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  >    >  Omesso versamento IVA: esclusione di punibilità retroattiva nei casi di rateizzazione del debito tributario

Commento sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 14721 del 16 Aprile 2026

Omesso versamento IVA: esclusione di punibilità retroattiva nei casi di rateizzazione del debito tributario.

La pronuncia in esame analizza il rapporto tra il principio di retroattività della legge penale più favorevole (favor rei) e le recenti modifiche apportate al D.lgs.Vo 74/2000, con particolare riguardo al reato di omesso versamento IVA ex art. 10 ter, come novellato dal D.lgs.Vo 87/2024.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro impugnava il rigetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, avanzata in relazione ai reati di cui agli artt. 10 ter e 10 bis del D.lgs.Vo 74/2000 con riferimento al periodo d’imposta 2021.

Il Tribunale, tuttavia, escludeva la sussistenza del fumus commissi delicti, ritenendo applicabile la disciplina più favorevole introdotta dal D.lgs.Vo 87/2024 : il giudice evidenziava come, nei reati di omesso versamento, la nuova normativa preveda l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di comunicare gli esiti del controllo automatizzato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso di specie, tale comunicazione non era stata effettuata, con conseguente esclusione dei presupposti per l’adozione della misura cautelare reale richiesta.

La Suprema Corte accoglieva solo parzialmente l’impostazione seguita dal G.i.p.. Da un lato, afferma che le modifiche introdotte dall’art. 1 del D.lgs. 87/2024 sono soggette al principio di retroattività della legge più favorevole, ai sensi dell’art. 2 c.p. ; dall’altro, precisa che il novellato art. 10 ter del D.lgs. 74/2000 esclude la punibilità dell’omesso versamento solo ove il debito sia in corso di estinzione mediante rateazione, la cui instaurazione può avvenire su iniziativa autonoma del contribuente, indipendentemente dalla previa comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Ne consegue che, in assenza di un piano rateale avviato, la mera omissione di tale comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria non è, di per sé, idonea a escludere la condizione obiettiva di punibilità.

In sintesi, la disciplina sopravvenuta opera retroattivamente (esclusione punibilità); tuttavia, la non punibilità presuppone, comunque, l’effettivo avvio della rateazione ex art. 3 bis, D.lgs.vo 462/1997. Ne consegue che, per le annualità pregresse (all’entrata in vigore D.lgs.Vo 87/2024), la mancata comunicazione entro il 30 settembre non è, di per sé, idonea a escludere la rilevanza penale del fatto, potendo il contribuente attivare autonomamente il piano rateale.

Nel caso di specie, come detto, l’imputato non aveva avviato alcun piano di pagamento rateale per il debito IVA. Sulla scorta del richiamato principio di diritto la Corte annullava l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Pesaro per nuovo esame.

Roma, 28 Aprile 2026                                                                                   Avvocato Carlo Zaccagnini

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