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Prescrizione: cosa cambia con la riforma Bonafede?

Come posso calcolare i termini di prescrizione del reato dopo la riforma Orlando e quella Bonafede?

La prescrizione è una causa di estinzione del reato: laratio di tale istituto va rinvenuta nell’affievolimento dell’interesse statuale ad attuare la pretesa punitiva nei confronti del reo quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo, determinato dal legislatore in relazione alla gravità del reato (Fiandaca, Musco).

La disciplina della prescrizione è stata incisivamente modificata:

1) dapprima dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, entrata in vigore l’8 dicembre 2015 (c.d. Legge ex Cirielli);

2) quindi dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2019(c.d. Riforma Orlando);

3)  infine dalla legge 3 gennaio 2019 n. 3 (c.d. Legge Spazzacorrotti – Riforma Bonafede) che ha introdotto una nuova disciplina che trova applicazione dal 01/012020.

Le modifiche normative che si sono succedute hanno mutato il computo del tempo utile a prescrivere un reato:

1) fino all’8 dicembre 2005 : per i procedimenti incardinati prima dell’ 8 dicembre 2005 data di entrata in vigore della Legge Cirielli, l’art. 157 c.p. prevedeva al fine della maturazione della prescrizione i termini di 20 anni per i reati puniti con la reclusione non inferiore a 24 anni,  di 15 anni per i reati puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni, di 10 anni per i reati puniti con la pena non inferiore a 5 anni, di 5 anni per i reati puniti con la reclusione inferiore a 5 anni o con la multa, imprescrittibili i reati puniti con la pena dell’ergastolo. Per le contravvenzioni il termine era di 3 anni se punite con l’arresto e di 2 anni se punite con ammenda. Per il computo delle pene si considerava il massimo della pena previsto dalla legge tenendo conto degli aumenti e delle diminuzioni per le aggravanti e le attenuanti calcolando per le prime l’aumento massimo e per le seconde la diminuzione minima.

Esempio: delitto di truffa ex art. 640 c.p., prescrizione 5 anni; contravvenzione ex art. 650 c.p, prescrizione 3 anni.

2) dalla Legge exCirielli (8 dicembre 2005) alla Riforma Orlando (3 agosto 2019): a partire dall’8 dicembre 2005 il Legislatore ha sostituito il precedente criterio delle fasce di reato, individuate per fasce di pena, con il criterio che equipara il tempo necessario a prescrivere al massimo della pena edittale stabilita per ogni singolo reato nel codice penale  e comunque un tempo non inferiore a 6 anni, se si tratta di delitto, e a 4 anni, se si tratta di contravvenzione (Art. 157 c.p.). Tali termini sono raddoppiati nel caso di reati di particolare gravità. Per il computo delle pene, a seguito della riforma del 2005, si tiene conto della pena massima del reato senza aver riguardo alle variazioni per le circostanze attenuanti e aggravanti (salvo che la legge stabilisca una pana di specie diversa da quella ordinaria o si tratti di circostanza aggravante ad effetto speciale). La Legge ex Cirielli, inoltre, è intervenuta anche sull’art.161 c.p. (effetti della sospensione e della interruzione) disponendo che in nessun caso l’ interruzione della  prescrizione (che ha luogo nei casi indicati dall’art. 160 c.p. e che determina il decorso di un nuovo termine, restando privo di effetti il tempo antecedentemente trascorso)può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. La novità introdotta ha consentito di incrementare il termine prescrizionale ordinario (nella specie di anni sei anni per i delitti e 4 per le contravvenzioni) di un quarto con la conseguenza che il termine prescrizionale massimo è stato innalzato a 7 anni e 6 mesi per i delitti e 5 anni per le contravvenzioni.

Esempio: delitto di truffa ex art. 640 c.p., prescrizione 7 anni e mezzo; contravvenzione ex art. 650 c.p, prescrizione 5 anni.

