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Quando è punibile il medico che, nell’esercizio della sua attività, commette errori?

Dall’entrata in vigore del nuovo art. 590-sexies c.p. la Corte di Cassazione è stata chiamata in più occasioni a pronunciarsi sulla novella legislativa, che ha abrogato la previgente disciplina della Legge Balduzzi in tema di colpa medica. In seno alla Quarta Sezione era sorto il seguente contrasto:
– secondo una prima pronuncia (n. 28187 del 20 aprile 2017, Tarabori, Rv. 270214) la previgente disciplina era più favorevole, in quanto escludeva la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buona pratiche accreditate dalla comunità scientifica, mentre quella sopravvenuta elimina la distinzione tra colpa lieve e colpa grave ai fini dell’attribuzione dell’addebito, dettando al contempo una nuova articolata disciplina in ordine alle linee guida che costituiscono il parametro per la valutazione della colpa per imperizia in tutte le sue manifestazioni.
– secondo una diversa e più recente pronuncia (n. 50078 del 19 ottobre 2017, Cavazza), invece, la nuova disciplina sarebbe più favorevole, avendo previsto una causa di esclusione della punibilità dell’esercente la professione sanitaria “operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali adeguate alla specificità del caso) nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa”.

Gli ambiti operativi della legge balduzzi

La giurisprudenza di legittimità con la sentenza Cantore[1] aveva individuato due ambiti applicativi della legge Balduzzi:
1. adempimento inopportuno: quando le peculiarità del caso concreto sono tali da suggerire al professionista di discostarsi radicalmente dallo standard e disattendere la linea d’azione ordinaria;
2. adempimento imperfetto: quando il professionista, pur orientandosi correttamente in fase diagnostica o terapeutica e inquadrando “a regola d’arte” il caso nelle sue linee generali, commette qualche errore nel “concreto farsi del trattamento”, cioè nell’adattamento delle direttive di massima alle evenienze e alla peculiarità del caso specifico.
In entrambe le ipotesi il professionista risponde solo per colpa grave.
[1] Cass. Pen., Sez. IV, 29 gennaio 2013, Cantore, in Cass. Pen., 2013, 9 2984.

L’ambito operativo della legge Gelli-Bianco

Con la legge Gelli Bianco scompare l’ipotesi dell’adempimento inopportuno : affinché la condotta del sanitario sia non punibile, l’art. 590 sexies c.p. richiede esclusivamente che il professionista si sia conformato a linee guida adeguate alle peculiarità del caso concreto.
Il contrasto della Quarta Sezione nasce in relazione all’adempimento imperfetto (errore nella fase esecutiva dell’intervento scelto conformemente a linee guida adeguate):
– sentenza Tarabori: residua ambito di responsabilità per colpa nel caso di errori nella fase esecutiva. Conclusione differente condurrebbe ad esiti paradossali e irragionevoli, contrastanti tanto con l’art. 32 Cost. quanto con i principi fondanti della responsabilità penale in quanto finirebbero per essere scriminate tutte le condotte del medico poste in essere in esecuzione di trattamento, anche quelle connotate da errori macroscopici e/o grossolani.
– sentenza Cavazza: punibili per colpa solo le condotte del chirurgo che non si conforma alle linee guida. Impunite quelle del sanitario che, conformatosi, sia incorso in imperita applicazione delle stesse.

La decisione delle sezioni unite

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
1. se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
2. se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia: 1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;
3. se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.
La lettura offerta dalle Sezioni Unite:
1. conferma che non è invocabile la nuova causa di esclusione della punibilità in alcuna ipotesi colposa connotata da negligenza o imprudenza;
2. reintroduce, nei casi d’imperizia, una gradazione della colpa, distinguendo casi e responsabilità ; il medico risponderà:
– per imperizia sia grave che lieve allorquando siano state individuate erroneamente linee guida o buone pratiche (inadeguate alle specificità del caso concreto), richiamando l’obbligo del medico di disattenderle qualora le peculiarità del caso lo rendano necessario
– per imperizia grave o lieve nell’ipotesi di errore esecutivo, qualora il caso concreto non sia regolato da linee-guida o buone pratiche;
solo per imperizia grave nel caso in cui l’errore nell’esecuzione sia accompagnato dalla corretta scelta e dal rispetto di linee-guida o buone pratiche, adeguate al caso concreto, tenuto conto “del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico”.
Emerge come non sia stata accolta la lettura strettamente letterale, che avrebbe condotto all’esclusione della punibilità per ogni ipotesi di errore esecutivo per imperizia nel rispetto di linee guida o buone pratiche adeguate e pertinenti al caso. Al contrario, è stata reintrodotta, in via interpretativa, una distinzione fra gradi della colpa (grave e lieve), pur a fronte della soppressione di ogni riferimento testuale. È stato ritagliato uno spazio di punibilità comunque legato alla colpa grave nei casi di:
– scelta di linee guida non adeguate al caso concreto;
– errore esecutivo nel rispetto di linee guida adeguate al caso.

 Avvocato Carlo Zaccagnini

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