{"id":4314,"date":"2023-06-21T15:35:34","date_gmt":"2023-06-21T13:35:34","guid":{"rendered":"https:\/\/excellerator.it\/?page_id=4314"},"modified":"2023-08-01T17:38:15","modified_gmt":"2023-08-01T15:38:15","slug":"massime-diritto-penale-fallimentare","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/carlozaccagnini.it\/it\/massime\/massime-diritto-penale-fallimentare\/","title":{"rendered":"DIRITTO PENALE FALLIMENTARE"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=&#8221;80px&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<h2 class=\"entry-title\" style=\"text-align: center;\">MASSIME<\/h2>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<h3 class=\"entry-title\" style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #1f497d;\">Diritto Penale Fallimentare<\/span><\/h3>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #1f497d;\">* * *<\/span><\/h2>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;80px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"entry-content clear\">\n<h5><strong>Cass. Pen., Sez. I, 9 marzo 2018, n. 14783<br \/>\n<\/strong>Nel caso di fallimento di societ\u00e0 di capitali derivato anche da operazioni dolose, protrattesi nel tempo, in danno di soggetto diverso da una pubblica amministrazione ovvero di un ente pubblico, determinanti nel breve periodo un arricchimento del patrimonio sociale, il delitto di bancarotta fraudolenta impropria \u00e8 configurabile, sotto il profilo soggettivo, quando il dissesto della societ\u00e0 come effetto di tali condotte illecite divenga astrattamente prevedibile da parte degli amministratori per effetto della loro concreta previsione dell\u2019accertamento delle pregresse attivit\u00e0 illecite da parte del soggetto immediatamente danneggiato da tali attivit\u00e0.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., Sez. V 6 dicembre 2017 n. 633<br \/>\n<\/strong>Il fallimento determinato da operazioni dolose configura un\u2019eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale; l\u2019onere probatorio dell\u2019accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volont\u00e0 della natura dolosa dell\u2019operazione alla quale segue il dissesto, nonch\u00e9 dell\u2019astratta prevedibilit\u00e0 di tale evento quale effetto dell\u2019azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell\u2019integrazione dell\u2019elemento soggettivo, la rappresentazione e la volont\u00e0 dell\u2019evento fallimentare.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., Sez. V 15 gennaio 2018 n. 3797<br \/>\n<\/strong>Non risponde n\u00e9 di bancarotta fraudolenta distrattiva n\u00e9 di bancarotta preferenziale, il consigliere delegato \u2013 poi amministratore unico di s.r.l. \u2013 il quale, in presenza di creditori, dispone a proprio favore i pagamenti relativi alle proprie prestazioni professionali, se i diritti di credito non risultano documentati nel procedimento penale.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., Sez. V, 23 febbraio 2017, n. 16111<br \/>\n<\/strong>Risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l\u2019amministratore che, senza autorizzazione degli organi sociali, si ripaghi dei suoi crediti verso la societ\u00e0 in dissesto relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale lavoro.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., Sez. V, \u00a08 febbraio 2017, n. 13910<br \/>\n<\/strong>Nei reati di bancarotta fraudolenta pre-fallimentare \u00e8 irrilevante l\u2019accertamento del nesso eziologico e psicologico tra le condotte distruttive poste in essere e la successiva situazione di insolvenza che ha determinato la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto tale pronuncia ha funzione di mera condizione oggettiva di punibilit\u00e0.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. pen. Sez. V Sent. n. 24059 del 9 giugno 2016<br \/>\n<\/strong>In tema di reati fallimentari, l\u2019amministratore di diritto risponde del reato di \u00a0bancarotta \u00a0fraudolenta \u00a0documentale \u00a0per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell\u2019amministrazione della societ\u00e0 fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell\u2019amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purch\u00e9 sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari.<br \/>\nIn tema di bancarotta fraudolenta documentale, per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilit\u00e0, in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, \u00e8 richiesto il dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, e non il dolo specifico, che \u00e8 invece necessario per l\u2019integrazione delle fattispecie di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili, Sez. 5, Sentenza n. 1137 del 17\/12\/2008 Ud. (dep. 13\/01\/2009) Rv. 242550; e negli stessi termini Sez. 5, Sentenza n. 17084 del 09\/12\/2014 Ud.