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Rifiuto di atti d’ufficio: concorso nell’omesso deposito di documenti e comunicazioni

Trib. Ordinario di Brescia, Sez. I Penale, Sentenza n. 3178/2024

La sentenza in esame riguarda un procedimento penale a carico di due pubblici ministeri accusati del reato di concorso nel rifiuto di atti d’ufficio ex artt. 110 e 328 c.p. : i due magistrati avrebbero violato l’obbligo di discovery, omettendo di depositare presso le proprie segreterie documenti acquisiti in altro procedimento e che avrebbero potuto influenzare significativamente l’esito del processo in favore delle difese.

La Corte ha affrontato due questioni giuridiche fondamentali:

  1. dovere di imparzialità del pubblico ministero: in base all’art. 358 c.p.p., il pubblico ministero deve ricercare e acquisire prove sia a carico sia a favore dell’imputato, obbligo che permane in tutte le fasi del procedimento. L’omissione del deposito di prove già acquisite e rilevanti comporta una violazione del principio di imparzialità e un rifiuto ingiustificato di atti d’ufficio ex 328 c.p.;
  2. l’impatto delle prove omesse sul diritto di difesa: la mancata produzione di elementi probatori idonei a smentire l’impalco accusatorio ha pregiudicato il diritto alla trasparenza e l’equilibrio del contraddittorio, arrecando pregiudizio alle difese.

Il pubblico ministero, pur parte del processo, deve garantire il diritto alla difesa e non può arbitrariamente omettere elementi probatori favorevoli agli imputati, violando il principio del giusto processo ex art. 111 Cost..

La decisione chiarisce poi che il rifiuto di atti d’ufficio è delitto di danno e non di pericolo: non risulta necessario dimostrare un effettivo pregiudizio per le parti, essendo sufficiente che l’omissione sia anche solo potenzialmente idonea a ledere il corretto andamento della giustizia e il diritto al giusto processo.

La sentenza rappresenta un richiamo fondamentale per tutti coloro che operano in ambito forense, evidenziando come l’autonomia del pubblico ministero non debba mai degenerare in arbitrio, a scapito dell’equità processuale, dell’uguaglianza delle parti e degli altri principi caratterizzanti l’adversary system.