L’istituto giuridico della prescrizione individua il tempo decorso il quale si affievolisce fino a scomparire la pretesa punitiva dello Stato per un fatto-reato: tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque non inferiore a sei anni, quando trattasi di delitti, e quattro anni, nelle ipotesi di contravvenzioni (art. 157, primo comma, c.p.).
Il corso della prescrizione può essere soggetto a sospensione: l’art. 159 c.p. individua tra le ipotesi di sospensione del processo penale le ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero la richiesta dell’imputato o del suo difensore, con la precisazione che “l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni”.
La Corte di Cassazione è intervenuta ripetutamente sugli effetti del rinvio dell’udienza, richiesto dal difensore o dall’imputato, ai fini della prescrizione; si distingue, dunque, tra
(i) rinvii per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore e (ii) meri rinvii richiesti dal difensore.
(iI) Rinvii per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore
La richiesta di rinvio, purché legittima, cioè giustificata, non strumentale o dilatoria, deve essere dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento (art. 420 ter, primo comma, c.p.p.) ed il difensore è tenuto a comunicarla prontamente.
In tali ipotesi, la prescrizione è sospesa di diritto soltanto per sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento, continuando pertanto a decorrere dal sessantesimo giorno fino alla data del rinvio dell’udienza (Cass. Pen., Sez. Un., 2 febbraio 2015, n. 4909, in italgiure.giustizia.it/sncass/).
Rientra tra i casi di legittimo impedimento il concomitante impegno professionale del difensore : “L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio” (Cass. Pen., Sez. Un., 2 febbraio 2015 n. 4909, in italgiure.giustizia.it/sncass/). Deve ritenersi pregnante l’obbligo per il difensore di prospettare al Giudice al quale si chiede il rinvio il proprio impedimento con assoluta tempestività; qualora l’impedimento consista in un impegno professionale concomitante presso la stessa sede giudiziaria o presso una sede diversa, ma non lontana da quella in considerazione, alla verifica della possibile designazione di un sostituto deve aggiungersi quella di una possibile variazione di orario che consenta al difensore di partecipare ad entrambi i giudizi.
Ove l’onere di documentazione dell’impedimento non sia osservato dal difensore, non può dunque ritenersi sussistente il legittimo impedimento; tuttavia, il Giudice, contemperando le esigenze della difesa con quelle della giurisdizione, può comunque concedere il rinvio secondo il suo prudente apprezzamento ; in tali casi, la richiesta di differimento sarà qualificata non come legittimo impedimento, bensì come “mera richiesta di rinvio” per assicurare all’imputato di essere assistito dal difensore che meglio conosce la vicenda processuale, ma ciò comporterà, di conseguenza, la sospensione del decorso della prescrizione per tutto il periodo del differimento.
(ii) Meri rinvii richiesti dal difensore
A tali ipotesi, non costituendo impedimento in senso tecnico, in quanto non discendenti da assoluta impossibilità a partecipare all’attività difensiva, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta pertanto sospeso per tutto il periodo di differimento (Cass. Pen., Sez. I, 14 ottobre 2008, n. 44609).
Vi rientrano i rinvii, ad esempio, per l’acquisizione di documenti, lo studio degli atti, il reperimento di precedenti giurisprudenziali, l’esigenza di attendere definizione giudiziarie, l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria : “Il limite massimo di sessanta giorni di sospensione del corso della prescrizione non può trovare applicazione nel caso di astensione del difensore dalle udienze, restando il termine prescrizionale sospeso per l’intero periodo di differimento : e ciò perché detta astensione non costituisce impedimento in senso tecnico bensì un vero e proprio ‘diritto al rinvio’ quale immediata conseguenza dell’esercizio costituzionale di libertà di associazione del difensore.
La richiesta di rinvio dell’udienza per aderire ad una astensione collettiva deve essere considerata una richiesta tutelata dall’ordinamento col diritto ad ottenere un differimento, ma non costituisce un impedimento in senso tecnico, visto che non discende da una assoluta impossibilità a partecipare all’attività difensiva” (Cass. Pen., Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 10621, Rv. 256067).
Avvocato Carlo Zaccagnini