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen. Sez. V Sent. n.18981 del 6 maggio 2016<br \/>\n<\/strong>In merito alla condotta di bancarotta distrattiva, sussiste la responsabilit\u00e0 dell\u2019amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l\u2019amministratore di fatto non gi\u00e0 ed esclusivamente in virt\u00f9 della posizione formale rivestita all\u2019interno della societ\u00e0, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40 c.p., comma 2, l\u2019evento che aveva l\u2019obbligo giuridico di impedire e cio\u00e8 nel mancato esercizio dei poteri di gestione della societ\u00e0 e di controllo sull\u2019operato dell\u2019amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (Sez. 5, Sentenza n. 44826 del 28\/05\/2014). In tali casi, ad integrare il dolo dell\u2019amministratore formale nel reato commesso dall\u2019amministratore di fatto \u00e8 sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l\u2019elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale (Sez. 5, Sentenza n. 50348 del 22\/10\/2014).<br \/>\nQuanto alla bancarotta documentale, \u00e8 indubbia l\u2019esistenza di un obbligo diretto dell\u2019imputato, in qualit\u00e0 di amministratore di diritto, di tenere le scritture contabili in maniera corretta e che, anche a voler ritenere che non sia stato egli ad occuparsi direttamente e specificamente della contabilit\u00e0, egli violando i suoi precisi obblighi giuridici ha accettato il rischio di una irregolare tenuta, accompagnato dalla consapevolezza che ci\u00f2 avrebbe eventualmente impedito la ricostruzione del patrimonio della societ\u00e0.<br \/>\nCome rilevato da questa Corte, infatti, in tema di reati fallimentari, l\u2019amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa, od irregolare, tenuta delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell\u2019amministrazione della societ\u00e0 fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell\u2019amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture (arg. ex Sez. 5, n. 642 del 30\/10\/2013, Rv. 257950).<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen. Sez. V Sent. n. 15807 del 15 aprile 2016<br \/>\n<\/strong>In punto di responsabilit\u00e0 per i reati fallimentari, la giurisprudenza di questa Corte di legittimit\u00e0 ha sempre affermato che l\u2019amministratore di diritto risponde unitamente all\u2019amministratore di fatto per non avere impedito l\u2019evento che aveva l\u2019obbligo d\u00ec impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l\u2019amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non pu\u00f2 dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia allorch\u00e9 si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l\u2019accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l\u2019affermazione della responsabilit\u00e0 penale (Cass., Sez. 5, n. 7332 del 07\/01\/2015 \u2013 dep. 18\/02\/2015, Fasola, Rv. 262767).<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen. Sez. V Sent. n. 6346 del 16 febbraio 2016<br \/>\n<\/strong>La giurisprudenza di questa Sezione della Corte (v. 11 gennaio 2008 n. 7203 e di poi 19 febbraio 2010 n. 19049) ha, poi, formulato una distinzione in tema di responsabilit\u00e0 per il reato di bancarotta fraudolenta, evidenziando il diverso atteggiarsi dei criteri di imputazione di quella patrimoniale e di quella documentale, sotto il profilo soggettivo quando l\u2019amministratore di diritto non sia anche quello effettivo ma risulti affiancato dalla figura dell\u2019amministratore di fatto, eventualmente con esautorazione dei poteri del primo che per questo viene comunemente definito \u201ctesta di legno\u201d.<br \/>\nEbbene, si \u00e8 opportunamente affermato che, con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione ovvero per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben pu\u00f2 ritenersi la responsabilit\u00e0 del soggetto investito solo formalmente dell\u2019amministrazione dell\u2019impresa fallita (cosiddetto \u201ctesta di legno\u201d), atteso il diretto e personale obbligo dell\u2019amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., Sez. V, 15-05-2014, n. 24051 in C.E.D. Cass., rv. 260142<br \/>\n<\/strong>I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216 e 223, 1\u00ba comma, l.fall.) e quello di bancarotta impropria di cui all\u2019art. 223, 2\u00ba comma, n. 2, l.fall. