>    >  Occultamento e distruzione di scritture contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000): commento a Cass. 27666/2026

Occultamento e distruzione di scritture contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000): commento a Cass. 27666/2026

Commento sentenza Cass. Pen., n. 27666, del 23 luglio 2026

Con la sentenza in commento, la Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine alla configurabilità del delitto ex art. 10, D.lgs.vo n. 74 del 2000 (hinc, “il Decreto”) : “è punito con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, […] occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Nella fattispecie, la Corte di Appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, aveva riconosciuto il legale rappresentante di una S.r.l. responsabile del delitto ex art. 10, Decreto, omettendo di valutare se la mancata esibizione di trenta fatture all’Amministrazione finanziaria avesse reso impossibile, per questa, la ricostruzione del volume d’affari della società. Gli Ermellini accoglievano il ricorso della difesa, ricostruendo la struttura del delitto in esame, che costituisce reato di pericolo concreto, per la cui sussistenza occorrono :

  • l’idoneità, valutata in concreto, della condotta di occultamento a rendere impossibile, o significativamente difficile, la ricostruzione del volume di affari dell’impresa interessata dal controllo fiscale;
  • il dolo specifico di evasione.

Secondo la Corte, la sola mancata esibizione di parte della documentazione contabile non può fondare un giudizio circa l’impossibilità di ricostruire il volume d’affari di una società, dal momento che, “diversamente dalla ipotesi in cui la distruzione o occultamento delle documentazione contabile sia completa, comportando ciò l’impossibilità assoluta di ricostruire il reddito del contribuente (se non ricorrendo gli accertatori a fonti informative diverse da tale documentazione, possibilità questa che, anche laddove ricorra, non è tale da escludere la rilevanza penale del fatto, come insegna Cass. Pen., Sez. III, n. 41683, del 26 settembre 2018, in dejure.it), qualora la distruzione o l’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali sia parziale (o riguardi una stretta porzione di tali documenti), ai fini dell’integrazione del reato deve sussistere un rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito”, che deve essere oggetto di accertamento positivo e sorretto da idonea motivazione da parte del giudice di merito (ex multis Cass. Pen., Sez. III, n. 11296, del 6 novembre 2025, dep. 2026; Cass. Pen. Sez. III, n. 46049, del 10 ottobre 2018, Cass. Pen., Sez. III, n. 20786, del 28 maggio 2002, in italgiure.it).

Paper a cura dell’Avv. Carlo Zaccagnini, fondatore dello studio Zaccagnini, con sedi a Roma e Milano: avvocato penalista a Roma e avvocato penalista a Milano.

Per l’assistenza nei procedimenti per reati fiscali: difesa penale nei reati tributari.

Roma, 20 Luglio 2026                                                                                     Avvocato Carlo Zaccagnini

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