3) dalla Riforma Orlando (3 agosto 2019)alla Riforma Bonafede (primo gennaio 2020): la Riforma Orlando ha disciplinato due nuove ipotesi di sospensione della prescrizione in caso di condanna : in generale la sospensione opera nei casi indicati dall’art. 159 c.p. ( ad es. sospensione del processo per impedimento delle parti), ed apre una parentesi destinata a chiudersi con il venir meno della situazione designata dalla legge, di talché da tale momento il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere, venendo ad addizionarsi al termine antecedentemente trascorso: il periodo di sospensione non si computa ai fini della prescrizione, mentre quello precedente e successivo si sommano ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere. La Riforma Orlando ha previsto che la prescrizione fosse sospesa anche:

  1. dal termine previsto per il deposito della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi;
  2. dal termine previsto per il deposito della sentenza di condanna di secondo grado sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

In sostanza, la Riforma Orlando ha concesso tre anni in più per arrivare a una sentenza definitiva (rimasto inalterato l’aumento massimo di un quarto in caso di interruzione della prescrizione); ha cioè consentito una maggiore durata del processo allontanando la scure della prescrizione del reato di 36 mesi per ogni illecito.

Esempio: delitto di truffa ex art. 640 c.p., prescrizione 10 anni e mezzo; contravvenzione ex art. 650 c.p, prescrizione 8 anni.

4) a partire dal primo gennaio 2020 (Riforma Bonafede): la riforma Bonafede (i) ha abrogato le ulteriori ipotesi di sospensione introdotte con la Riforma Orlando (modificando il secondo comma dell’art. 159 c.p., abrogando il terzo e quarto comma del medesimo articolo e il primo comma dell’art. 160 c.p.) (ii) ha mantenuto, al contempo, inalterato la pregressa disciplina del tempo utile alla maturazione della prescrizione (7 anni e mezzo per i delitti, e 5 per le contravvenzioni); (iii)ha introdotto tuttavia un nuovo termine entro il quale  la prescrizione deve maturare al fine di poter produrre l’effetto di estinguere il reato.

Nuovo dies ad quem: la Riforma Bonafede ha nella sostanza previsto un nuovo termineche non sarà più collegato alla sentenza irrevocabile dell’ultimo grado di giudizio bensì alla sentenza che definisce il primo grado di giudizio. La novella legislativa ha introdotto, infatti, il nuovo comma secondo dell’art. 159 c.p. (sospensione del corso della prescrizione) ai sensi del quale “Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna”. In altre parole, la riforma prevede di fatto il blocco del corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado o il decreto di condanna, indipendentemente dall’esito di condanna o di assoluzione del giudizio: in sintesi nessuna prescrizione potrà maturare in appello o cassazione.

Esempio: delitto di truffa ex art. 640 c.p., prescrizione 7 anni e mezzo; contravvenzione ex art. 650 c.p, prescrizione 5 anni. Tali termini dovranno maturare per produrre l’effetto estintivo del reato entro la fine del giudizio di primo grado. Una volta pronunziata la sentenza di primo grado il reato diverrà imprescrittibile.

Nuove prospettive di Riforma

Le pur recenti modifiche dalla Riforma Orlando alla disciplina della prescrizione introdotte al fine dell’allungamento dei relativi termini sono state superate, come detto, dalla Riforma Bonafede che ne ha di fatto prodotto il blocco della stessa dal giorno della sentenza di primo grado.

Le criticità emerse dagli effetti dell’ultimo intervento normativo relative alla compromissione del principio della ragionevole durata del processo (di cui agli artt. 111 Cost. e 6 Cedu), che espone l’imputato a un giudizio penale senza fine hanno condotto a ulteriori progetti di riforma: nell’ambito di un più ampio disegno di legge di riforma del processo penale al Consiglio del Ministri il 13 febbraio 2020 è stato presentato il c.d. “Lodo Conte Bis” volto ad introdurre un doppio binario tra imputati condannati e imputati mandati assolti in primo grado, con blocco della prescrizione solo in caso di condanna.

Avvocato Carlo Zaccagnini