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attivit\u00e0 \u2013 n\u00e9 si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili \u2013 ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento; ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre \u00e8 da escludere il concorso formale \u00e8, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 l.fall., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali \u2013 concretandosi in abuso o infedelt\u00e0 nell\u2019esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l\u2019andamento economico finanziario della societ\u00e0 \u2013 siano stati causa del fallimento.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. pen., sez. V, 12-11-2013, n. 1706<br \/>\n<\/strong>In tema di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, il dolo dell\u2019extraneus nel reato proprio dell\u2019amministratore consiste nella volontariet\u00e0 della propria condotta di sostegno a quella dell\u2019intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della societ\u00e0.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., Sez. V, 04-06-2014, n. 35093 in CED Cass., rv. 261446<br \/>\n<\/strong>L\u2019elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui agli art. 216 e 223, 1\u00ba comma, l.fall., non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volont\u00e0 di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalit\u00e0 dell\u2019impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. pen., Sez. V, 17-09-2014, n. 5317 in\u00a0 C.E.D. Cass., rv. 262225<br \/>\n<\/strong>In tema di reati fallimentari, non sussistono gli estremi costitutivi della bancarotta per dissipazione nel caso di vendita di merce sottocosto, la quale richiede, sotto il profilo oggettivo, l\u2019incoerenza assoluta, nella prospettiva delle esigenze dell\u2019impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell\u2019autore della condotta di diminuirne il patrimonio per scopi ad essa estranei.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., Sez. V, 29-04-2014, n. 23251 in C.E.D. Cass., rv. 262384<br \/>\n<\/strong>In tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, 1\u00ba comma, n. 2 l.fall.), l\u2019esistenza dell\u2019elemento soggettivo non pu\u00f2 essere desunto dal solo fatto, costituente l\u2019elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, tanto pi\u00f9 quando l\u2019omissione \u00e8 contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, poich\u00e9 in detta ipotesi \u00e8 necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l\u2019imputato abbia avuto coscienza e volont\u00e0 di realizzare detta oggettiva impossibilit\u00e0 e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest\u2019ultimo caso, si integra l\u2019atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all\u2019art. 217, 2\u00ba comma, l.fall.).<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., Sez. V, 12-11-2014, n. 2809 in C.E.D. Cass., rv. 262589<br \/>\n<\/strong>In tema di reati fallimentari, l\u2019inosservanza dell\u2019obbligo di deposito delle scritture contabili, ex art. 16 n. 3, 220 l.fall., deve ritenersi assorbita dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, commessa mediante sottrazione del compendio contabile, posto che, a fronte dell\u2019omogeneit\u00e0 della struttura e dell\u2019interesse sotteso ad entrambe le figure, di reato, la seconda \u00e8 pi\u00f9 specifica, in ragione dell\u2019elemento soggettivo.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., Sez. V, 07-03-2014, n. 32352 in C.E.D. Cass., rv. 261938<br \/>\n<\/strong>In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilit\u00e0 del concorso per omesso impedimento dell\u2019amministratore privo di delega \u00e8 necessaria la prova della sua concreta conoscenza del fatto pregiudizievole per la societ\u00e0 o, quanto meno, di \u00absegnali di allarme\u00bb inequivocabili, dai quali \u00e8 desumibile l\u2019accettazione del rischio del verificarsi dell\u2019evento illecito, nonch\u00e9 della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., Sez. V, 20-05-2014, n. 40998 in C.E.D. Cass., rv. 262189<br \/>\n<\/strong>Ai fini della configurabilit\u00e0 del reato di bancarotta impropria prevista dall\u2019art. 223, 2\u00ba comma, n. 2 r.d. 16 maggio 1942 n. 267, non interrompono il nesso di causalit\u00e0 tra l\u2019operazione dolosa e l\u2019evento, costituito dal fallimento della societ\u00e0, n\u00e9 la preesistenza alla condotta di una causa in s\u00e9 efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all\u2019art. 41 c.p., n\u00e9 il fatto che l\u2019operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l\u2019aggravamento di un dissesto gi\u00e0 in atto, poich\u00e9 la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, \u00e8 ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in s\u00e9 reversibile.