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Testimoni ed imputati nel processo penale: chi viene ascoltato per primo? Qual è l’ordine corretto?

 

La fase di istruzione dibattimentale nel giudizio penale ha inizio con l’assunzione delle prove: esame delle parti, esame delle persone indicate nelle liste testi ex art. 468 c.p.p., deposito di documenti ex art. 234 ss. c.p.p..
L’art. 496, primo comma, c.p.p. disciplina l’ordine di assunzione delle prove testimoniali: il dibattimento si apre “con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre parti […]”. Precisa, poi, l’art. 150 disp. att. c.p.p.: “L’esame delle parti private, nell’ordine previsto dall’art. 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l’assunzione delle prove a carico dell’imputato”: dunque, prima sarà esaminata la parte civile, poi il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria – se parti processuali nel giudizio – ed, infine, l’imputato.
L’esame dell’imputato avviene prima dell’escussione dei testi della difesa; la norma evita che l’imputato uniformi le proprie dichiarazioni a quelle rese dai testi introdotti dalla propria difesa (BONILINI – CONFORTINI, Codice di procedura penale commentato, 2012, Milano, 3213).
Se l’esame dell’imputato è richiesto sia dall’Inquirente che dalla difesa, posto che è attribuita priorità ai mezzi di prova richiesti dalla Pubblica Accusa, l’imputato sarà ascoltato prima dei testimoni della sua difesa. Resta salva per le parti la facoltà di concordare un diverso ordine di assunzione delle prove testimoniale in qualsiasi momento processuale.
Non è invece disciplinata dal Codice di rito l’ipotesi di richiesta concorrente delle parti (pubblico ministero ed imputato) dell’esame di un testimone sulle medesime circostanze, molto frequente nella prassi. La giurisprudenza ha chiarito sul punto che è da assegnare precedenza alla pubblica accusa (Cass. Pen., Sez. I, 27 giugno 2002, Boscherini ed altri, in GDir, 2002, 49, 94).
Le regole sull’ordine di assunzione delle prove hanno natura ordinatoria; la loro violazione non determina conseguenze sull’utilizzabilità delle prove assunte, né nullità (Cass. Pen., Sez. VI, 4 dicembre 2002, Grippo ed altro, in Mass, Uff., 224057).

 Avvocato Carlo Zaccagnini

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