fini della revoca “ex tunc” della misura, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che si adduca l’impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore” ( Cass. Pen., Sentenza n. 1649 del 28.9.2021, in it).
29 – Quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca:
“in materia di misure di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, attesa l’autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura di prevenzione può legittimamente essere mantenuta, pur a fronte di detto giudicato, nei seguenti casi: a) gli elementi di fatto esclusi dal giudicato costituiscono solo una frazione minusvalente degli episodi storici valutati dal giudice della prevenzione; b) il giudizio di prevenzione è fondato su elementi cognitivi indipendenti e diversi da quelli acquisiti in sede penale; c) il tipo di pericolosità prevenzionale si discosta sensibilmente dai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto della sentenza penale.” (Cass. Pen., sez. I, 16 gennaio 2019, n.13638, in dejure.it).
30 – Quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.
Termine: la richiesta di Revocazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei ridetti casi ( a), b) e c)), salvo che l’interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.
Il Giudice competente a decidere sull’istanza di revocazione è la Corte d’Appello, individuata ex art. 11 c.p.p. (competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).
1.2 L’istanza di revocazione può essere presentata solo per i procedimenti di prevenzione nati su proposta di confisca antecedente al 13 ottobre 2011data di entrata in vigore del Codice Antimafia.
Il rimedio della revocazione non si applica alle misure di prevenzione patrimoniali adottate prima della data di entrata in vigore del codice antimafia, continuando a trovare applicazione per queste l’istituto della Revoca, ex art. 7 Legge n. 1423 del 1956 (art. 7:“il provvedimento stesso, su istanza dell’interessato e sentita l’autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato”) : “l’applicazione della nuova disciplina [art. 28 ] non possa avvenire in tutti i casi in cui la “proposta applicativa” da cui è sorto il procedimento “in quanto tale” sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 e ciò anche nelle ipotesi in cui il procedimento sia nel frattempo definito e si discuta della revoca del provvedimento emesso” (Cass. Pen., Sez. 1, del 17 ottobre 2013, n. 2945, in dejure.it).
1.3 L’istanza di revocazione (o di revoca) della confisca può essere richiesta dal proposto e dai terzi intestatari che abbiano partecipato al procedimento di prevenzione.
Il terzo intestatario di bene confiscato che non abbia partecipato al procedimento può azionare l’incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.: “il proposto ed il terzo che abbiano partecipato al procedimento, qualora intendano ottenere la revoca, anche parziale, del provvedimento definitivo di confisca, sono tenuti a presentare istanza di revocazione nei limiti ed alle condizioni di cui all’ art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , essendo invece loro preclusa l’instaurazione di un incidente di esecuzione ex art. 666 c.p. p. , rimedio generale di cui può giovarsi unicamente il terzo che non abbia partecipato al procedimento per non essere stato messo nelle condizioni di farlo” (Cass. Pen., Sez. V , 8 ottobre 2020 , n. 33146, in dejure.it).