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCorte di Cass., sez. V Penale, sentenza n. 20829-2013<br \/>\n<\/strong>In tema di concorso dell\u2019extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il dolo consiste nella volontariet\u00e0 della propria condotta di apporto all\u2019intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale in danno dei creditori, non essendo invece richiesta la specifica conoscenza dello stato di dissesto della societ\u00e0.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. pen., sez. V, 27-06-2012, n. 39387<br \/>\n<\/strong>Concorre in qualit\u00e0 di extraneus nei reati di bancarotta patrimoniale e documentale il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi o di confusione contabile dell\u2019imprenditore, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolga attivit\u00e0 dirette a garantirgli l\u2019impunit\u00e0 o a rafforzarne, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l\u2019intento criminoso. In Ced Cass., rv 254319.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCassazione penale , sez. V, sentenza 29.04.2010 n\u00b0 16579<br \/>\n<\/strong>In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione e con particolare riguardo alla partecipazione del soggetto non qualificato nel reato proprio dell\u2019amministratore, il DOLO normativamente postulato consiste nella volontariet\u00e0 della propria condotta di apporto a quella dell\u2019intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni della classe creditoria non essendo invece richiesta la specifica conoscenza dello stato di dissesto della societ\u00e0: all\u2019uopo va affermato che ogni atto distrattivo viene ad assumere rilevanza ai sensi dell\u2019art. 216, L. Fall., in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest\u2019ultimo, il quale, non costituisce l\u2019evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell\u2019interesse patrimoniale della massa.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. pen., sez. V, 02-10-2009, n. 49642<br \/>\n<\/strong>Integra il concorso dell\u2019extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il soggetto che agevoli il titolare della societ\u00e0 fallenda nella costituzione di una societ\u00e0 di cui assuma l\u2019amministrazione e con cui la prima stipuli un contratto di locazione connotato da un canone sensibilmente inferiore a quelli di mercato al fine di mantenere la disponibilit\u00e0 materiale dell\u2019immobile locato alla famiglia del titolare della societ\u00e0 fallenda. in Giust Pen., 2010, II, 342.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. pen., sez. V, 15-02-2008, n. 10742<br \/>\n<\/strong>Integra il concorso dell\u2019extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il consulente della societ\u00e0 che, consapevole dei propositi distrattivi dell\u2019imprenditore e degli amministratori della societ\u00e0, concorra all\u2019attivit\u00e0 distrattiva posta in essere da questi ultimi progettando e portando ad esecuzione la conclusione di contratti (nella specie, affitto di azienda) privi di effettiva contropartita e preordinati ad avvantaggiare i soci a scapito dei creditori. In Cass. Pen. 2008, 4780.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. pen., sez. V, 12-12-2005<br \/>\n<\/strong>In tema di bancarotta fraudolenta, l\u2019amministratore in carica risponde penalmente dei reati commessi dall\u2019amministratore di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell\u2019art. 40, 2\u00ba comma c.p., per non avere impedito l\u2019evento che aveva l\u2019obbligo giuridico (art. 2392 c.c.) di impedire, e, dal punto di vista soggettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l\u2019amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passivit\u00e0 inesistenti.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. pen., sez. V, 04-11-2004<br \/>\n<\/strong>Sia quando la condotta \u00e8 punita indifferentemente a titolo di dolo o di colpa (bancarotta semplice), sia nei delitti punibili soltanto a titolo di dolo (bancarotta fraudolenta), l\u2019imprenditore non va esente da responsabilit\u00e0 per aver affidato a un collaboratore o ad un professionista \u00abesterno\u00bb le operazioni contabili, dovendosi presumere, fino a positiva prova del contrario, che quest\u2019ultimo abbia agito dando esecuzione alle indicazioni del dominus utilizzando la documentazione dallo stesso fornita. In Giur.it., 2005, 2392.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., sez. V, 18-11-2003, n. 569<br \/>\n<\/strong>I consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, essendo consapevoli dei propositi distrattivi dell\u2019imprenditore o degli amministratori della societ\u00e0, forniscano consiglio o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolgano attivit\u00e0 dirette a garantire l\u2019impunit\u00e0 o suscitino o rafforzino l\u2019altrui proposito col proprio ausilio e con le preventive assicurazioni.