Amministratori non esecutivi e “ragionevole affidamento”: i riflessi penalistici dell’art. 2381 ter c.c. introdotto dal Decreto Legislativo n. 47 del 27.3.2026, adottato in attuazione della Legge n. 21 del 5.03.2024 ed entrato in vigore il 29 aprile 2026, (hinc “il Decreto”).
Tra le novità di maggiore interesse introdotte dalla riforma della governance societaria introdotta con il Decreto merita attenzione la modifica riguardante la posizione degli amministratori privi di deleghe.
L’art. 9, comma 1, lett. f), del Decreto, ha introdotto il nuovo art. 2381 ter c.c., dedicato all’informazione consiliare, inserendo nuova previsione relativa al regime di responsabilità degli amministratori privi di deleghe, destinata ad avere riflessi anche in ambito penalistico.
Il comma 4 della disposizione in esame stabilisce che gli amministratori privi di deleghe, nell’assumere le proprie determinazioni, facciano ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute, in primis dal presidente del consiglio di amministrazione, sulle materie iscritte all’ordine del giorno, e in secundis dagli organi delegati, “anche in relazione alle loro specifiche competenze”.
In sostanza, la disposizione introduce espressamente il criterio del “ragionevole affidamento” sulle informazioni ricevute quale parametro idoneo a delimitare la responsabilità degli amministratori non esecutivi, ma al contempo àncora il livello della diligenza concretamente esigibile alle specifiche competenze possedute dal singolo consigliere rispetto alle materie oggetto della discussione consiliare, diversificando così il grado di diligenza in ragione della concreta expertise del componente non esecutivo. Si tratta di norma formalmente collocata sul piano civilistico, ma destinata a incidere anche sulla ricostruzione della responsabilità penale degli amministratori non esecutivi. Nel diritto penale la responsabilità del consigliere non delegato è stata tradizionalmente ricostruita attraverso il combinato disposto degli artt. 110 c.p. e 40, secondo comma, c.p.. Tale costruzione ha tuttavia spesso finito per tradursi in una vera e propria responsabilità da posizione, se non addirittura in una forma di responsabilità in re ipsa, nella quale la responsabilità veniva ascritta agli amministratori non esecutivi senza un adeguato accertamento dei poteri concretamente esercitabili dal singolo amministratore, del contributo causale effettivamente apportato e della reale consapevolezza dell’illecito.
La nuova formulazione dell’art. 2381 ter c.c. potrebbe, invece, orientare la giurisprudenza verso un accertamento più rigoroso circa l’innesco della responsabilità, imponendo di verificare, caso per caso, quali informazioni siano state effettivamente trasmesse, se presentassero segnali di anomalia concretamente percepibili e se, alla luce delle competenze possedute dal singolo consigliere, l’affidamento riposto su tali informazioni potesse ritenersi realmente giustificato dal consigliere non delegato.
In definitiva, la positivizzazione del criterio del ragionevole affidamento sembra destinata a produrre effetti anche sul versante penalistico, circoscrivendo la posizione di garanzia degli amministratori non esecutivi e inserendosi in un percorso, da tempo auspicato dalla dottrina, volto al superamento di quelle ricostruzioni giurisprudenziali che hanno talvolta trasformato la posizione di garanzia del consigliere non esecutivo in una mera responsabilità da posizione, orientando l’accertamento penale verso una verifica più concreta, individualizzata e sostanziale della posizione del singolo amministratore.
