Studio Legale Carlo Zaccagnini - Roma e Milano
  >    >  Il termine per l’esercizio delle facoltà difensive dell’indagato è perentorio?

Il termine – ex art. 415 bis, comma terzo, C.P.P. – per l’esercizio delle facoltà difensive dell’indagato è perentorio?

Concluse le indagini preliminari, nell’ipotesi in cui l’Inquirente intenda promuovere l’azione penale, al soggetto sottoposto ad investigazione ed al suo difensore è notificato l’Avviso di conclusione delle Indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.. L’Avviso contiene “la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto”, nonché l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini si trova presso la Segreteria del Pubblico Ministero : è questo il primo momento di discovery probatoria, che consente all’indagato di conoscere gli elementi che la Procura ha raccolto contro di lui e su cui intende fondare il giudizio di responsabilità per il fatto di reato contestato.
Conosciuti gli atti investigativi, l’art. 415 bis, comma terzo, c.p.p. attribuisce all’indagato la facoltà “di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio”, entro 20 giorni dalla notifica dell’Avviso. Si precisa, inoltre, che se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio, il Pubblico Ministero deve procedervi : l’art. 416, primo comma, c.p.p. sanziona con la nullità il mancato espletamento dell’atto istruttorio : “La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta […] dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio […] qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415 bis, comma terzo”.
Due quesiti:
a. l’indagato può chiedere di essere interrogato soltanto entro i 20 giorni, perdendo dunque il diritto ad essere sentito dall’Inquirente qualora il citato termine sia elasso?
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine di 20 giorni non ha natura perentoria ma solo ordinatoria, tanto che i diritti di presentare memorie e di inoltrare richieste difensive possono essere esercitati sino a quando il P.M. non richiede il rinvio a giudizio” (Cass. Pen., Sez. V, 4 giugno 2015, n. 28727, Rv. 230331).
b. se l’indagato avanza richiesta di interrogatorio oltre il termine di 20 giorni, il Pubblico Ministero ha comunque l’obbligo di procedervi?
Va premesso che dalla notifica dell’Avviso ex art. 415 bis c.p.p. scaturisce il diritto potestativo dell’indagato all’interrogatorio, a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta a giudizio, purché la richiesta sia formulata entro 20 giorni.
Oltre tale termine, il diritto si consuma irrimediabilmente ed è valida l’azione penale esercitata nonostante il mancato espletamento dell’atto istruttorio: “la richiesta di interrogatorio può essere legittimamente formulata anche dopo il decorso del termine di venti giorni, fino all’esercizio dell’azione penale, ma in tal caso è facoltà e non obbligo del PM aderirvi, senza che dalla mancata adesione possa scaturire qualsivoglia sanzione processuale” (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 16 ottobre 2017).

 Avvocato Carlo Zaccagnini

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