La fase di istruzione dibattimentale nel giudizio penale ha inizio con l’assunzione delle prove: esame delle parti, esame delle persone indicate nelle liste testi ex art. 468 c.p.p., deposito di documenti ex art. 234 ss. c.p.p..
L’art. 496, primo comma, c.p.p. detta l’ordine in cui le prove devono essere assunte: “L’istruzione dibattimentale inizia con l’assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre parti[…]”. Precisa, poi, l’art. 150 disp. att. c.p.p. : “L’esame delle parti private, nell’ordine previsto dall’art. 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l’assunzione delle prove a carico dell’imputato”: dunque, prima sarà esaminata la parte civile, poi il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria – se parti processuali nel giudizio – ed, infine, l’imputato.
L’esame dell’imputato avviene prima dell’escussione dei testi a discarico; la previsione risponde all’esigenza di evitare che l’imputato possa uniformare le proprie dichiarazioni a quelle rese dai testi introdotti dalla propria difesa (BONILINI – CONFORTINI, Codice di procedura penale commentato, 2012, Milano, 3213). Esiste deroga a tale previsione: l’art. 497, primo comma, c.p.p. conferisce alle parti la facoltà di scegliere l’ordine in cui devono essere assunte le prove a discarico ; anche l’art. 496, comma 2, c.p.p. consente di concordare un diverso ordine di assunzione delle prove in qualsiasi momento processuale.
Se l’esame dell’imputato è richiesto sia dall’Inquirente che dalla difesa, l’ordine di escussione muta in deroga all’art. 503, primo comma, c.p.p.: è attribuita priorità ai mezzi di prova richiesti dalla Pubblica Accusa, dunque l’imputato sarà ascoltato prima dell’assunzione delle prove orali a suo discarico; il suo esame non potrà essere considerato mezzo di prova in sua difesa, ma a suo carico (BONILINI – CONFORTINI, Codice di procedura penale commentato, 2012, Milano, 2316).
Non è invece disciplinata dal Codice di rito l’ipotesi di richiesta concorrente delle parti (pubblico ministero ed imputato) dell’esame di un testimone sulle medesime circostanze, molto frequente nella prassi. La giurisprudenza ha chiarito sul punto che, non potendosi in concreto distinguere sul piano logico un esame diretto e un controesame, il contraddittorio resta assicurato ancorché l’accusa e la difesa siano messe in grado di procedere all’esame secondo l’ordine ex art. 496, primo comma, c.p.p., che assegna precedenza alla pubblica accusa (Cass. Pen., Sez. I, 27 giugno 2002, Boscherini ed altri, in GDir, 2002, 49, 94).
Le regole sull’ordine di assunzione delle prove hanno natura ordinatoria; la loro violazione non determina conseguenze sull’utilizzabilità delle prove assunte, né nullità (Cass. Pen., Sez. VI, 4 dicembre 2002, Grippo ed altro, in Mass, Uff., 224057).
Avvocato Carlo Zaccagnini