<br \/>\nIn Cass. Pen., 2004, 1973; in Riv. Dott. Comm.., 2004, 395; in Dir. Prat. Soc., 2004, 65<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., sez. V, 21-10-1988 n.1537<br \/>\n<\/strong>Il commercialista che, nel rendere una consulenza professionale, si spinga oltre l\u2019ambito della sua prestazione e suggerisca al cliente un mezzo fraudolento finalizzato a celarne le reali condizioni economiche, indicando in concreto la via per adottare l\u2019illecito espediente o, addirittura, adottandolo di persona, concorre nel reato di bancarotta fraudolenta consumato avvalendosi di detti suggerimenti. In Il Fisco,1999.<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., Sez. V, 6 novembre 2012, n. 42710<br \/>\n<\/strong>\u201cNel caso in cui il creditore si identifichi nello stesso soggetto che assume le vesti di amministratore della societ\u00e0, contestualmente responsabile del depauperamento della decozione e delle risorse della stessa, un atto di disposizione patrimoniale che, in costanza dello stato di insolvenza, sia diretto in suo stesso favore assume significato ben diverso e pi\u00f9 grave rispetto alla mera volont\u00e0 di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri.\u201d Fonte: www.ilSole24ore.it<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., 6 dicembre 2012, n. 47502<br \/>\n<\/strong>\u201cNel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, lo stato di insolvenza che d\u00e0 luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualit\u00e0 di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell\u2019agente e deve essere altres\u00ec sorretto dall\u2019elemento soggettivo di dolo.\u201d Fonte: ilSole24ore.it<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., Sez. V, 5 aprile 2012, n. 12974<br \/>\n<\/strong>1. \u201cLa disciplina speciale sul concorso di reati prevista dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di pi\u00f9 fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge.<\/h5>\n<h5>2. Nel caso di consumazione di una pluralit\u00e0 di condotte tipiche di bancarotta nell\u2019ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dalla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all\u2019art. 81 c.p.<\/h5>\n<h5>3. Nel giudizio di appello, in applicazione del disposto normativo di cui all\u2019art. 597, comma quarto, c.p.p., se tra pi\u00f9 ipotesi di reato unificate nel vincolo della continuazione, viene eliminata taluna di esse, su appello del solo imputato, il giudice \u00e8 tenuto a diminuire conseguentemente la pena. Di conseguenza, qualora talune ipotesi di reato siano state espunte a vario titolo dal novero di quelle il cui numero e gravit\u00e0 hanno costituito i presupposti per la valutazione del relativo trattamento sanzionatorio, il giudice dell\u2019appello \u00e8 tenuto a congruamente motivare, con argomenti convincenti sul piano logico, la ragione per la quale la decisione liberatoria non possa valere a modificare in melius il trattamento sanzionatorio, discendendone, in caso contrario, la illegittimit\u00e0 della pronuncia adottata\u201d. Fonte: www.neldiritto.it<\/h5>\n<h5><strong><br \/>\nCass. Pen., Sez. V, 14 dicembre 2012, n.3229<br \/>\n<\/strong>\u201cLa disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall\u2019art. 219, comma 2, della legge fallimentare si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria.<\/h5>\n<h5>Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione \u00e8 reato di pericolo, cosicch\u00e9 per la sua sussistenza non \u00e8 necessaria la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori. Elemento che, invero, rileva esclusivamente ai fini dell\u2019eventuale configurabilit\u00e0 dell\u2019aggravante di cui all\u2019art. 219 della legge fallimentare\u201d. Fonte: www.avvocatopenalista.org<\/h5>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=&#8221;80px&#8221;][vc_column_text] MASSIME [\/vc_column_text][vc_column_text] Diritto Penale Fallimentare * * * [\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;80px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] Cass. Pen., Sez. I, 9 marzo 2018, n. 14783 Nel caso di fallimento di societ\u00e0 di capitali derivato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":4121,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-4314","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>DIRITTO PENALE FALLIMENTARE | Studio Legale Avv. 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