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Ritrattabilità della Richiesta di Giudizio Abbreviato

È ritrattabile la richiesta di accesso al rito alternativo del giudizio abbreviato da parte dell’imputato?

Il giudizio abbreviato ex art. 438 ss. c.p.p. è rito alternativo deflattivo del dibattimento: l’imputato rinuncia al contraddittorio sui fatti di cui all’imputazione e sceglie di essere giudicato “allo stato degli atti”, ottenendo, in caso di condanna, una riduzione della pena irrogabile pari ad un terzo, se trattasi di delitto, e di un mezzo, se trattasi di contravvenzione.
La richiesta di rito ex art. 438 c.p.p. può essere avanzata all’udienza preliminare ovvero, per i reati per cui tale udienza non è prevista, fino all’apertura del dibattimento: “Nell’udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero e deve essere formulata da ciascun imputato al più tardi nel momento in cui il proprio difensore formula le proprie conclusioni definitive” (Cass. Pen., Sez. Un., 15 maggio 2014, n. 2014).
La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (art. 438, comma 3, c.p.p.); l’istanza di adesione al rito speciale può essere formulata in udienza ovvero mediante deposito in cancelleria del Giudice procedente.
La mera richiesta proveniente dall’imputato o dal suo difensore è presupposto necessario ma non sufficiente all’instaurazione del giudizio abbreviato: il Giudice deve emettere l’ordinanza che dispone il rito. Ci si è, pertanto, interrogati sulla possibilità che nel tempo intercorrente tra la formulazione della richiesta ex art. 438 c.p.p. e l’ordinanza di ammissione al rito da parte del Giudicante, l’imputato o il suo difensore possa o meno ritrattare la richiesta già formulata:
a. la dottrina ammette “la possibilità sia di revocare la richiesta già effettuata personalmente, sia di privare di effetto la opzione manifestata dal procuratore speciale, e ciò fino al momento della pronuncia dell’ordinanza ammissiva del rito” (F. GIUNCHEDI, Introduzione allo studio dei procedimenti speciali, Milano, 2018, 164 ss.);
b. la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “la richiesta di giudizio abbreviato possa essere revocata finché non abbia prodotto i suoi effetti, e dunque, finché non sia stato emesso dal giudice il provvedimento dispositivo del rito” (Cass. Pen., Sez. IV, 28 marzo 2008, n. 19528, in CED Cass., 239764).

 

 Avvocato Carlo Zaccagnini

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