Studio Legale Carlo Zaccagnini - Roma e Milano
  >    >  La nuova stretta del governo sulle attività di ristorazione

La nuova stretta del governo sulle attività di ristorazione.
Disamina delle stringenti limitazioni imposte dal nuovo D.p.c.m.

A. LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SU ALCUNE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CARATTERIZZATE DA UNO SCENARIO DI ELEVATA GRAVITA’ E DA UN LIVELLO DI ALTO RISCHIO ( 2)

A partire dal giorno 17 gennaio 2021, alla regione Lazio si applicheranno le misure maggiormente restrittive, in considerazione della crescita della curva epidemiologica (indice di contagio superiore a 1).
E’ innanzitutto vietato “ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità [ … ].( lett.b, comma 4, Art.2 ).
In mancanza di alcuna puntuale specificazione sul significato di “comprovate eisgenze lavorative”, è esente da limitazioni lo spostamento anche verso l’attività commerciale di ristorazione.
Restano sospese “le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, sempre a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.”
Ad essere consentita è dunque la sola ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni orarie, mentre la ristorazione con asporto è concessa fino alle ore 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Il Ministro della salute, con frequenza settimanale, verificherà il permanere dei presupposti di gravità, provvedendo al contestuale aggiornamento dell’ordinanza, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporterà una nuova classificazione.


B. IL CONTENUTO DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALLA LETTERA “gg” EX 1 . REGIONI CON INDICE DI CONTAGIO DI GRAVITA’ NON ELEVATA.

Nella circostanza in cui l’indice di contagio sarà nuovamente al di sotto del parametro di riferimento, ossia per la valutazione circa la gravità del contagio da COVID-19, alla regione Lazio si applicheranno le disposizioni di cui all’art.1 del presente decreto
Alla stregua di quanto statuito dalla disposizione sopra citata, “le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone al tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione degli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze [ …].”
In definitiva, l’esercizio dell’attività commerciale di ristorazione sarebbe pienamente garantito nella fascia oraria previamente descritta, ottemperando alle ordinarie consuetudini richieste ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID- 19, ovverosia “l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiudo diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi” ( di cui al comma 1  del suddetto decreto).
Si applicheranno invece, le medesime disposizioni analizzate supra A., nell’ipotesi in cui, a fronte di una ulteriore progressione della curva epidemiologica nella regione Lazio, quest’ultima verrà ricompresa nel novero delle regioni che presentino un quadro epidemiologico c.d. di “massima gravità”.

 

C. VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI. RINVIO ALLE SANZIONI DISPOSTE DAL DPCM 14.1.2021

Nelle ipotesi di mancato ottemperamento alle disposizioni sancite dal seguente decreto, restano immutate le violazioni contenute al Dpcm del 13.10.2020.
In primo luogo, in caso di inottemperanza all’obbligo di tenere dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché all’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto (ad eccezione dei casi in cui, per casistiche di luogo e di fatto, sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi), è prevista la sanzione amministrativa (Base: € 280.00 e recidiva: 560.00 € ).
Ai sensi dell’Art.1, comma 6, lett. ee), dinnanzi all’inottemperanza del divieto di consumare sul posto o nelle immediate vicinanze dell’esercizio di ristorazione dalle ore 18.00 e fino alle ore 24.00, è prevista la sanzione amministrativa (Base: € 280.00 e recidiva: 560.00 € ) e la chiusura dell’attività commerciale fino a giorni 5, fino ad un massimo di 30 giorni in ipotesi di recidiva.
Il Decreto Legge n. 19/2020, nel tentativo di fare chiarezza nel farraginoso e frastagliato sistema di sanzioni, che solo in precedenza prevedevano anche l’integrazione della fattispecie di reato di cui all’art. 650 c.p. ( “ inottemperanza dei provvedimenti dell’autorità” ), ha risolutamente riportato la “disciplina dell’emergenza” al doveroso rispetto dei principi scolpiti nel dettato costituzionale, non solo abrogando le fattispecie introdotte con il precedente Decreto Legge n. 6/2020, ma escludendo espressamente che alla violazione delle misure di contenimento si possano  applicare “sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 Codice Penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità” (ossia dall’articolo 260 r.d. n. 1265/1934), stabilendo che tali violazioni siano punite esclusivamente con le specifiche sanzioni amministrative.

Roma,18 Gennaio 2021                                                                                                Avvocato Carlo Zaccagnini

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