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Sequestro probatorio: presupposti, finalità ed onere motivazionale del Pubblico Ministero

Il sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p., diversamente da quello preventivo e conservativo (misure cautelari reali), costituisce mezzo di ricerca della prova finalizzato ad assicurare alle indagini il corpo del reato e le cose pertinenti ad esso, mediante lo spossessamento coattivo della res e la creazione di un vincolo di indisponibilità teso a conservarne immutate le caratteristiche. A mente dell’art. 253, comma 2 c.p.p., “sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo”; per “cosa pertinente al reato” si intendono “tutti quei beni che, anche senza essere in rapporto qualificato con il fatto illecito, presentino capacità dimostrativa dello stesso” (ex multis, Cass. Pen., Sez. II, n. 3108 del 29.11.2023; Cass. Pen., Sez. III, n. 31415 del 15.1.2016; Cass. Pen., Sez. III, n. 22058 del 22 aprile 2009, tutte in italgiure.it.).

Presupposti di legittimità del sequestro probatorio sono :

  1. il fumus commissi delicti, consistente nell’astratta configurabilità del reato per cui si procede e nella sussistenza di indici a sostegno dell’ipotesi accusatoria;
  2. la rilevanza probatoria attribuibile alla res, derivante dall’esistenza di una relazione qualificata tra il reato ipotizzato e il bene sottoposto a vincolo.

A sostegno dell’insussistenza, o della cessazione, delle esigenze probatorie possono offrirsi alla Procura, caso per caso, elementi utili a far venir meno il vincolo: ad esempio in caso di sequestro di sistemi informatici (PC, smartphone, software, tablet) “l’estrazione di copia forense dei dati contenuti nel dispositivo consente la restituzione di quest’ultimo” (Cass. Pen., Sez. II, n. 50009 del 4.10.2023, in dejure.it)

La sussistenza delle esigenze sub 1 e 2  deve, a pena di nullità, essere oggetto di specifica analisi da parte della Procura : “il decreto di sequestro deve esplicitare le ragioni per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo, mediante specifico riferimento al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare” (Cass. Pen., SS.UU., n. 36072, del 19.4.2018; conforme Cass. Pen., Sez. II, n. 46130 del 4.10.2023, tutte in italgiure.it).

Tale principio vale anche nell’ipotesi di sequestro di documentazione cartacea: è stato ritenuto illegittimo, “per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell’intero archivio di documentazione cartacea di un’azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documenti siano funzionali all’accertamento dei fatti oggetto di indagini(Cass. Pen., Sez. II, n. 17604 del 23 marzo 2023; Cass. Pen., Sez. VI, n. 43556 del 26 settembre 2019 in italgiure.it).

19 Aprile 2024

Avvocato Carlo Zaccagnini

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